L.R. Campania 20/2016
Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Campania l’uso pianificato del fuoco prescritto per prevenzione incendi, gestione di ecosistemi, attività agro-silvo-pastorali, ricerca, formazione e comunicazione. Stabilisce condizioni di sicurezza, contenuti del progetto, SCIA o semplice comunicazione per alcuni interventi, obblighi di apertura/chiusura del cantiere, controlli e sanzioni. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Applicazione pianificata del fuoco prescritto in Campania
Applicazione pianificata del fuoco prescritto in Campania
La legge regionale disciplina, per il territorio della Campania, l’uso pianificato del fuoco prescritto come strumento di gestione ambientale, prevenzione incendi e supporto ad attività agro-silvo-pastorali e scientifiche. La disciplina è affiancata da obblighi procedurali, di sicurezza e di comunicazione, con specifiche sanzioni in caso di violazioni.
Finalità e nozione di fuoco prescritto
La Regione Campania favorisce l’applicazione pianificata del fuoco prescritto per la gestione e la conservazione di diversi ecosistemi e per la protezione del patrimonio ambientale regionale. Il fuoco prescritto è definito come l’uso consapevole ed esperto del fuoco, effettuato in specifiche condizioni ambientali e secondo prescrizioni e procedure operative predeterminate, per conseguire obiettivi di tutela e gestione del territorio.
Ambiti di applicazione
L’istituto è utilizzabile soprattutto per la prevenzione degli incendi boschivi e per la gestione e conservazione degli ecosistemi. La legge ne ammette l’impiego nei seguenti settori:
- prevenzione incendi, anche per la riduzione del carico combustibile e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili, nonché per la gestione di viali tagliafuoco in aree ad alto rischio, anche in contesto urbano-foresta;
- gestione conservativa di habitat e paesaggio, tutela di specie vegetali e faunistiche per le quali il fuoco abbia effetti positivi in specifiche fasi del ciclo riproduttivo o in favore di condizioni ecologiche idonee;
- attività agro-silvo-pastorali, tra cui miglioramento dei foraggi, gestione di castagneti, uliveti e altre specie arboree, abbattimento di cariche patogene, rinnovazione naturale dei popolamenti forestali, preparazione del terreno e controllo della vegetazione invasiva;
- ricerca scientifica sugli effetti del fuoco prescritto e sull’ottimizzazione delle prescrizioni;
- formazione del personale antincendio;
- comunicazione alla cittadinanza sui temi della prevenzione incendi e dell’autoprotezione.
Condizioni di applicazione e divieti
L’applicazione del fuoco prescritto deve avvenire in condizioni di sicurezza, con riferimento a specifici parametri meteorologici, di umidità del combustibile e di vento tali da garantire il controllo del fuoco e da evitare danni a suolo, vegetazione e fauna. Le esecuzioni sono ammesse solo nei periodi indicati dalle prescrizioni di progetto e comunque non possono mai avvenire quando sia dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania. Le prescrizioni tecniche e le procedure operative approvate dalla Regione costituiscono condizioni generali di applicazione.
Progetto tecnico di fuoco prescritto
Ogni intervento, salvo l’ipotesi speciale richiamata dalla legge, deve essere pianificato mediante un progetto tecnico, che è il documento indispensabile per l’esecuzione. Il progetto descrive il contesto territoriale e gli obiettivi dell’intervento, con valutazione di geomorfologia, vegetazione, habitat, aree protette, uso del suolo e rischio incendi.
Il progetto deve contenere almeno:
- dati sul soggetto proponente, sul progettista e sul responsabile dell’intervento;
- figure professionali coinvolte, numero di operatori e durata presunta;
- piano di comunicazione ai portatori di interesse;
- localizzazione del sito su base cartografica e strati informativi territoriali;
- criticità e misure di mitigazione, incluse eventuali specie esotiche favorite dal fuoco;
- descrizione stazionale, vegetazione e combustibili;
- modello previsionale del comportamento del fuoco;
- finestre ambientali di intervento, con intervalli minimo/ottimo/massimo;
- tecniche di accensione, procedure operative e fasce di appoggio;
- fasce di contenimento per la sicurezza;
- mezzi e strumenti impiegati;
- Piano Operativo di Sicurezza del cantiere temporaneo;
- verifiche da svolgere durante e dopo l’intervento;
- valutazione di incidenza per interventi ricadenti, in tutto o in parte, in siti della rete Natura 2000.
Il progetto è corredato da autodichiarazioni del proponente sulla veridicità dei dati e da dichiarazioni del progettista e del responsabile dell’intervento sul rispetto delle prescrizioni tecniche e operative. La Giunta regionale definisce modello e modalità di invio secondo le proprie strutture competenti.
Soggetti coinvolti e requisiti professionali
Il soggetto proponente è la persona fisica o giuridica titolare del diritto di possesso dell’area o del suolo, oppure del pieno godimento dello stesso. È ammessa anche la persona giuridica delegata da un ente pubblico titolare del possesso dell’area o del suolo per svolgere attività nei settori previsti dalla legge.
Il progettista deve essere iscritto all’Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Il responsabile dell’intervento può essere un professionista iscritto agli Albi dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e periti agrari laureati, degli agrotecnici e agrotecnici laureati, oppure un Direttore Operazioni Spegnimenti, purché in possesso di idonea formazione specifica sul fuoco prescritto e nel rispetto delle competenze professionali.
I soggetti abilitati alla formazione devono possedere, oltre ai requisiti della formazione professionale, esperienze specifiche in uno o più ambiti di applicazione del fuoco prescritto; tali requisiti possono essere acquisiti anche tramite collaborazioni con soggetti pubblici o privati.
Regime autorizzatorio: SCIA e comunicazioni
Per gli interventi non ricadenti nelle ipotesi speciali richiamate dalla legge, l’applicazione pianificata del fuoco prescritto è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività, secondo l’articolo 19 della legge n. 241/1990 e secondo il modello definito dalla Regione. Restano fermi i casi in cui siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le esclusioni previste dalla disciplina generale sulla SCIA.
La struttura regionale competente si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta di assenso; il silenzio equivale ad accoglimento nei limiti della legge n. 241/1990, salvo l’adozione dei provvedimenti inibitori o repressivi previsti dalla medesima disciplina.
Inoltre:
- entro 48 ore lavorative prima dell’intervento, il proponente comunica l’apertura del cantiere di fuoco prescritto, con sottoscrizione anche del progettista e del responsabile;
- entro 48 ore successive alla conclusione, comunica la chiusura del cantiere, con indicazione degli esiti delle verifiche e con sottoscrizione degli stessi soggetti.
La struttura regionale utilizza i sistemi di coordinamento antincendio per informare le autorità territorialmente competenti e il Comando stazione forestale competente sulle applicazioni in corso.
Regime semplificato per gli interventi agro-silvo-pastorali
Per le applicazioni nei settori agro-silvo-pastorali indicati dalla legge, l’intervento è soggetto alla sola comunicazione di apertura da trasmettere al Sindaco del Comune interessato e al Comando stazione forestale competente, entro 48 ore lavorative prima dell’esecuzione. La chiusura va comunicata entro 72 ore dalla conclusione dell’intervento e deve descrivere gli esiti ottenuti.
Le comunicazioni devono essere corredate da autodichiarazioni del proponente sulla veridicità delle informazioni e sul rispetto delle condizioni generali di sicurezza. Anche in questo caso la struttura regionale informa le autorità territoriali e forestali tramite i sistemi di coordinamento antincendio.
Prescrizioni tecniche, aggiornamento e monitoraggio
La Giunta regionale, in collaborazione con università, parchi, riserve naturali dello Stato, ordini, collegi e organizzazioni professionali più rappresentative, istituisce gruppi di lavoro per monitorare la qualità degli interventi di fuoco prescritto nel territorio regionale.
Tali gruppi contribuiscono:
- alla definizione e all’aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative;
- alla definizione e all’aggiornamento degli standard minimi formativi;
- al miglioramento complessivo della qualità degli interventi.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la struttura regionale competente adotta i provvedimenti relativi alle prescrizioni tecniche e alle procedure operative, poi aggiornate periodicamente dalla stessa struttura.
Sanzioni
Per dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi si applicano le sanzioni previste dalla disciplina generale sulla SCIA e dalla normativa sui documenti amministrativi, oltre a una sanzione pecuniaria da 1.000 a 15.000 euro, graduata in relazione all’entità dell’intervento e aumentata per gli eventuali danni arrecati. Nei confronti del progettista e del responsabile dell’intervento è prevista la segnalazione al Consiglio di disciplina dell’Ordine o Collegio competente.
La stessa sanzione pecuniaria si applica anche al soggetto proponente che esegua il fuoco prescritto omettendo la SCIA o, nei casi previsti, le comunicazioni di apertura o chiusura del cantiere. Per il regime delle comunicazioni semplificate, la sanzione pecuniaria da 1.000 a 15.000 euro è prevista anche per dichiarazioni mendaci e per l’omissione delle comunicazioni obbligatorie.
L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni è la struttura regionale competente.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
La legge dichiara di non comportare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
Attualità della disciplina
La disciplina appare ancora applicabile nel contesto regionale campano, poiché è stata oggetto di testo vigente consolidato e di modifiche nel 2016 e nel 2018, senza indicazioni di abrogazione o di limitazione a esercizi ormai chiusi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 giu 2016L.R. Campania 21/2016
- Legge · 8 giu 2016L.R. Campania 15/2016
- Legge · 8 giu 2016L.R. Campania 16/2016
- Legge · 8 giu 2016L.R. Campania 17/2016
- Legge · 8 giu 2016L.R. Campania 18/2016
- Legge · 8 giu 2016L.R. Campania 19/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →