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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2228

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2228 della Commissione, del 14 ottobre 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi autorizzati per specifici animali e prodotti destinati al consumo umano, sulla base dei piani di controllo e delle garanzie di conformità richiesti dalla normativa UE. Tra le modifiche figurano l’inserimento dell’Albania per le uova di categoria A, nuove autorizzazioni e limitazioni per prodotti della pesca e dell’acquacoltura e la rimozione di alcuni paesi o categorie. Riorganizza inoltre l’allegato relativo ai prodotti della pesca, distinguendo le catture selvatiche dall’acquacoltura e, per quest’ultima, pesci e crostacei.

Modifica degli elenchi dei paesi terzi autorizzati a esportare nell’Unione determinati animali e prodotti destinati al consumo umano.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica gli allegati -I, IV e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che individuano i paesi terzi o le loro regioni autorizzati a introdurre nell’Unione specifici animali destinati alla produzione alimentare e merci destinate al consumo umano. Rileva per le autorità competenti, gli operatori del settore alimentare e gli importatori che trattano le categorie interessate, in particolare prodotti di origine animale e prodotti della pesca. Si applica nell’Unione europea; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 15 ottobre 2026. Non sono previste esclusioni generali: le autorizzazioni sono circoscritte alle categorie, alle origini e alle condizioni indicate nei singoli allegati.

Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi autorizzati per animali e prodotti alimentari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2228 modifica gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 che determinano da quali paesi terzi o regioni possono entrare nell’Unione determinate partite destinate al consumo umano. L’intervento attua il quadro dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625 e tiene conto delle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2022/2292, dei piani di controllo presentati dai paesi terzi e delle garanzie fornite sulla conformità alle norme UE.

Presupposti normativi e criteri di autorizzazione

L’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 consente di subordinare l’ingresso di determinate partite alla presenza del paese terzo o della regione in un elenco della Commissione. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, per gli animali destinati alla produzione alimentare, i prodotti di origine animale e i prodotti composti interessati è richiesto, in particolare, un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e l’inclusione nell’elenco pertinente dell’allegato -I del regolamento (UE) 2021/405.

L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede una deroga per determinati paesi privi di un piano approvato, a condizione che garantiscano che gli animali e i prodotti in questione, inclusi quelli utilizzati nei prodotti composti, provengano da uno Stato membro o da un paese terzo inserito nell’elenco. La Commissione può includere tali paesi sulla base di prove e garanzie, comprese informazioni sulle procedure di tracciabilità e di verifica dell’origine.

Allegato -I: piani di controllo approvati

L’allegato -I del regolamento (UE) 2021/405 è sostituito integralmente. La tabella elenca paesi o regioni e le categorie per cui risultano approvati i piani di controllo, tra cui bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina, miele e budelli. Le indicazioni e le osservazioni della tabella circoscrivono l’autorizzazione alle specie o ai prodotti espressamente ammessi.

La nota 16 viene adeguata al regolamento delegato (UE) 2026/1304: la «M» nella colonna dell’acquacoltura riguarda i paesi o le regioni elencati nell’allegato VIII per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, quando la produzione avviene in locali a terra. La nozione di acquacoltura comprende pesci, incluse le anguille, prodotti ottenuti da pesci, come uova e caviale, e crostacei.

Le principali variazioni specifiche dell’allegato -I sono le seguenti:

  • Stati Uniti: è soppressa l’autorizzazione contrassegnata da «X» per gli ovini/caprini con l’osservazione «Solo caprini», poiché gli Stati Uniti non intendono più esportare carni fresche di caprini e non hanno fornito le garanzie richieste.
  • Canada: è inserita una «X» per i budelli, sulla base del piano di controllo presentato e ritenuto idoneo. L’indicazione per l’acquacoltura è limitata a pesci e prodotti ottenuti da pesci, non includendo i crostacei.
  • Egitto: è inserito con «X» per l’acquacoltura, senza osservazioni, in relazione a pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei, dopo l’approvazione del piano e la presentazione delle garanzie di conformità.
  • Mozambico: la voce è eliminata, non essendo state fornite le garanzie richieste per le categorie interessate.

La tabella sostitutiva contiene inoltre le limitazioni specifiche per ciascun paese, comprese le restrizioni «Solo ovini», «Solo pesci e prodotti ottenuti da pesci», «Solo crostacei» e «Solo prodotti ottenuti da pesci (ad esempio uova e caviale)» riportate nelle relative note.

Allegato IV: uova di categoria A

L’Albania è inserita nell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/405, nell’elenco dei paesi da cui possono entrare nell’Unione partite di uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A. L’inserimento si fonda sulle prove e sulle garanzie presentate dall’Albania circa il rispetto delle prescrizioni UE pertinenti in materia di controllo della salmonella.

Allegato IX: prodotti della pesca e distinzione tra origine e produzione

L’allegato IX è sostituito integralmente per rendere più chiara e uniforme l’applicazione degli elenchi. La nuova struttura distingue le autorizzazioni per prodotti provenienti da catture allo stato selvatico da quelle per prodotti di acquacoltura e, per questi ultimi, separa la colonna relativa a pesci e prodotti ottenuti da pesci da quella relativa ai crostacei. Le «X» e le osservazioni stabiliscono le categorie per le quali l’ingresso è autorizzato; eventuali condizioni specifiche, quali il trattamento, il congelamento o la limitazione a determinati prodotti, sono indicate nella colonna delle osservazioni.

Le variazioni principali rispetto alle voci precedenti comprendono:

  • Canada: autorizzazione per catture allo stato selvatico e per acquacoltura di pesci e prodotti ottenuti da pesci; non è inclusa l’acquacoltura di crostacei.
  • Egitto: autorizzazione per catture allo stato selvatico e per acquacoltura di pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei.
  • Mozambico: la voce è limitata alle catture allo stato selvatico.
  • Curaçao e Sint Maarten: sono rimossi dall’elenco per mancata presentazione delle garanzie necessarie di conformità alle prescrizioni UE.
  • Isole Falkland e Tanzania: le voci sono limitate alle catture allo stato selvatico, rispettivamente perché non è più prevista l’esportazione di prodotti d’acquacoltura e perché la Tanzania non produce più crostacei d’allevamento.
  • Albania, Armenia, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Canada, Svizzera, Cile, Regno Unito, Israele, Isola di Man, Kenya, Marocco, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Maurizio, Nuova Zelanda, Serbia, Tunisia, Turchia e Uruguay: le autorizzazioni per acquacoltura sono espresse come riferite a pesci e prodotti ottenuti da pesci, in coerenza con le garanzie e con le indicazioni dell’allegato -I.
  • Azerbaigian: l’autorizzazione per acquacoltura è limitata ai prodotti ottenuti da pesci, ad esempio uova e caviale; l’allegato IX include inoltre l’autorizzazione per tali prodotti provenienti da catture allo stato selvatico.
  • Iran: l’autorizzazione relativa all’acquacoltura è limitata ai prodotti ottenuti da pesci, ad esempio uova e caviale, e non comprende i crostacei.

La tabella integrale dell’allegato IX riporta anche le altre origini autorizzate e le relative eventuali condizioni, tra cui le limitazioni per specifici prodotti o modalità di lavorazione. Per il Regno Unito, ai fini degli allegati -I e IX, i riferimenti non comprendono l’Irlanda del Nord, in base alle disposizioni del Quadro di Windsor richiamate nelle note. Le note relative a Svizzera e Israele precisano rispettivamente il riferimento all’accordo sul commercio di prodotti agricoli e l’esclusione dei territori indicati nella tabella.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 15 ottobre 2026.

Disposizioni principali

Modifica degli elenchi e ambito degli aggiornamenti

L’articolo 1 modifica gli allegati -I, IV e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L’allegato -I individua i paesi con piani di controllo approvati per determinate categorie di animali e prodotti di origine animale; l’allegato IV riguarda le uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A; l’allegato IX elenca le origini autorizzate per determinati prodotti della pesca.

Allegato -I: piani di controllo e indicazione «M»

L’allegato -I è sostituito integralmente. La nota 16 chiarisce che la «M» per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati si applica ai paesi o alle regioni elencati nell’allegato VIII quando la produzione avviene in locali a terra. L’acquacoltura comprende pesci, incluse le anguille, prodotti ottenuti da pesci, come uova e caviale, e crostacei.

Allegato -I: variazioni per paesi e categorie

Gli Stati Uniti sono rimossi per le carni fresche di caprini (soppressione della «X» e dell’osservazione «Solo caprini»). Il Canada è inserito con «X» per i budelli; la sua autorizzazione in acquacoltura è limitata a pesci e prodotti ottenuti da pesci. L’Egitto è inserito con «X» per l’acquacoltura senza osservazioni, per pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei. È eliminata la voce del Mozambico. Per le altre categorie restano le indicazioni e limitazioni riportate nella tabella sostitutiva.

Allegato IV: Albania e uova di categoria A

L’Albania è inserita nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per le uova destinate all’immissione sul mercato come uova di categoria A, avendo fornito prove e garanzie di conformità alle prescrizioni UE pertinenti in materia di controllo della salmonella.

Allegato IX: struttura e modifiche per i prodotti della pesca

L’allegato IX è sostituito integralmente e distingue le catture allo stato selvatico dall’acquacoltura, articolando quest’ultima tra pesci e prodotti ottenuti da pesci e crostacei. L’Egitto è autorizzato anche per acquacoltura di pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei; il Canada è limitato a catture selvatiche e acquacoltura di pesci e prodotti ottenuti da pesci. Il Mozambico è limitato alle catture selvatiche; sono rimossi Curaçao e Sint Maarten. Le Isole Falkland e la Tanzania sono limitate alle catture selvatiche. Per i paesi indicati nell’allegato -I con autorizzazione all’acquacoltura di soli pesci e prodotti ottenuti da pesci, l’allegato IX viene allineato a tale ambito. Per Azerbaigian e Iran l’autorizzazione relativa all’acquacoltura è circoscritta ai prodotti ottenuti da pesci, ad esempio uova e caviale; per l’Iran non è mantenuta l’autorizzazione all’acquacoltura di crostacei.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 15 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicommercio internazionale

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