Deliberazione n. 259 del 29/04/2025
Provvedimento del 29 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, in materia di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso tramite piattaforme digitali. La decisione conferma l'ordine di adottare misure per impedire la diffusione del materiale segnalato e la prescrizione di conservazione dell'eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie, per 12 mesi. Il provvedimento si inserisce nel meccanismo accelerato previsto per i casi di c.d. revenge porn.
Telegram FZ-LLC: ratifica dell'ordine d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Telegram FZ-LLC: ratifica di un ordine urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica il provvedimento d'urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell'ambito della procedura speciale prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. La segnalazione proveniva dalla persona interessata e riguardava materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, che si riteneva potesse essere diffuso tramite una piattaforma digitale senza consenso.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l'art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d'urgenza un provvedimento per impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell'Autorità.
Segnalazione e attivazione della procedura urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice e ha chiesto l'intervento dell'Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata nella segnalazione. Il Garante evidenzia di aver ricevuto la segnalazione con protocollo n. XXX e di aver verificato la compatibilità dei fatti rappresentati con la disciplina speciale applicabile.
Provvedimento d'urgenza adottato il 10 aprile 2025
Con determinazione n. 115 del 10 aprile 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto:
- l'ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori;
- l'obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all'Autorità.
Ratifica del Collegio
Il Garante, preso atto della nota di trasmissione al gestore della piattaforma e delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ratifica il provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non reca ulteriori prescrizioni, sanzioni o statuizioni economiche, ma si limita a confermare l'efficacia dell'ordine urgente già adottato per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
Una persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in un'ipotesi di cui all'art. 144-bis del Codice, chiedendo l'intervento presso la piattaforma Telegram. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimento urgente del dirigente
Con determinazione n. 115 del 10 aprile 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alla società è stata inoltre prescritta la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi, adottando misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Collegio, richiamato l'art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, ratifica il provvedimento d'urgenza già adottato dal dirigente e trasmesso al gestore della piattaforma il 10 aprile 2025. Il testo non indica ulteriori esiti istruttori, misure sanzionatorie o valutazioni di merito oltre alla ratifica dell'ordine urgente.
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