L.R. Campania 15/2016
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura di nomina dei direttori delle Aziende sanitarie ed ulteriori misure di razionalizzazione [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina campana sulla nomina dei direttori generali del SSN regionale, semplificando la procedura e rafforzando pubblicità e controlli. Abroga alcune disposizioni, introduce un obbligo di relazione annuale della Giunta al Consiglio e prevede sanzioni, fino alla revoca, per squilibri economici o omissioni informative. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Semplificazione della nomina dei direttori delle aziende sanitarie campane e misure di controllo
Semplificazione della nomina dei direttori delle aziende sanitarie campane
La legge interviene sull’ordinamento sanitario regionale della Campania per semplificare la nomina dei direttori generali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, rafforzando al tempo stesso trasparenza, controlli e responsabilità degli organi di vertice.
Nomina dei direttori generali
La procedura di nomina viene ricondotta a un modello più snello e coerente con la normativa nazionale, in attesa dell’adeguamento statale richiamato dalla legge. Il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta, nomina il direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale e iscritti nell’elenco regionale degli idonei oppure negli analoghi elenchi di altre Regioni.
Sono inoltre abrogate alcune previsioni previgenti della disciplina regionale, e si sostituisce il riferimento alla fase di “espletamento delle procedure” con quello all’“aggiornamento dell’elenco”, a conferma della centralità dell’elenco degli idonei.
Trasparenza degli atti della কমিশione
Tutti gli atti della Commissione prevista dalla disciplina regionale devono essere pubblici e pubblicati entro dieci giorni dall’adozione sul sito istituzionale della Regione Campania, in una sezione dedicata e facilmente accessibile. La norma rafforza quindi la pubblicità delle attività istruttorie con un termine preciso di pubblicazione.
Adeguamenti sulla governance sanitaria e sui requisiti temporali
La legge modifica anche un termine previsto dalla disciplina regionale precedente, sostituendo il termine “sei” con “nove” in relazione alla disposizione richiamata, con effetto sulla tempistica disciplinata dalla legge regionale del 2015.
Relazione annuale al Consiglio regionale
La Giunta regionale è tenuta a riferire annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi e sul conseguimento degli obiettivi di salute, assistenziali ed economici delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere. La relazione deve soffermarsi in particolare su deficit, contenziosi, migrazione sanitaria e tempi di attesa per le prestazioni sanitarie e ospedaliere.
Sistemi di controllo e sanzioni per i direttori generali
La disciplina introduce un sistema specifico di controllo sugli organi di vertice delle aziende sanitarie e ospedaliere campane.
I direttori generali esercitano poteri di gestione e controllo sulle attività aziendali e sugli atti di programmazione e indirizzo della Giunta regionale. La Giunta, a sua volta, controlla bilanci preventivi e consuntivi, equilibrio economico-finanziario e flussi informativi obbligatori, anche tramite l’esame delle relazioni trimestrali dei Collegi dei revisori dei conti.
In caso di:
- mancato rispetto dell’equilibrio economico-finanziario;
- omessa o incompleta trasmissione, nei termini di legge, dei flussi informativi obbligatori;
- omessa o incompleta trasmissione delle informazioni sulla mobilità sanitaria;
- omessa o incompleta trasmissione dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi;
la Giunta può disporre la non corresponsione dell’incentivo previsto per direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nella misura complessiva di tale compenso. Le violazioni devono essere segnalate anche alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
Se le misure sanzionatorie vengono applicate per due volte, la Giunta deve procedere alla revoca contestuale dei direttori interessati.
Abrogazioni e modifiche coordinate
La legge abroga una disposizione della legge regionale campana del 2003 e interviene su varie previsioni della legge regionale n. 32 del 1994, coordinando la disciplina del Servizio sanitario regionale con il nuovo impianto di controlli e responsabilità.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
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