L.R. Toscana 59/2016
Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana ridefinisce la disciplina della Fondazione Sistema Toscana come ente in house della Regione, ne aggiorna finalità, controlli e procedure di programmazione/bilancio. Introduce termini annuali per indirizzi, programma di attività, bilancio di previsione ed esercizio, oltre alle regole sul controllo analogo e sulle convenzioni operative. È tuttora riferibile alla gestione corrente della Fondazione.
Modifiche alla disciplina della Fondazione Sistema Toscana
Fondazione Sistema Toscana e disciplina regionale
La legge regionale della Toscana modifica il testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali per aggiornare la disciplina della Fondazione Sistema Toscana. Il provvedimento rafforza il ruolo della Fondazione come organismo in house della Regione e ne coordina attività, bilanci e controlli con la programmazione regionale.
Finalità istituzionali e natura in house
La Fondazione Sistema Toscana opera secondo il modello dell’in house providing per perseguire finalità istituzionali della Regione Toscana. Le attività indicate riguardano:
- lo sviluppo delle tecnologie digitali per la valorizzazione dei beni e la promozione delle attività culturali, della società dell’informazione e della conoscenza;
- l’integrazione tra offerta culturale e offerta turistica;
- la diffusione del cinema di qualità e dei prodotti audiovisivi e multimediali;
- il sostegno alla localizzazione in Toscana di produzioni televisive, cinematografiche e multimediali di qualità;
- la promozione e valorizzazione dell’identità toscana.
La Regione esercita il controllo analogo nel rispetto del diritto europeo e della normativa nazionale sugli organismi in house.
Adeguamento statutario
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della modifica, lo statuto della Fondazione deve essere adeguato alla nuova disciplina, comprese le disposizioni sui successivi articoli 44 bis e 44 ter. L’approvazione dello statuto avviene secondo le procedure previste dalla normativa regionale sulla partecipazione regionale a organismi di diritto privato.
Programmazione annuale, bilancio e documentazione contabile
La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, adotta ogni anno entro il 31 ottobre gli indirizzi per attività, gestione e controllo della Fondazione, tenendo conto anche delle attività connesse alla promozione economica e turistica.
La Fondazione trasmette alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno:
- il programma di attività per l’anno successivo, conforme agli indirizzi ricevuti;
- il bilancio di previsione, con relazione sugli obiettivi e piano tecnico-finanziario triennale.
Entro il 30 aprile di ogni anno trasmette inoltre il bilancio di esercizio, completo di nota integrativa, parere del collegio dei revisori e relazione sulla gestione.
Le modalità operative delle attività sono regolate da convenzioni tra Regione e Fondazione.
Controllo analogo e atti soggetti ad approvazione o parere
Il controllo analogo è esercitato dalla Regione anche tramite la nomina, da parte del Consiglio regionale, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.
Sono sottoposti a controllo o intervento regionale:
- bilancio di previsione;
- bilancio di esercizio;
- programma annuale di attività;
- atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;
- atti di gestione straordinaria del patrimonio;
- atti relativi alla dotazione organica;
- contratti di consulenza.
La Giunta regionale approva il bilancio di previsione e il programma annuale di attività, previo parere della commissione consiliare competente. La commissione si esprime entro 15 giorni; decorso inutilmente il termine, il parere si intende superato.
Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta al Consiglio regionale, che lo approva entro 60 giorni dalla ricezione.
Sugli atti relativi a programmi comunitari e nazionali, gestione straordinaria del patrimonio, dotazione organica e consulenze, la Giunta esprime parere entro 30 giorni; decorso tale termine, si prescinde dal parere. In caso di parere negativo, l’atto torna al consiglio di amministrazione per l’adeguamento alle prescrizioni impartite.
Poteri ulteriori di controllo
La Giunta regionale può estendere il controllo a qualunque altro atto della Fondazione diverso da quelli espressamente indicati, verificandone la coerenza con gli indirizzi impartiti ai sensi della disciplina sul programma di attività. Può inoltre disporre ispezioni e controlli in qualsiasi momento.
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