Prescrizioni del Garante n. 173 del 27/03/2025
Provvedimento del 27 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato dall’impresa individuale Liu Jing tramite un impianto di videosorveglianza installato nello "Sky Bar" di Gradisca di Isonzo. Le telecamere risultavano attive al momento del controllo ma prive dei cartelli informativi richiesti e, fino al 30 agosto 2024, dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro necessaria in presenza di possibile controllo a distanza dei dipendenti. L’Autorità ha ravvisato la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice privacy in relazione all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, disponendo la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno.
Impresa individuale Liu Jing: trattamento illecito tramite videosorveglianza nello Sky Bar per mancanza di informativa e previa autorizzazione lavoristica
Impresa individuale Liu Jing - trattamento illecito tramite videosorveglianza nello �Sky Bar�f9
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento di dati personali effettuato dall’impresa individuale Liu Jing mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale �Sky Bar�f9 di Gradisca di Isonzo. Il procedimento nasce da un accertamento del N.A.S. dei Carabinieri, che ha rilevato telecamere attive senza adeguata informativa e, al momento del controllo, prive della preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Origine del procedimento e fatti accertati
Il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Udine ha trasmesso al Garante, con nota del 4 novembre 2024, il verbale del controllo eseguito il 27 agosto 2024 presso il locale. Dal sopralluogo è emersa la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante composto da due telecamere:
- una direzionata verso il banco di mescita;
- una direzionata verso l’interno della sala giochi.
Il controllo ha evidenziato l’assenza di cartelli informativi idonei a segnalare la videosorveglianza. La documentazione fotografica allegata ha confermato l’effettiva operatività delle telecamere. In atti risultava inoltre che l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro di Trieste-Gorizia era stata rilasciata solo il 30 agosto 2024, quindi successivamente al controllo.
Avvio del procedimento e difese del titolare
Con nota del 6 febbraio 2025 l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti del titolare dell’impresa individuale, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice privacy. Nei successivi scritti difensivi del 25 febbraio 2025, il titolare ha dichiarato che l’impianto era stato installato per la tutela del patrimonio aziendale e che i cartelli informativi erano stati successivamente apposti, producendo documentazione fotografica.
Quadro normativo richiamato dal Garante
L’Autorità ribadisce che l’uso di sistemi di videosorveglianza costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR e deve avvenire nel rispetto dei principi dell’art. 5 GDPR, in particolare del principio di trasparenza. Il Garante richiama il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 e le FAQ pubblicate sul sito dell’Autorità, evidenziando che gli interessati devono essere informati prima di entrare nell’area sorvegliata mediante cartelli adeguati, visibili e comprensibili.
Vengono richiamate anche le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video, che prevedono un sistema informativo a due livelli:
- le informazioni essenziali sul segnale di avvertimento;
- i dettagli ulteriori tramite altri strumenti informativi.
Profili lavoristici: controllo a distanza e autorizzazione preventiva
Il provvedimento affronta anche il profilo del possibile controllo a distanza dei lavoratori. Il Garante richiama l’art. 88 GDPR e l’art. 114 del Codice privacy, che rinvia all’art. 4 della legge n. 300/1970. In base a tale disciplina, gli impianti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti possono essere installati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.
L’installazione richiede, in via preventiva:
- un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali; oppure
- in mancanza di accordo o di rappresentanze, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
La violazione di tale disciplina è richiamata come penalmente sanzionata dall’art. 171 del Codice.
Valutazioni del Garante e illecito accertato
Sulla base del verbale ispettivo e della documentazione fotografica, il Garante ritiene provato che il sistema di videosorveglianza fosse attivo e funzionante, ma privo di idonea informativa al momento del controllo. Tale circostanza integra una violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR.
Inoltre, poiché l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro era successiva al controllo, il trattamento è stato considerato effettuato senza le garanzie previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970, in violazione dell’art. 114 del Codice privacy con riferimento all’attività lavorativa svolta nel locale da personale dipendente.
Provvedimento finale e adempimenti
Il Garante dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dall’impresa individuale Liu Jing mediante l’impianto di videosorveglianza installato presso lo �Sky Bar�f9, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice privacy.
Sono inoltre disposti:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019.
Rimedi esperibili
Il provvedimento indica la possibilità di proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamento ispettivo
Il procedimento trae origine dal verbale del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Udine, trasmesso al Garante il 4 novembre 2024. Nel controllo del 27 agosto 2024 presso l’esercizio commerciale "Sky Bar" è stato accertato un impianto di videosorveglianza funzionante con due telecamere, una rivolta al banco di mescita e l’altra verso la sala giochi, senza adeguati cartelli informativi. La documentazione prodotta mostrava inoltre che l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro era stata rilasciata solo successivamente, il 30 agosto 2024.
Norme richiamate per la videosorveglianza
L’Autorità richiama che l’uso di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi di cui all’art. 5 GDPR, in particolare trasparenza e liceità. Vengono richiamati il provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, le FAQ dell’Autorità e le Linee guida EDPB n. 3/2019, che impongono cartelli chiari e visibili prima dell’accesso all’area videosorvegliata.
Profili lavoristici e autorizzazione preventiva
Poiché le telecamere potevano comportare anche un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, il Garante richiama l’art. 88 GDPR e l’art. 114 del Codice privacy, che rinvia all’art. 4 della legge n. 300/1970. In tale quadro, l’installazione è lecita solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale e, comunque, previa accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. La mancata autorizzazione preventiva integra una violazione sanzionabile anche penalmente ai sensi dell’art. 171 del Codice.
Esito dell’istruttoria e illecito accertato
Sulla base del verbale e delle fotografie, il Garante ha ritenuto provato che il sistema fosse attivo e funzionante, ma privo di idonea informativa agli interessati e, al momento del controllo, non ancora autorizzato dall’Ispettorato del lavoro. La condotta è stata quindi qualificata come trattamento illecito per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, nonché dell’art. 114 del Codice privacy.
Esito finale e adempimenti disposti
Il provvedimento dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dall’impresa individuale. Il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito istituzionale e l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità. È inoltre indicata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
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