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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28620/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di percezione della Corte di cassazione nella valutazione degli atti: avrebbero ritenuto erroneamente applicabili, al momento della fissazione dell'interrogatorio (dicembre 2013), le norme e le modalità telematiche di notificazione (art. 51 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e provvedimenti attuativi), mentre la loro entrata in vigore effettiva sarebbe stata differita al 15 dicembre 2014 per effetto della successiva normativa (legge 24/12/2012, n. 228). Sostenevano che, se correttamente interpretata la successione normativa, la Corte di cassazione avrebbe deciso in senso diverso.

La decisione

Il Collegio ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che l'eccezione prospettata attiene a una questione di interpretazione normativa (errore di diritto) e non a una mera svista o errore di percezione risolvibile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Il Tribunale ha ricordato i limiti del rimedio (consentito solo per errori materiali o errori di percezione assolutamente evidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità) e ha escluso che qui sussistesse tale tipo di errore. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma consente il ricorso straordinario solo per errori materiali o errori di fatto (percezione) nei quali sia incorso il giudice di legittimità; non è strumento per rimettere in discussione errori di diritto o valutazioni giuridiche.

  • art. 415-bis cod. proc. pen. (avviso di fine indagini)

    Riferimento procedurale all'avviso con cui sono indicati termini e diritti dell'imputato; la Corte ha valutato che le incombenze furono espletate conformemente alle norme allora vigenti.

  • art. 51 d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e d.m. 12 settembre 2012

    Le disposizioni introdussero modalità telematiche di notificazione, ma la questione della effettiva entrata in vigore e della loro applicabilità nel caso concreto è questione di interpretazione normativa che non può essere sanata con il rimedio di cui all'art. 625-bis.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228 (novellante art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179)

    Ha differito l'entrata in vigore di talune disposizioni telematiche (richiamata dai ricorrenti per sostenere l'inapplicabilità del sistema telematico nella fase contestata); tuttavia la valutazione della portata di tale differimento è questione giuridica non risolvibile con il ricorso per errore di fatto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento; menzionata proceduralmente nel quadro del giudizio.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che regola la pronuncia sulle spese processuali: i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di procedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o di percezione assolutamente evidenti dagli atti interni al giudizio di legittimità; non può essere usato per rimettere in discussione questioni di diritto o interpretazioni normative.
  • Se la censura riguarda la corretta applicazione o la vigenza di una norma (es. data di entrata in vigore di disposizioni su notificazioni telematiche), si tratta di questione di diritto: il rimedio corretto non è il ricorso per errore di fatto, ma le impugnazioni ordinarie o altri rimedi previsti.
  • Per far valere un presunto errore 'di fatto' in cassazione occorre individuare una discrepanza manifesta tra la sentenza impugnata e gli atti/documenti, immediatamente rilevabile senza complesse argomentazioni interpretative.
  • In casi che riguardano la validità di notifiche telematiche è fondamentale produrre e documentare chiaramente le date, gli estratti del registro (es. Reginde) e i provvedimenti amministrativi che attestano l'operatività dei sistemi telematici, ma se la disputa è sull'interpretazione normativa relativa alle date di efficacia, la via di successo non è il ricorso ex art. 625-bis.
  • Chi intende contestare l'applicazione di norme nuove o differimenti di entrata in vigore deve sollevare l'eccezione nei gradi di merito o nel ricorso per cassazione, non tramite il rimedio straordinario per errori di fatto; altrimenti il ricorso verrà rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

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