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Legge

L.R. Campania 21/2016

Modifica ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 10 (Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenerne il consumo e favorirne l'accesso ai giovani). Istituzione della Banca delle terre Campane. [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 21/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina campana sulla valorizzazione dei suoli agricoli e istituisce la Banca delle terre Campane, elenco di terreni e fabbricati pubblici e privati disponibili per locazione o concessione. Prevede criteri di censimento, aggiornamento annuale, vincoli di destinazione per almeno 5 anni e utilizzo esclusivo per attività agricole. Abroga la previgente legge regionale sulle terre incolte.

Banca delle terre Campane e valorizzazione dei suoli agricoli pubblici e privati inutilizzati

Banca delle terre Campane e valorizzazione dei suoli agricoli

La legge interviene sulla disciplina regionale campana dedicata alla valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola, rafforzando gli strumenti per il recupero dei terreni incolti e l’accesso ai terreni da parte di nuovi operatori agricoli. Istituisce inoltre la Banca delle terre Campane, con finalità di recupero produttivo, tutela ambientale e sviluppo delle aree rurali nella Regione Campania.

Finalità della disciplina regionale

La Regione Campania valorizza le terre agricole incolte in coerenza con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali. Gli obiettivi dichiarati sono il recupero delle aree abbandonate, il contenimento del degrado ambientale, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, la limitazione degli incendi boschivi, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, nonché la conservazione della biodiversità.

Istituzione e funzioni della Banca delle terre Campane

La Banca delle terre Campane è un elenco completo e aggiornato di terreni e fabbricati disponibili per operazioni di locazione o concessione. Vi confluiscono:

  • beni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici;
  • beni eventualmente affidati in gestione con convenzione dalla Regione o da soggetti privati;
  • fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili, abbandonati o incolti secondo la normativa statale sulle terre incolte.

La banca dati è tenuta dalla struttura amministrativa competente della Giunta regionale ed è aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno. I beni inseriti non possono essere sottoposti a cambio di destinazione d’uso per almeno cinque anni e, comunque, fino alla permanenza nell’elenco, salvo la realizzazione di opere di pubblica utilità.

Criteri per qualificare i terreni come abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati

Sono considerati abbandonati o incolti:

  • i terreni coltivabili e i fabbricati rurali non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, esclusi i terreni soggetti a impegni derivanti dalla normativa europea;
  • i terreni già destinati a colture agrarie o a pascolo sui quali si siano insediate formazioni arbustive.

Sono considerati insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell’ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40% di quelle ottenute, per le medesime colture, nello stesso periodo in terreni della medesima zona. Nelle aree servite da impianti di irrigazione il confronto avviene con le produzioni dei terreni irrigui.

Utilizzo dei beni inseriti nella banca dati

I beni presenti nella Banca delle terre Campane sono destinati esclusivamente alle attività agricole previste dall’articolo 2135 del codice civile. L’assegnazione è finalizzata a incentivare lo sviluppo della filiera agricola campana.

Entro 180 giorni dalla formulazione della banca dati, la Giunta regionale, tramite le strutture territoriali, effettua sopralluoghi sui beni pubblici e privati per la valutazione dei terreni, valutazione necessaria anche per determinare il canone.

Gli atti di assegnazione devono indicare:

  • le condizioni per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale;
  • l’uso per cui il bene è concesso;
  • la durata dell’assegnazione;
  • l’ammontare del canone, stabilito dalla competente struttura della Giunta regionale e vincolante per proprietario e assegnatario.

Procedura di inserimento e attuazione

La Giunta regionale, tramite la struttura amministrativa competente, predispone bandi o avvisi per disciplinare modalità e termini di presentazione delle istanze da parte di enti pubblici e soggetti privati, nel rispetto del regolamento attuativo previsto dalla normativa regionale richiamata.

Abrogazione normativa

È abrogata la legge regionale Campania 28 aprile 1975, n. 23, recante norme in materia di assegnazione di terre incolte.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: gli adempimenti sono svolti con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per la Regione Campania e per le altre amministrazioni interessate.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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