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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2328

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2328 della Commissione, del 14 ottobre 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R2328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Alberta e Manitoba e nello Stato del Minnesota, il regolamento aggiorna le zone soggette a restrizioni negli elenchi UE per pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Modifica inoltre la data di riapertura della zona US-2.1374, correggendo un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/2227. Entra in vigore il 20 ottobre 2026.

Sospende l’autorizzazione all’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna da specifiche zone di Canada e Stati Uniti colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità, e rettifica una data per una zona statunitense.

Ambito di applicazione

Modifica gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relativi alle zone dei paesi terzi dalle quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione. Riguarda partite di pollame e materiale germinale di pollame provenienti dalle zone CA-2.346, CA-2.347 e CA-2.348 in Canada e US-2.1422 e US-2.1423 negli Stati Uniti, nonché carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle medesime zone. Rettifica inoltre la data di nuova autorizzazione della zona statunitense US-2.1374, fissandola al 21 agosto 2026 anziché al 15 agosto 2026. Si applica nell’Unione dalla data di entrata in vigore, il 20 ottobre 2026; il testo non prevede esclusioni ulteriori.

Modifica degli elenchi di zone interessate dall’influenza aviaria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2328 aggiorna gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tutelare lo stato sanitario animale dell’Unione dopo la segnalazione di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti. Le autorità dei due paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e attuato una politica di abbattimento totale; la Commissione ha esaminato le informazioni epidemiologiche e le misure adottate.

Nuovi focolai e zone canadesi

Il Canada ha notificato tre focolai confermati mediante analisi RT-PCR: due in Alberta, il 1º e il 7 ottobre 2026, e uno in Manitoba, il 2 ottobre 2026. L’allegato aggiunge le seguenti zone all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, parte 1, sezione B, e parte 2, nonché all’allegato XIV, parte 1, sezione B:

  • CA-2.346, Alberta, con data 1º ottobre 2026; centro alle coordinate latitudine 53,84 e longitudine -111,95. La zona di protezione di 3 km comprende Two Hills; la zona di sorveglianza di 10 km comprende Hairy Hill, Minburn, Two Hills, Vegreville, Warwick e Willingdon.
  • CA-2.347, Manitoba, con data 2 ottobre 2026; centro alle coordinate latitudine 49,24 e longitudine -98,51. La zona di protezione di 3 km comprende Pembina; la zona di sorveglianza di 10 km comprende Pembina e Stanley.
  • CA-2.348, Alberta, con data 7 ottobre 2026; centro alle coordinate latitudine 53,96 e longitudine -113,42. La zona di protezione di 3 km comprende Sturgeon; la zona di sorveglianza di 10 km comprende Bon Accord, Fedorah, Gibbons, Opal, Redwater, Sturgeon, Thorhild e Westlock.

Per queste zone l’allegato V identifica le categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20. L’allegato XIV distingue le categorie POU e RAT dalla categoria GBM; per entrambe le voci sono riportate le rispettive date di restrizione, ossia 1º, 2 e 7 ottobre 2026.

Nuovi focolai e zone statunitensi

Gli Stati Uniti hanno notificato due focolai di HPAI nel pollame in Minnesota, confermati mediante RT-PCR il 6 e il 7 ottobre 2026. Sono aggiunte le zone seguenti:

  • US-2.1422, associata alla contea di Stearns, area Stearns 33, con data 6 ottobre 2026. È definita come una zona circolare di 10 km di raggio a partire dal punto indicato dalle coordinate GPS 94.9170383° O e 45.7639956° N.
  • US-2.1423, associata alla contea di Jackson, area Jackson 01, con data 7 ottobre 2026. È definita come una zona circolare di 10 km di raggio a partire dal punto indicato dalle coordinate GPS 94.9369444° O e 43.6310995° N.

Le nuove voci sono inserite nell’allegato V, parti 1 e 2, e nell’allegato XIV, parte 1. L’allegato V riporta le categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20; l’allegato XIV riporta POU e RAT e, in una voce distinta, GBM, con le date di restrizione del 6 e 7 ottobre 2026.

Rettifica della data di riapertura US-2.1374

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2227 aveva autorizzato nuovamente l’ingresso dalla zona US-2.1374, nella quale un focolaio era stato confermato il 1º maggio 2026, ma indicava per errore il 15 agosto 2026 come data di nuova autorizzazione. Il presente regolamento sostituisce le relative righe nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, correggendo la data al 21 agosto 2026. La rettifica riguarda le categorie riportate nelle rispettive tabelle, comprese POU e RAT e la voce GBM nell’allegato XIV.

Modifiche normative ed efficacia

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione: essendo il regolamento pubblicato il 19 ottobre 2026, esso è applicabile dal 20 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Nuove zone soggette a restrizioni in Canada

L’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e l’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono aggiornati con le zone CA-2.346, CA-2.347 e CA-2.348. Le date riportate per le restrizioni sono rispettivamente 1, 2 e 7 ottobre 2026. Le zone riguardano Alberta (CA-2.346 e CA-2.348) e Manitoba (CA-2.347); le delimitazioni territoriali sono specificate nell’allegato del regolamento.

Nuove zone soggette a restrizioni negli Stati Uniti

Sono inserite le zone US-2.1422 e US-2.1423, entrambe in Minnesota, con date rispettivamente 6 e 7 ottobre 2026. L’allegato V e l’allegato XIV aggiornano le voci relative alle categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche interessate; la parte 2 dell’allegato V descrive le zone come aree circolari di raggio pari a 10 km, individuate da coordinate GPS.

Categorie e delimitazioni territoriali interessate

Per le nuove zone canadesi, l’allegato V elenca le categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20; l’allegato XIV elenca POU e RAT e, separatamente, GBM. Per le zone statunitensi US-2.1422 e US-2.1423, gli allegati riportano POU e RAT e GBM. Le delimitazioni canadesi comprendono zone di protezione (PZ) di 3 km e zone di sorveglianza (SZ) di 10 km, con i comuni indicati nell’allegato.

Rettifica della zona US-2.1374

Le righe relative alla zona US-2.1374 sono sostituite nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B. La data di nuova autorizzazione è corretta al 21 agosto 2026, anziché al 15 agosto 2026, per le categorie indicate nelle rispettive tabelle.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pubblicato il 19 ottobre 2026, entra quindi in vigore il 20 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarepolitica commerciale

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