Sentenza n. 16939/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma del 26 novembre 2025 di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di conversione, contestando i presupposti indicati dalla Questura: la necessità di ottenere preventivamente dalla Prefettura un’autorizzazione soggetta alle quote, la mancata produzione di un contratto di soggiorno e il mancato conseguimento di un titolo di studio in Italia. Ha dedotto che, in base alla disciplina vigente dal 23 giugno 2023, la conversione dei permessi per studio in permessi per lavoro subordinato è consentita fuori dalle quote, se richiesta prima della scadenza del permesso e subordinatamente alla stipula del contratto di soggiorno; ha inoltre sostenuto che, per gli stranieri ammessi a corsi universitari, non è richiesto il completamento del percorso formativo. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame, ma la Questura non vi ha dato seguito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo subordinare la conversione del permesso per studio alla preventiva autorizzazione prefettizia e alle quote, poiché la disciplina sopravvenuta dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998 consente la conversione fuori quota, purché la domanda sia presentata prima della scadenza e sia stipulato il contratto di soggiorno per lavoro. Ha inoltre giudicato non conforme alla disciplina di settore il rilievo relativo al mancato conseguimento del titolo finale, non essendo il completamento del corso universitario condizione per la conversione. Ha rilevato, infine, che la Questura non aveva eseguito il riesame disposto in sede cautelare né superato i profili critici già evidenziati. Ha ordinato all’amministrazione di riesaminare la posizione e concludere il procedimento entro trenta giorni, conformandosi ai principi della sentenza. Spese compensate; le amministrazioni resistenti devono restituire il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
l’art. 6 co. 1 D. Lgs. n. 286/1998, come modificato a partire dal 23.6.2023, consente attualmente la conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote di cui all’art. 3 co. 4 D. lgs. cit., purché la richiesta di conversione sia effettuata prima della scadenza (come accaduto nel caso di specie) e sempre che sia stipulato dallo straniero il contratto di soggiorno per lavoro;
La conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato è consentita fuori dalle quote, a condizione che la domanda sia presentata prima della scadenza del permesso e che sia stipulato il contratto di soggiorno per lavoro.
art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999
ergo, è evidente che la novella, con riferimento ai permessi di studio, supera quanto previsto dall’art. 14 co. 6 prima parte D.P.R. n. 394/1999;
La disciplina sopravvenuta in materia di conversione dei permessi per studio supera, per tale ipotesi, la previsione dell’art. 14, comma 6, prima parte, del regolamento, invocata per richiedere un’autorizzazione preventiva soggetta alle quote.
Massime di principio
- La conversione di un permesso di soggiorno per motivi di studio in un permesso per lavoro subordinato può essere richiesta fuori dalle quote, purché l’istanza sia presentata prima della scadenza del titolo e sia stipulato il contratto di soggiorno per lavoro; la disciplina sopravvenuta prevale, per i permessi di studio, sulla previsione regolamentare incompatibile relativa all’autorizzazione preventiva soggetta a quote.
- Per gli stranieri ammessi alla frequenza di corsi universitari, la conversione del permesso di soggiorno per studio non è subordinata al conseguimento del titolo finale del percorso formativo.
- Quando il giudice dispone in sede cautelare il riesame della posizione del ricorrente, l’amministrazione deve darvi seguito e adottare le determinazioni necessarie; la mancata ottemperanza al riesame, senza elementi idonei a superare i profili critici già rilevati, concorre a fondare l’annullamento del diniego.
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