L.R. Toscana 57/2016
Disposizioni in materia di dotazione organica dell’ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 9/2011 sull’ufficio stampa del Consiglio regionale, aggiornandone funzioni, organizzazione, modalità di conferimento dell’incarico di capo ufficio stampa e composizione del personale giornalistico. Introduce anche la possibilità di selezionare soggetti esterni e di coprire fino al 30% della dotazione organica con incarichi a tempo determinato, nel rispetto dei vincoli statali.
Dotazione organica e organizzazione dell’ufficio stampa del Consiglio regionale
Dotazione organica e organizzazione dell’ufficio stampa del Consiglio regionale
La legge regionale Toscana 9 agosto 2016, n. 57 interviene sulla disciplina dell’ufficio stampa del Consiglio regionale, modificando la l.r. 9/2011. L’atto aggiorna le funzioni dell’ufficio, la struttura di supporto, le modalità di conferimento dell’incarico di capo ufficio stampa e la composizione del personale giornalistico.
Funzioni dell’ufficio stampa
La produzione e diffusione delle informazioni viene estesa e precisata, includendo anche l’uso delle tecnologie digitali. L’ufficio stampa cura la comunicazione relativa:
- alle attività del Consiglio regionale;
- alle commissioni e agli organi consiliari;
- agli organismi istituiti presso il Consiglio regionale;
- alle iniziative istituzionali promosse o partecipate dal Consiglio.
Organizzazione e supporto amministrativo
Il Segretario generale individua la struttura competente per:
- attività di segreteria e supporto tecnico, amministrativo e contabile;
- gestione delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio stampa;
- adozione degli atti relativi a contratti e convenzioni funzionali allo svolgimento dei compiti dell’ufficio.
Tale attività avviene nell’ambito delle direttive generali impartite dall’Ufficio di presidenza. Se l’incarico di capo ufficio stampa è attribuito a un dirigente del Consiglio regionale, le attività di supporto sono svolte dalla struttura a lui assegnata.
Capo ufficio stampa: requisiti e conferimento dell’incarico
L’Ufficio di presidenza attribuisce l’incarico di capo ufficio stampa per la durata massima della legislatura. L’incarico può essere conferito:
- a un giornalista professionista dell’ufficio stampa con qualifica di caposervizio;
- a un dirigente del Consiglio regionale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.
In alternativa, l’incarico può essere conferito, tramite selezione, anche a un soggetto esterno all’amministrazione regionale, purché iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti. Se il soggetto selezionato appartiene all’amministrazione regionale o a un’altra pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa.
Compiti del capo ufficio stampa
Il capo ufficio stampa dirige e coordina l’ufficio nell’ambito delle direttive generali impartite dall’Ufficio di presidenza.
Trattamento economico del capo ufficio stampa selezionato
Per il contratto a tempo determinato stipulato a seguito della selezione, la retribuzione è pari a quella del giornalista con qualifica di caposervizio, aumentata di un’indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di caporedattore, secondo il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Personale giornalistico e incarichi a tempo determinato
La dotazione organica dell’ufficio stampa può essere coperta, entro il limite del 30%, con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti esterni all’amministrazione regionale, individuati mediante selezione. La previsione opera nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale.
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