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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 181 del 27/03/2025

Provvedimento del 27 marzo 2025

Garante Privacy181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina il reclamo di un interessato contro un editore giornalistico, relativo alla permanenza online di un articolo su un’inchiesta e su un procedimento penale ancora pendente. L’interessato chiedeva la rimozione o comunque il divieto di trattamento dei propri dati per prevalenza del diritto all’oblio; l’editore sosteneva invece l’attualità e l’interesse pubblico della notizia. All’esito dell’istruttoria, il Garante ritiene che la pendenza del procedimento penale mantenga attuale la notizia e persista l’interesse pubblico alla sua conoscenza, dichiarando il reclamo infondato.

Reclamo contro Editrice del Mezzogiorno S.r.l. per la permanenza online di un articolo giornalistico su un procedimento penale: richiesto l’oblio e il divieto di trattamento, ma il Garante lo dichiara infondato

Reclamo contro un editore per articolo su procedimento penale e richiesta di oblio

Il Garante esamina il reclamo proposto nei confronti di Editrice del Mezzogiorno S.r.l. in relazione alla permanenza online di un articolo pubblicato su "La Gazzetta del Mezzogiorno", contenente il nominativo del reclamante e riferito a un’inchiesta giudiziaria per gravi reati fiscali. L’interessato invoca il diritto all’oblio e chiede di impedire l’ulteriore trattamento dei propri dati personali tramite la pubblicazione dell’articolo.

Origine del procedimento e posizioni delle parti

Il reclamo è stato presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR. Il reclamante sostiene che la notizia non sia più attuale, che il contenuto non sia contestualizzato e che l’articolo gli attribuisca impropriamente un ruolo centrale in una vicenda che avrebbe coinvolto un intero gruppo di società e altri soggetti. A suo dire, inoltre, non vi sarebbero condanne penali a suo carico e la persistenza online dell’articolo gli causerebbe un grave pregiudizio personale e patrimoniale.

L’editore replica di avere già riscontrato la richiesta di cancellazione, precisando che la notizia è vera, di particolare gravità e ancora attuale perché il procedimento penale è tuttora pendente. L’editore richiama anche dichiarazioni dello stesso interessato, dalle quali emergerebbe che la vicenda giudiziaria non ha ancora avuto una definizione.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità richiama la disciplina del trattamento a fini giornalistici prevista dagli artt. 136 e seguenti del Codice privacy, nonché il principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 137 del Codice e all’art. 6 delle Regole deontologiche. Viene richiamato anche l’art. 12 delle Regole deontologiche con specifico riferimento alle notizie relative a procedimenti penali.

Il provvedimento ricorda inoltre che la pubblicazione dei dati identificativi di persone coinvolte in procedimenti penali non è vietata in assoluto, dovendo essere valutata alla luce dell’interesse pubblico e delle garanzie di trasparenza dell’attività giudiziaria. È altresì richiamato l’art. 168 del Codice per la falsità nelle dichiarazioni al Garante, in via generale, nel contesto dell’istruttoria.

Valutazione del Garante sull’attualità della notizia

Dall’istruttoria risulta che l’articolo contestato indica il reclamante come soggetto coinvolto in un’inchiesta giudiziaria per gravi reati di natura fiscale, in ragione della sua attività professionale di commercialista. Lo stesso reclamante ha poi dichiarato che il procedimento penale è ancora in fase dibattimentale.

Per il Garante, la pendenza del procedimento e la mancata definizione della vicenda mantengono attuale la notizia. Ne deriva la persistenza di un interesse pubblico alla sua conoscenza, che impedisce di ritenere prevalente, in questa fase, la richiesta di oblio.

Decisione

Il Garante conclude che il reclamo è infondato e lo dichiara tale ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), GDPR.

Mezzi di impugnazione

Avverso il provvedimento è proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo e richieste dell’interessato

Il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 77 GDPR, riguarda un articolo pubblicato sulla testata "La Gazzetta del Mezzogiorno" e relativo a un’inchiesta giudiziaria per associazione a delinquere finalizzata a una maxi frode fiscale. L’interessato chiede al Garante di ordinare l’accoglimento della propria richiesta di diritto all’oblio e di vietare il trattamento dei dati personali connessi alla pubblicazione online.

Argomentazioni del reclamante

L’interessato sostiene che la notizia non sarebbe più attuale, essendo trascorsi circa sei anni dai fatti; la pubblicazione sarebbe parziale e non contestualizzata; non vi sarebbe alcuna esigenza storiografica né notorietà o ruolo pubblico in capo al reclamante. Sottolinea inoltre di non aver riportato condanne, di aver subito pregiudizi patrimoniali e reputazionali per la persistenza online dell’articolo e di essersi già rivolto all’editore senza ottenere riscontro.

Difese dell’editore

EDIME S.r.l. afferma di aver riscontrato la richiesta di cancellazione già dal 12 ottobre 2023 e osserva che la notizia è vera, di particolare gravità e riferita a un procedimento penale ancora in corso. Sostiene che anche il reclamante avrebbe ammesso, nell’interpello preventivo, che la vicenda non era ancora definita e che, pertanto, permane l’attualità della notizia e l’interesse pubblico alla sua conoscenza.

Valutazioni istruttorie del Garante

Il Garante richiama la disciplina del trattamento per finalità giornalistiche, in particolare gli artt. 136 e ss. e 137 del Codice, nonché l’art. 6 e l’art. 12 delle Regole deontologiche, evidenziando il principio di essenzialità dell’informazione. Richiama inoltre la propria giurisprudenza secondo cui la pubblicazione dei dati identificativi di soggetti coinvolti in procedimenti penali è ammessa quando funzionale alla trasparenza e al controllo sull’attività giudiziaria.

Esito del procedimento

Dagli accertamenti emerge che l’articolo riporta il nominativo del reclamante come soggetto coinvolto in un’inchiesta per gravi reati fiscali, in relazione alla sua attività di commercialista, e che il procedimento penale è tuttora in fase dibattimentale. La pendenza del processo e la mancata definizione della vicenda sono ritenute idonee a mantenere attuale la notizia e a giustificare l’interesse pubblico alla sua divulgazione. Il Garante dichiara quindi il reclamo infondato.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatooblio e deindicizzazioneattività giornalisticaprocedimenti penalipubblicazione online

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