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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33002/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva domandato alla Corte d'appello il risarcimento del danno non patrimoniale ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un processo penale definito con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. La domanda era stata rigettata in sede di merito. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001, dell'art. 2 L. n. 134/2012 e degli artt. 2 e 6 del Protocollo n. 1 CEDU, oltre a omesso esame di fatti decisivi. Ha sostenuto che la propria condotta processuale non era dilatoria, che la prescrizione era maturata per la derubricazione del reato originariamente contestato, con termine prescrizionale più lungo, e che dall'eccessiva durata del giudizio e dal sequestro di numerosi apparecchi elettronici era derivato un pregiudizio rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89/2001 introduce una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio nel caso di proscioglimento per prescrizione del reato, superabile solo con prova contraria dell'esistenza di un reale ed effettivo danno. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il ricorrente non aveva allegato, né in domanda né nel merito, elementi concreti idonei a dimostrare il pregiudizio, neppure patrimoniale. È stato anche osservato che non rilevava la circostanza della prescrizione sopravvenuta dopo derubricazione del reato, potendo l'interessato rinunciare alla prescrizione o impugnare la sentenza per ottenere una pronuncia assolutoria. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché il Ministero non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001

    La previsione opera come presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio in caso di proscioglimento per prescrizione del reato; resta ammessa la prova contraria di un danno effettivo e concreto.

  • art. 2 L. n. 134/2012

    Richiamato dal ricorrente come parametro normativo nella censura, senza che la Corte ne ricavasse un'autonoma regula decidendi distinta da quella sulla L. n. 89/2001.

  • art. 2 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non svolge un'analisi autonoma della norma, ritenendo decisivo il difetto di prova del pregiudizio secondo la disciplina nazionale sull'equa riparazione.

  • art. 6 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dal ricorrente; non assume rilievo autonomo nella motivazione decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come norma processuale di incardinamento della censura di violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, la definizione del procedimento con proscioglimento per prescrizione determina una presunzione relativa di insussistenza del danno non patrimoniale, superabile solo con allegazione e prova di un pregiudizio concreto ed effettivo.
  • La prova contraria non può risolversi in affermazioni generiche sulla durata e sull'esito del processo: occorre indicare specifici elementi fattuali idonei a dimostrare che, nonostante la prescrizione, il soggetto abbia subito un reale danno.
  • In sede di legittimità non è censurabile l'apprezzamento di fatto del giudice di merito quando questi abbia escluso, sulla base degli atti, la presenza di allegazioni concrete del pregiudizio.
  • La circostanza che la prescrizione sia maturata a seguito di derubricazione del reato non esclude di per sé la presunzione prevista dalla L. n. 89/2001, potendo l'interessato rinunciare alla prescrizione o perseguire una pronuncia assolutoria.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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