L.R. Calabria 29/2012
Attuazione del comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina in Calabria i rapporti tra cittadini, famiglie, imprese e terzo settore e gli enti pubblici per svolgere attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà orizzontale. Prevede promozione, finanziamento, monitoraggio e una convention regionale triennale. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 2 luglio 2012.
Attuazione della sussidiarietà orizzontale in Calabria
Attuazione della sussidiarietà orizzontale in Calabria
La legge regionale dà attuazione, nel territorio della Calabria, al principio di sussidiarietà orizzontale richiamato dalla Costituzione e dallo Statuto regionale. La disciplina mira a regolare i rapporti tra iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali e azione degli enti pubblici, favorendo la collaborazione per attività di interesse generale.
Finalità e principi generali
La Regione persegue l’obiettivo di valorizzare l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali nello svolgimento di attività di interesse generale. Il quadro di riferimento è quello della legalità, della sussidiarietà orizzontale e della collaborazione con Comuni, Province, Regione, altri enti locali e autonomie funzionali.
L’iniziativa dei cittadini è dichiarata libera e non soggetta ad autorizzazione o censura, purché svolta nel rispetto del principio di legalità. La legge collega l’attuazione della sussidiarietà al miglioramento dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva, intesa come partecipazione effettiva alla vita solidale della comunità.
Soggetti coinvolti
Possono essere soggetti della sussidiarietà orizzontale:
- i cittadini, singoli o associati;
- le famiglie;
- le imprese;
- gli agenti del terzo settore.
La disciplina è quindi rivolta a una platea ampia di soggetti privati che intendano concorrere allo svolgimento di attività di interesse generale.
Attività di interesse generale e limiti dell’ambito applicativo
Sono considerate attività rilevanti quelle inerenti:
- i servizi pubblici sociali;
- i servizi culturali;
- i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale, finalizzati al rafforzamento dei sistemi produttivi locali;
- i servizi alla persona;
- i servizi di utilità per la generalità dei cittadini e per le categorie svantaggiate.
La legge valorizza forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l’auto-orientamento, in una logica di collaborazione e coamministrazione.
Sono espressamente escluse:
- le attività inerenti il servizio sanitario nazionale;
- le attività a carattere strettamente economico imprenditoriale.
Promozione e strumenti di attuazione
La Regione favorisce, nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, lo svolgimento delle attività di interesse generale da parte dei soggetti indicati dalla legge. Favorisce inoltre l’applicazione dei principi di sussidiarietà da parte di province, comuni, altri enti locali e autonomie funzionali.
È prevista una convention regionale ogni tre anni, organizzata dal Consiglio regionale con il coinvolgimento degli organi istituzionali, delle organizzazioni, delle associazioni e degli agenti del terzo settore. La convention serve a raccogliere linee di indirizzo per l’attuazione della legge e a verificare il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Procedimento amministrativo e finanziamento delle iniziative
Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare le iniziative previste dalla legge mediante provvedimenti dei rispettivi organi di governo. I progetti da finanziare devono indicare almeno:
- il tipo di servizio e di prestazioni da erogare;
- la struttura organizzativa da utilizzare;
- le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito impiegate;
- i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
- ogni altro dato utile per valutare economicità, efficienza, efficacia e benefici sull’attività amministrativa.
La disciplina è costruita in modo da consentire una valutazione sostanziale dell’utilità pubblica e della sostenibilità delle iniziative.
Monitoraggio, verifiche e relazione annuale
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività previste dalla legge, nonché verifiche e controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e con riferimento alle attività sussidiate.
Lo stesso Ufficio di Presidenza deve presentare al Consiglio regionale una relazione annuale sull’attuazione della legge.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Non sono indicati termini di durata o scadenze finali specifiche, ma la convention regionale è prevista con cadenza triennale.
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