Ordinanza ingiunzione o revoca n. 249 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha irrogato a Energia Pulita S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro, con pubblicazione del provvedimento, per due gruppi di violazioni: il tardivo e inadeguato riscontro alle richieste di informazioni dell’Autorità e lo svolgimento di trattamenti nell’ambito di campagne di telemarketing/teleselling in assenza della corretta individuazione e formalizzazione dei ruoli privacy, nonché senza la previa autorizzazione al ricorso a un sub-responsabile. Il procedimento è nato da numerosi reclami e segnalazioni relativi a chiamate promozionali indesiderate nel settore energetico e a criticità nel riscontro alle istanze degli interessati. Il Garante ha ricostruito il rapporto tra Energia Verde e Energia Pulita come titolare/responsabile, rilevando anche l’assenza di autorizzazione per il sub-responsabile utilizzato. È stata inoltre ingiunta la regolarizzazione del ruolo di XX e ordinato di comunicare entro 30 giorni le misure adottate.
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Energia Pulita S.r.l. per mancato riscontro alle richieste del Garante, irregolarità nei trattamenti di telemarketing/teleselling e mancata corretta formalizzazione dei ruoli privacy
Energia Pulita S.r.l. - telemarketing energetico, mancato riscontro al Garante e uso di sub-responsabili senza autorizzazione
Il Garante ha adottato un’ordinanza ingiunzione nei confronti di Energia Pulita S.r.l., operatore di call center/contact center coinvolto nelle campagne promozionali di Energia Verde S.p.A. Il procedimento è nato da numerosi reclami e segnalazioni su chiamate indesiderate per offerte di fornitura energetica e su riscontri inadeguati alle istanze degli interessati.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’istruttoria è stata avviata ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice dopo la ricezione di quasi un centinaio di doglianze dal giugno 2023 in poi. Le segnalazioni riguardavano contatti promozionali effettuati senza idonea base giuridica, anche verso utenze iscritte al Registro pubblico delle opposizioni, e criticità nel riscontro alle richieste di esercizio dei diritti.
L’Autorità ha richiesto informazioni a Energia Verde e poi anche a Energia Pulita, chiedendo chiarimenti su:
- rete di vendita e raccolta delle proposte di acquisto;
- gestione delle richieste di ricontatto tramite sito web;
- liste di contattabilità e loro provenienza;
- informative rese agli interessati;
- modalità di acquisizione dei consensi;
- rapporti contrattuali tra le società.
Verifica sulle chiamate promozionali e sul RPO
Il Garante ha trasmesso alla Fondazione Ugo Bordoni un elenco di numerazioni telefoniche per verificare l’eventuale iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni. Dall’esito della verifica è emerso che 5 utenze su 81, pari al 6,17%, risultavano iscritte al RPO al momento delle chiamate promozionali. Questo elemento ha rafforzato il quadro istruttorio relativo alle modalità di contatto utilizzate nell’attività di telemarketing.
Tardivo e inadeguato riscontro alle richieste del Garante
Una delle violazioni contestate riguarda il mancato tempestivo riscontro da parte di Energia Pulita alle richieste di informazioni formulate dall’Autorità ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR. La Società è rimasta inizialmente silente, ha chiesto la proroga solo dopo la scadenza del termine e ha poi trasmesso i documenti richiesti.
Il Garante ha ritenuto irrilevante la tesi difensiva secondo cui il termine sarebbe stato ordinatorio e non perentorio. Ha chiarito che il riscontro alle richieste dell’Autorità è un obbligo, la cui violazione integra un illecito amministrativo omissivo proprio, sanzionabile ai sensi dell’art. 166, comma 2, del Codice e dell’art. 83, par. 5, GDPR. La condotta ha determinato un indebito rallentamento dell’attività amministrativa e viola anche l’art. 31 GDPR, che impone la cooperazione con l’Autorità di controllo.
Ricostruzione dei ruoli privacy: Energia Verde titolare, Energia Pulita responsabile
Sul piano sostanziale, il Garante ha ricostruito i rapporti tra le parti sulla base non solo dei contratti, ma anche del concreto svolgimento delle attività. Ha ritenuto che Energia Verde determinasse finalità e mezzi essenziali del trattamento, mentre Energia Pulita operasse per conto della committente svolgendo attività di promozione, teleselling, raccolta delle proposte di acquisto e caricamento delle pratiche sui sistemi aziendali.
Il Garante ha richiamato le Linee guida 07/2020 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul concetto di titolare e responsabile, sottolineando che la qualificazione va effettuata in base a un criterio funzionale e fattuale. In questo contesto, il fatto che Energia Pulita disponesse di spazi operativi non escludeva la natura di responsabile, poiché agiva nell’interesse di Energia Verde, con condizioni economiche e commerciali eterodeterminate da quest’ultima.
Uso di soggetti terzi e sub-responsabilità
Per lo svolgimento dell’incarico, Energia Pulita si è avvalsa di ulteriori soggetti terzi, indicati come XX ed XX, che il Garante ha qualificato come sub-responsabili del trattamento. Tuttavia, non risultava la previa autorizzazione del titolare del trattamento richiesta dall’art. 28, par. 2, GDPR.
Il provvedimento evidenzia che la nomina a responsabile conteneva, per contro, un divieto generale di ricorrere a subfornitori in assenza di autorizzazione specifica, e che la Società non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare il rilascio di tale autorizzazione. Ne è derivata la contestazione della violazione dell’art. 28 GDPR, anche in relazione all’art. 4 GDPR.
Attuale assetto organizzativo e misure correttive
Nel corso del procedimento, le società hanno riferito di aver riorganizzato l’assetto dei trattamenti, con nomina di Energia Pulita a responsabile del trattamento e con indicazioni specifiche sulle verifiche da svolgere sulle liste di contattabilità, compreso il controllo con il RPO e la verifica dell’adeguatezza delle informative e dei consensi nei casi di liste “consensate”.
Il Garante ha preso atto dell’adozione di misure correttive in corso di procedimento, valorizzandole come elemento attenuante ai fini sanzionatori, ma non idoneo a escludere le responsabilità già accertate.
Valutazione giuridica finale del Garante
L’Autorità ha concluso che Energia Pulita è responsabile di due categorie di violazioni:
- artt. 157 del Codice, 31 e 58 GDPR, per il tardivo e inadeguato riscontro alle richieste di informazioni;
- art. 28 GDPR, anche in relazione all’art. 4 GDPR, per lo svolgimento di trattamenti in assenza della corretta attribuzione dei ruoli e per l’uso di sub-responsabili senza autorizzazione.
Il Garante ha ritenuto che la responsabilità non potesse essere esclusa né dalla difesa fondata sulla pretesa autonomia contrattuale di Energia Pulita, né dall’argomento relativo alla provenienza autonoma delle liste di contatto. In particolare, ha chiarito che chi commissiona la campagna di telemarketing e ne trae il beneficio economico mantiene la qualità di titolare per i trattamenti connessi a tale attività.
Sanzione amministrativa pecuniaria e criteri di quantificazione
È stata applicata a Energia Pulita una sanzione di 10.000 euro. Ai fini del massimo edittale, il Garante ha considerato il fatturato dell’ultimo bilancio disponibile (2023), individuando il tetto massimo in 20.000.000 euro ai sensi dell’art. 83, parr. 3 e 5, GDPR.
Nel determinare l’importo, l’Autorità ha valorizzato:
- la gravità delle violazioni, in un settore, quello del telemarketing, oggetto di numerosi interventi regolatori e sanzionatori;
- l’adozione, in pendenza di procedimento, di misure correttive, valutata come fattore attenuante ai sensi dell’art. 83, par. 2, lett. k), GDPR.
La sanzione è stata ritenuta proporzionata, effettiva e dissuasiva, anche in considerazione del necessario bilanciamento tra tutela dei diritti degli interessati e libertà di impresa.
Prescrizioni, pubblicazione e rimedi
Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha:
- ingiunto a Energia Pulita, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, di provvedere alla corretta formalizzazione del ruolo di XX nell’ambito dei trattamenti svolti per Energia Verde;
- ordinato alla Società di comunicare all’Autorità, entro 30 giorni dalla notifica, le iniziative intraprese per dare attuazione alla misura;
- disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi degli artt. 154-bis del Codice e 37 del Regolamento n. 1/2019, nonché quale sanzione accessoria ex art. 166, comma 7, del Codice.
È stata inoltre richiamata la facoltà di definizione agevolata della controversia prevista dall’art. 166, comma 8, del Codice, con pagamento di un importo pari alla metà della sanzione entro 30 giorni, e la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e istruttoria
Il procedimento è stato avviato d’ufficio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice a seguito di numerosi reclami e segnalazioni riguardanti chiamate promozionali indesiderate per contratti di fornitura energetica e il mancato o inidoneo riscontro alle richieste degli interessati. L’istruttoria ha riguardato sia Energia Verde S.p.A. quale committente/titolare, sia Energia Pulita S.r.l., inizialmente operante in un assetto non correttamente formalizzato e poi nominata responsabile del trattamento.
Tardivo riscontro alle richieste del Garante
Energia Pulita non ha risposto nei termini alla richiesta di informazioni del Garante ex artt. 157 Codice e 58 GDPR, fornendo riscontro solo dopo la scadenza del termine e dopo una prima fase di totale silenzio. Il Garante ha ritenuto irrilevante la tesi difensiva sulla natura ordinatoria del termine, qualificando la condotta come illecito omissivo autonomamente sanzionabile ai sensi dell’art. 166, comma 2, del Codice, in contrasto anche con l’art. 31 GDPR sull’obbligo di cooperazione.
Qualificazione dei ruoli privacy nei trattamenti di telemarketing
Dalla documentazione contrattuale e dal concreto svolgimento delle attività, il Garante ha ritenuto che Energia Verde fosse il titolare del trattamento ex art. 4, n. 7, GDPR e che Energia Pulita svolgesse funzioni tipiche del responsabile del trattamento ex art. 4, n. 8, e art. 28 GDPR. In tale quadro, le attività promozionali e di raccolta delle proposte di acquisto erano svolte nell’interesse di Energia Verde, con prezzi e condizioni stabiliti da quest’ultima e con istruzioni e linee guida da essa impartite.
Uso di sub-responsabili senza autorizzazione
Il Garante ha accertato che Energia Pulita si è avvalsa di ulteriori soggetti terzi, tra cui XX, senza la previa autorizzazione scritta specifica o generale del titolare, in violazione dell’art. 28, par. 2, GDPR e delle prescrizioni contenute nella nomina a responsabile. Non è stata prodotta documentazione idonea a dimostrare il rilascio della necessaria autorizzazione.
Valutazione finale, misure e sanzione
Accertate le violazioni, il Garante ha ingiunto a Energia Pulita di formalizzare correttamente il ruolo di XX nell’ambito dei trattamenti svolti per Energia Verde e di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate. Ha inoltre irrogato una sanzione di 10.000 euro, determinata tenendo conto della gravità delle violazioni e della loro incidenza sul fenomeno del telemarketing, ma anche dell’adozione di misure correttive in corso di procedimento. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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