L.R. Toscana 58/2016
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge corregge, aggiorna e coordina numerose disposizioni dell’ordinamento regionale toscano in materia di bilancio, organizzazione, sanità, ambiente, mobilità e sviluppo economico. Introduce anche alcune modifiche sostanziali, tra cui esenzioni e adeguamenti nelle tasse automobilistiche, nella disciplina sanitaria e nei servizi pubblici locali. Ha effetti solo per la Toscana e, per varie norme, si limita ad aggiornare riferimenti o correzioni tecniche.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2016
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2016
La legge interviene in modo diffuso sull’ordinamento della Regione Toscana con finalità di aggiornamento, coordinamento e correzione di errori materiali. Accanto a numerose rettifiche lessicali e rinvii normativi, contiene alcune modifiche sostanziali in materia finanziaria, sanitaria, trasporti, ambiente e sviluppo economico.
Programmazione, bilancio e profili finanziari
La legge aggiorna la disciplina finanziaria di varie leggi regionali. In particolare:
- per la raccolta e il commercio dei funghi, le entrate sono imputate al bilancio regionale al momento dell’effettiva riscossione; il 90% è destinato a spese in conto capitale e il 10% a spese correnti, entrambi sulla base delle somme riscosse nell’anno precedente;
- il fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale è alimentato da un accantonamento distinto tra parte corrente e conto capitale, utilizzabile dal Consiglio fino a concorrenza delle risorse disponibili;
- è richiamato il parere del Collegio dei revisori dei conti allegato alla legge di bilancio 2016;
- sono inoltre apportate correzioni e soppressioni in leggi finanziarie e di spesa già vigenti.
Tasse automobilistiche ed esenzioni
Viene estesa e precisata la platea dei veicoli esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali. Le esenzioni riguardano, oltre ai casi già previsti:
- i veicoli regionali o utilizzati dalla Regione ai sensi della normativa statale richiamata;
- i veicoli di persone disabili, anche se solo utilizzatori e non proprietari;
- i veicoli delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale;
- i veicoli delle ONLUS, degli enti locali e delle ASL adibiti ad ambulanza, protezione civile, trasporto di persone in particolari condizioni, trasporto di organi e sangue;
- i veicoli destinati al servizio antincendio, anche se utilizzati ai sensi della disciplina statale sul noleggio o utilizzo.
Organizzazione amministrativa e procedimento
La legge interviene su vari profili organizzativi della Regione Toscana:
- precisa che il Piano relativo al demanio e patrimonio regionale è elaborato in coerenza con il programma;
- corregge un refuso nella disciplina del Bollettino ufficiale;
- ridefinisce il responsabile dei poteri sostitutivi e della correttezza/celerità del procedimento, con attribuzioni al Direttore generale o al direttore competente;
- aggiorna alcune disposizioni sulla riduzione dei costi di funzionamento della Regione e sopprime parti della disciplina sul trasferimento del personale e sulla norma finanziaria di una legge del 2016.
Istruzione, formazione e tirocini
In materia di istruzione e formazione:
- viene soppressa una limitazione soggettiva relativa ai tirocini non curriculari;
- sono aggiornati i riferimenti normativi sull’Istituto degli Innocenti di Firenze, ora collegati alla programmazione regionale vigente;
- la collaborazione tra Regione e Istituto è regolata tramite accordi di collaborazione che determinano attività, risorse e modalità di erogazione;
- è rimodulata la disciplina di alcuni profili formativi connessi alle medicine complementari.
Sanità, servizi sociali e coesione
La legge contiene numerose modifiche al settore sanitario e socio-assistenziale:
- attribuisce al comune il rilascio dell’autorizzazione alla vendita online di medicinali prevista dalla normativa statale;
- aggiorna la disciplina sulla dispersione delle ceneri, prevedendo che nei casi interessati il nulla osta sia richiesto d’ufficio dal comune che autorizza la cremazione;
- abroga una previsione sull’accesso alle prestazioni sociosanitarie;
- riorganizza la disciplina delle medicine complementari, specificando la composizione della commissione regionale e salvaguardando la validità di master biennali e titoli equipollenti conformi all’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013;
- aggiorna le regole su trasporto di salme e cadaveri, fondo per la non autosufficienza, controllo dei requisiti delle unità di raccolta del sangue e accreditamento dei servizi;
- sostituisce in più leggi il riferimento alla Conferenza regionale delle società della salute con quello alla Conferenza regionale dei sindaci.
Ambiente, rifiuti, acqua e difesa del suolo
In materia ambientale la legge:
- abroga una disposizione sui piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e sui residui di carico nei porti;
- abroga le norme transitorie sui contributi connessi all’articolo 25-bis della l.r. rifiuti;
- ridefinisce le funzioni regionali in materia di protezione della fauna e della flora e di aree naturali protette, precisando che nei parchi regionali tali funzioni sono svolte dagli enti parco;
- corregge alcuni riferimenti sulla disciplina degli sbarramenti e dell’invaso di Bilancino;
- aumenta le sanzioni per talune violazioni in materia di difesa del suolo, risorse idriche e costa;
- integra la disciplina straordinaria sulle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, specificando gli interventi di depurazione e la programmazione degli interventi indifferibili ed urgenti.
Mobilità, taxi, porti e navigazione
Vengono aggiornate le regole regionali su trasporto pubblico non di linea e settore portuale:
- sono adeguati gli importi di alcune sanzioni e contributi relativi al servizio taxi e noleggio con conducente;
- si amplia la possibilità per Ufficio provinciale MCTC e Unione regionale delle Camere di commercio di richiedere supplenti nella commissione per la formazione e conservazione dei ruoli;
- si modifica la composizione del comitato portuale, includendovi il presidente della camera di commercio territorialmente interessata o un sostituto;
- si precisa il ruolo regionale in materia di ispettorato di porto per le vie navigabili di interesse regionale e locale.
Sviluppo economico, agricoltura, pesca e foreste
La legge aggiorna diverse discipline settoriali:
- per i tartufi, il rinvio normativo è allineato al testo unico sul governo del territorio;
- in materia di pesca marittima e acquacoltura sono corretti diversi errori materiali, in particolare nei rinvii agli articoli “novies”;
- nella disciplina forestale sono corretti errori e aggiornati riferimenti agli enti competenti;
- sono apportate correzioni a leggi recenti in materia di funzioni amministrative su caccia e pesca.
Disposizioni di coordinamento e correzioni materiali
Molti interventi hanno natura meramente tecnica: sostituzioni di termini, correzioni di refusi, aggiornamento di denominazioni di organi e uffici, allineamento di rinvii a leggi successive o a riforme organizzative. La legge non introduce un regime autonomo di durata limitata, ma opera come testo di manutenzione di norme regionali vigenti della Toscana.
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