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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 172 del 27/03/2025

Provvedimento del 27 marzo 2025

Garante Privacy172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da due proprietarie di un immobile a Milano mediante un impianto di videosorveglianza che riprendeva anche aree comuni e zone in uso a terzi (inquilini e attività commerciali). L’Autorità ha escluso che il caso rientrasse nell’esenzione per attività esclusivamente personale o domestica, poiché le immagini si estendevano oltre la sfera di esclusiva pertinenza delle titolari e coinvolgevano aree in cui insistevano diritti di godimento di soggetti terzi. Il trattamento è stato ritenuto privo di idonea base giuridica e contrario ai principi di liceità, correttezza e minimizzazione; il provvedimento richiama anche la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.

Sig.re proprietarie di immobile: videosorveglianza su aree comuni/pertinenze con riprese eccedenti e senza idonea base giuridica

Videosorveglianza illecita su aree comuni e pertinenze di immobile in locazione

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da due proprietarie di un immobile sito in Milano mediante un sistema di videosorveglianza che riprendeva anche aree comuni e spazi utilizzati da inquilini e attività commerciali. Il procedimento è stato avviato a seguito di un reclamo e di accertamenti della Guardia di finanza.

Origine del procedimento e accertamenti

La segnalazione iniziale proveniva dalla rappresentante di una società conduttrice, che lamentava riprese non conformi dell’ingresso della propria attività e delle relative pertinenze, nonché la comunicazione di alcuni filmati al proprio difensore. Su richiesta dell’Ufficio, la Guardia di finanza ha effettuato un controllo in data 1 febbraio 2022 e ha trasmesso il relativo verbale, dal quale risultava la presenza di 8 telecamere funzionanti all’interno e all’esterno dell’immobile.

Il verbale evidenziava che gli impianti erano collocati nelle aree comuni della corte interna e all’interno dell’immobile, con capacità di riprendere:

  • alcune zone di accesso a locali concessi in locazione a imprese commerciali e soggetti privati;
  • aree destinate a posto auto degli inquilini.

Alla documentazione ispettiva era allegata anche una sentenza del Tribunale di Milano relativa alla risoluzione per inadempimento del contratto di locazione tra le proprietarie e una società locataria.

Difese presentate dalle proprietarie

Le proprietarie hanno sostenuto che l’impianto fosse installato a tutela della proprietà e del patrimonio, insistendo sul fatto che l’area cortilizia fosse di esclusiva proprietà e pertinenza dell’immobile. Hanno inoltre invocato l’art. 2, par. 2, lett. c) GDPR, affermando che il trattamento rientrasse nell’attività esclusivamente personale o domestica.

In via difensiva, hanno anche rappresentato l’esistenza di situazioni di conflittualità con l’inquilina reclamante, richiamando presunte minacce e tentativi di danneggiamento delle telecamere, nonché il contesto di degrado dell’area. A supporto, hanno prodotto dichiarazioni di assenso al trattamento rese da alcuni inquilini e un video da cui, secondo quanto riferito, emergerebbe un tentativo di spostamento di una telecamera.

Quadro giuridico richiamato dal Garante

L’Autorità ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2, par. 2 GDPR e del considerando 18, il regolamento non si applica ai trattamenti svolti da persone fisiche per attività esclusivamente personali o domestiche. Tuttavia, tale esclusione opera soltanto quando il trattamento resta confinato alla sfera familiare o domestica e non coinvolge aree comuni, luoghi aperti al pubblico o spazi di pertinenza di terzi.

Il Garante ha richiamato anche l’orientamento secondo cui, in presenza di un rischio effettivo, il titolare può eventualmente estendere la ripresa ad aree esterne alla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e documentato, ad esempio mediante denunce, minacce o furti. In tali ipotesi, restano applicabili le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati e il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.

Valutazione sulla liceità del trattamento

Nel caso concreto, l’istruttoria ha mostrato che le telecamere erano idonee a riprendere aree di accesso a locali locati e zone destinate a parcheggio degli inquilini. Le stesse proprietarie hanno ammesso che l’area sorvegliata comprendeva una parte di transito delle persone, ossia degli affittuari, e una parte adibita a parcheggio riservato agli inquilini.

Il Garante ha valorizzato il fatto che la reclamante non aveva rilasciato alcun consenso al trattamento e che gli altri inquilini avevano prestato assenso solo il 3 febbraio 2022, quindi successivamente all’installazione delle telecamere, avvenuta il 19 marzo 2020. Il consenso, peraltro, non costituiva nel caso specifico una valida base giuridica idonea a legittimare riprese eccedenti la sfera di esclusiva pertinenza delle titolari.

Esito del provvedimento

L’Autorità ha concluso che la condotta delle proprietarie era contraria al principio di liceità e di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR, nonché priva di idonei presupposti di legittimità ai sensi dell’art. 6 GDPR.

Nel testo estratto non risultano riportate in modo completo eventuali misure correttive ulteriori o una sanzione pecuniaria specifica; è comunque richiamata la potestà del Garante ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, oltre alla disciplina procedurale nazionale.

Tutela giurisdizionale

Il provvedimento ricorda che avverso la decisione è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento

Il procedimento trae origine da un reclamo presentato da una società inquilina, che lamentava la presenza di telecamere puntate anche sull’ingresso della propria attività e sulle relative pertinenze. A seguito di accertamenti della Guardia di finanza, il Garante ha avviato il procedimento nei confronti delle due proprietarie dell’immobile, contestando la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR.

Accertamenti ispettivi e contesto fattuale

La Guardia di finanza ha rilevato la presenza di 8 telecamere funzionanti all’interno e all’esterno dell’immobile. Le telecamere erano installate nelle aree comuni della corte interna e all’interno del fabbricato, con capacità di riprendere zone di accesso a locali concessi in locazione a imprese e privati, nonché aree destinate a parcheggio degli inquilini.

Difese delle titolari dell’impianto

Le proprietarie hanno sostenuto che le telecamere riprendessero solo aree di loro esclusiva pertinenza e che il trattamento fosse lecito perché finalizzato alla tutela della proprietà e alla prevenzione di atti illeciti. Hanno invocato anche l’esclusione dall’ambito di applicazione del GDPR per attività domestica/personale e hanno prodotto dichiarazioni di assenso al trattamento rilasciate da alcuni inquilini, oltre a un video relativo a un tentativo di manomissione di una telecamera.

Valutazione del Garante sulla base giuridica

L’Autorità ha ricordato che l’esenzione per attività esclusivamente personale o domestica non si applica quando il trattamento si connette a un’attività commerciale o professionale o quando la videosorveglianza riprende aree comuni, spazi aperti al pubblico o aree di pertinenza di terzi. Nel caso concreto, le riprese si estendevano a zone di transito degli affittuari e a posti auto riservati agli inquilini, quindi a spazi sui quali insistevano diritti di godimento di terzi.

Illiceità e conseguenze

Il Garante ha concluso che il trattamento era illecito per mancanza di idonei presupposti di legittimità e per violazione dei principi di liceità e minimizzazione, ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 6 GDPR. Nel testo estratto non risultano riportati integralmente eventuali misure ulteriori o l’importo di una sanzione, ma è espressamente richiamata la disciplina sanzionatoria dell’art. 83 GDPR e la possibilità di ricorso al giudice ordinario.

Come è indicizzato

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