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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 252 del 29/04/2025

Provvedimento del 29 aprile 2025

Garante Privacy252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante decide su un reclamo proposto contro Google LLC per la reperibilità, tramite ricerca per nome e cognome, di alcuni articoli online relativi a una vicenda giudiziaria del reclamante. Google aveva già deindicizzato alcuni URL e contestava altri per il loro attuale interesse pubblico. L’Autorità accoglie solo in parte il reclamo: ritiene infondato il rifiuto di deindicizzazione per due URL legati a notizie di indagini e a una recensione di tesi, ma considera giustificata la reperibilità di altri due URL che descrivono in modo aggiornato e di interesse collettivo una vicenda di criminalità organizzata e reati economici connessi alla figura del reclamante. Viene quindi ordinata a Google la rimozione di due risultati di ricerca entro 20 giorni e richiesto un riscontro sulle iniziative adottate entro 30 giorni.

Google LLC: reclamo per diritto all'oblio e deindicizzazione di articoli online associati al nome del reclamante

Google LLC e diritto all'oblio su articoli relativi a vicenda giudiziaria del reclamante

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sul reclamo proposto contro Google LLC per la reperibilità, in associazione al nome e cognome del reclamante, di otto URL relativi a una vicenda giudiziaria conclusa nel 2020 con patteggiamento e condanna a due anni di reclusione. Il procedimento nasce da un'istanza di deindicizzazione presentata dal reclamante al motore di ricerca e poi portata all'Autorità ex art. 77 GDPR.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il reclamante riferisce di essere stato coinvolto in un procedimento penale per condotte estorsive connesse anche alla criminalità organizzata e per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Sostiene che, a distanza di anni, la comparsa dei relativi articoli tra i primi risultati di ricerca con il proprio nome e cognome leda il suo diritto alla riservatezza e alla reputazione, poiché le notizie avrebbero perso attualità, interesse pubblico e utilità sociale.

Il reclamante aveva presentato a Google, in data 21 marzo 2024, una richiesta di rimozione in base al diritto all'oblio; Google aveva risposto il 26 marzo 2024 negando la rimozione, ritenendo le informazioni di sostanziale interesse per il pubblico in relazione alla vita professionale dell'interessato.

Posizioni delle parti

Nel reclamo il reclamante aveva rivolto la richiesta anche nei confronti di testate giornalistiche e di altri titolari delle pagine web, ma il Garante rileva che l'istanza risulta argomentata e documentata solo nei confronti di Google, nei cui confronti il reclamo è quindi ritenuto ammissibile.

Google comunica all'Autorità, con nota del 7 ottobre 2024, di aver già bloccato gli URL nn. 1, 3, 4 e 7 dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query associata al nome del reclamante. Per gli altri URL, Google sostiene la permanenza dell'interesse pubblico, richiamando la natura giornalistica delle pubblicazioni, la gravità dei fatti e il ruolo pubblico/professionale del reclamante.

Il reclamante replica contestando tali argomentazioni, affermando di avere avuto una posizione marginale nella vicenda, di non essere più imprenditore ma dipendente, e di ritenere che la conoscibilità della notizia possa essere assicurata dall'archivio storico del giornale.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • l'art. 3, par. 1, GDPR sul principio di stabilimento;
  • l'art. 55, par. 1, GDPR sulla competenza dell'Autorità;
  • gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR sul diritto all'oblio e sull'opposizione;
  • le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 sul diritto all'oblio;
  • le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sull'applicazione del diritto all'oblio da parte dei motori di ricerca;
  • l'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR sui poteri correttivi;
  • l'art. 157 del Codice privacy sul riscontro all'Autorità;
  • l'art. 166 del Codice privacy per il mancato riscontro;
  • l'art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni al Garante;
  • l'art. 83, par. 5, lett. e), GDPR per l'eventuale sanzione in caso di inosservanza.

Valutazioni del Garante sui criteri del diritto all'oblio

L'Autorità ribadisce che la valutazione del diritto all'oblio nei motori di ricerca richiede un bilanciamento tra il decorso del tempo e altri criteri, quali:

  • attualità e accuratezza dell'informazione;
  • interesse pubblico alla reperibilità;
  • ruolo dell'interessato;
  • natura e contesto delle pubblicazioni;
  • eventuale persistenza dell'utilità sociale della notizia.

Il Garante prende atto della deindicizzazione già effettuata da Google per gli URL nn. 1, 3, 4 e 7 e, per tale parte, ritiene che non vi siano ulteriori provvedimenti da adottare. Prende anche atto che Google ha indicato al reclamante la procedura per chiedere la rimozione di eventuali nuovi URL pertinenti al procedimento.

URL nn. 6 e 8: reclamo infondato

Con riferimento agli URL nn. 6 e 8, il Garante ritiene infondato il reclamo. Gli articoli rinviano a contenuti che:

  • riguardano una vicenda giudiziaria di particolare rilievo generale;
  • sono relativi a fatti conclusi in epoca relativamente recente, nel 2020;
  • descrivono reati di natura economica collegati all'attività imprenditoriale del reclamante;
  • ricostruiscono un fenomeno di illegalità diffusa nel Veneto e il ruolo del reclamante come figura esemplificativa del fenomeno, sia come vittima sia come autore di condotte illecite;
  • riportano notizie aggiornate sugli sviluppi giudiziari, anche attraverso dichiarazioni rese dal reclamante nel processo.

La reperibilità di tali pagine in associazione al nome del reclamante è quindi ritenuta giustificata dall'interesse della collettività a conoscere la vicenda, anche in ragione della sua attuale attività professionale in settori analoghi a quelli coinvolti nel procedimento e della presenza di posizioni rilevanti sue o di stretti familiari.

URL nn. 2 e 5: reclamo fondato e ordine di rimozione

Il Garante accoglie invece il reclamo per gli URL nn. 2 e 5. In particolare:

  • l'URL n. 2 rinvia a notizie risalenti alla fase delle indagini, analoghe ad altri URL già deindicizzati da Google;
  • l'URL n. 5 rimanda a una recensione di una tesi di laurea che analizza il fenomeno e cita il reclamante a titolo esemplificativo, senza adeguata contestualizzazione della sua posizione giudiziaria.

Per questi contenuti, la reperibilità associata al nome e cognome del reclamante non è sorretta da specifiche ragioni di pubblico interesse, soprattutto considerando che in rete risultano comunque disponibili altre informazioni sulla vicenda. Il Garante dispone quindi, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, l'ingiunzione a Google LLC di rimuovere tali URL dai risultati di ricerca associati al nome del reclamante entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento.

Annotazione interna e adempimenti richiesti

L'Autorità dispone l'annotazione della misura nel registro interno previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno n. 1/2019. Tuttavia precisa che tale annotazione non vale come precedente pertinente, in eventuali procedimenti futuri nei confronti del medesimo titolare, ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, perché la misura è stata adottata sulla base delle specificità del caso concreto.

Infine, il Garante invita Google LLC, ai sensi dell'art. 157 del Codice, a comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento, avvertendo che il mancato riscontro è punito ai sensi dell'art. 166 del Codice.

Tutela giurisdizionale

Contro il provvedimento è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo e contesto fattuale

Il reclamante ha chiesto il diritto all'oblio rispetto a otto URL rinvenibili con la ricerca del suo nome e cognome, relativi a una vicenda giudiziaria risalente nel tempo. La vicenda riguardava indagini per condotte estorsive collegate anche alla criminalità organizzata e per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; il procedimento si è concluso nel 2020 con sentenza ex art. 444 c.p.p. e pena di due anni di reclusione.

Interlocuzione con Google e deindicizzazione parziale

Google LLC ha aderito solo parzialmente alla richiesta, bloccando dalle versioni europee dei risultati di ricerca, per query correlate al nome del reclamante, gli URL nn. 1, 3, 4 e 7. Ha invece mantenuto reperibili gli URL nn. 2, 5, 6 e 8, sostenendo per questi ultimi la permanenza di un interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie.

Valutazione del Garante sul diritto all'oblio

L'Autorità richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del GDPR, nonché le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ricorda che la valutazione deve tenere conto non solo del tempo trascorso, ma anche dell'interesse pubblico, dell'attualità delle notizie, del ruolo dell'interessato e della natura dei contenuti indicizzati.

URL ritenuti ancora legittimamente reperibili

Per gli URL nn. 6 e 8 il Garante ritiene infondato il reclamo: gli articoli riguardano una vicenda di particolare rilievo generale, descrivono un fenomeno di illegalità nel Veneto collegato alla criminalità organizzata e riportano notizie aggiornate sugli sviluppi giudiziari, anche in relazione all'attuale attività professionale del reclamante in settori analoghi a quelli coinvolti nella vicenda.

URL da deindicizzare e ordine a Google

Per gli URL nn. 2 e 5 il Garante accoglie il reclamo: il primo rimanda a notizie risalenti alla fase delle indagini, il secondo a una recensione di tesi di laurea che cita il reclamante in modo non contestualizzato. La loro reperibilità associata al nome del reclamante non è ritenuta sorretta da specifiche ragioni di pubblico interesse, anche perché la vicenda risulta comunque documentata da altre fonti online. Viene quindi ingiunta a Google LLC la rimozione di tali risultati di ricerca entro venti giorni.

Adempimenti successivi e profili sanzionatori

Il Garante dispone l'annotazione della misura adottata nel registro interno dell'Autorità, precisando però che tale annotazione non costituisce precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti. Viene inoltre chiesto a Google, ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese; il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell'art. 166 del Codice.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e diritto all'obliolibertà di informazione e cronacapubblica diffusione di notizie giudiziarie

Testo integrale

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