L.R. Veneto 35/2019
Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto promuove il cicloturismo come forma di turismo eco-sostenibile, istituisce un piano regionale di sviluppo, regole per percorsi e gestione, registro dei percorsi e degli itinerari delle “Grandi salite”, il logo “Venice bike lands” e un elenco informativo degli accompagnatori. Prevede anche formazione, punti di sosta e ristoro e coperture finanziarie per gli esercizi 2019-2020.
Promozione del cicloturismo e istituzione del logo “Venice bike lands”
Promozione del cicloturismo e logo “Venice bike lands”
La legge della Regione del Veneto disciplina in modo organico la promozione del cicloturismo, la valorizzazione di percorsi e itinerari ciclistici e l’istituzione del logo regionale “Venice bike lands”. Il provvedimento si inserisce nella programmazione turistica regionale e mira a diversificare l’offerta turistica in chiave eco-sostenibile.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove il turismo in bicicletta come strumento di sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e del paesaggio rurale veneto. Le iniziative regionali riguardano in particolare:
- la valorizzazione dei percorsi cicloturistici;
- lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta;
- il collegamento con la rete ciclabile nazionale ed europea;
- la promozione di itinerari che includano centri minori, strade locali, aree naturali, siti storico-culturali, archeologici, panoramici e itinerari enogastronomici.
Piano regionale di sviluppo del cicloturismo
La Regione istituisce uno specifico strumento di programmazione denominato Piano regionale di sviluppo del cicloturismo, collocato nell’ambito della programmazione regionale in materia di turismo. Il Piano:
- è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
- è aggiornato periodicamente in coordinamento con gli indirizzi strategici del Programma regionale per il turismo;
- serve anche a supportare la partecipazione regionale alla definizione della rete ciclabile nazionale “Bicitalia”.
Il Piano deve inoltre:
- promuovere il sistema cicloturistico veneto “Venice bike system” come rete di percorsi attrezzati;
- favorire servizi specifici per cicloturisti nelle strutture ricettive alberghiere, all’aperto, complementari e nelle strutture turistiche connesse al settore primario;
- valorizzare gli itinerari che attraversano il Veneto e le “Grandi salite” legate alla storia del ciclismo locale;
- prevedere una web app regionale con informazioni utili ai ciclisti, alimentata dai dati del Registro regionale;
- promuovere accordi con gestori ferroviari o su gomma per agevolare interscambio e trasporto di biciclette e attrezzature.
Percorsi cicloturistici, segnaletica e registri regionali
La Giunta regionale disciplina:
- requisiti e caratteristiche tecniche dei percorsi cicloturistici;
- limiti di utilizzazione, anche per l’uso plurimo della sentieristica con equidi e trekking;
- condizioni per l’adozione, localizzazione e posa della segnaletica turistica uniforme.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta istituisce due registri:
- il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, nel quale possono essere iscritti i percorsi che rispettano i requisiti tecnici definiti;
- il Registro regionale degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto, con mappatura, punti di partenza e arrivo, lunghezza, caratteristiche, pendenze e altri dati tecnici utili ai ciclisti.
Concertazione con i soggetti del territorio
Nell’individuazione dei percorsi, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione delle iniziative promozionali, la Giunta regionale e i soggetti territoriali coinvolti devono sentire le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo competenti per i territori interessati.
Sono coinvolti, in particolare:
- enti locali;
- associazioni pro loco;
- enti parco;
- gruppi di azione locale;
- gestori delle aree naturali protette.
Gestione dei percorsi e dei sistemi integrati
La funzione di soggetto gestore dei percorsi cicloturistici, dei sistemi integrati di percorsi e degli itinerari delle “Grandi salite” può essere svolta, a seconda del contesto territoriale, da:
- enti locali;
- enti gestori di aree naturali protette regionali o nazionali;
- associazioni pro loco;
- gruppi di azione locale;
- consorzi di gestione costituiti volontariamente tra i soggetti indicati, le associazioni cicloturistiche maggiormente rappresentative e altri portatori di interesse.
Ai soggetti gestori spettano:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire fruizione in sicurezza;
- attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica.
La Giunta regionale disciplina la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi sulla base di due criteri generali: assenza di fini di lucro e coerenza territoriale con adeguata rappresentatività.
Punti di sosta, ristoro e attività di turismo rurale
Lungo i percorsi e gli itinerari delle “Grandi salite” possono essere utilizzati, se opportunamente attrezzati, anche per punti di sosta e ristoro, riparo, sicurezza e servizi di riparazione e assistenza:
- fabbricati rurali o parti di essi nella disponibilità dell’azienda agricola;
- fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
Possono inoltre essere concessi in uso, per la medesima finalità, immobili e beni non utilizzati di proprietà o nella disponibilità della Regione, delle province, della Città metropolitana di Venezia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, anche a favore di associazioni di settore, imprese agricole, agrituristiche e imprese turistiche, nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia.
La Giunta regionale deve definire entro 60 giorni i criteri e le modalità per individuare gli immobili regionali e per concederli in uso.
Quando ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa regionale sul settore primario, le attività di cicloturismo e le iniziative di supporto sono considerate attività di turismo rurale.
Strutture ricettive e logo “Venice bike lands”
La legge modifica la disciplina del turismo veneto prevedendo che la Giunta regionale definisca:
- dotazioni e servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo;
- requisiti obbligatori per poter utilizzare la parola “bike” nella denominazione delle strutture ricettive.
È inoltre istituito il logo “Venice bike lands”. La Giunta regionale stabilisce:
- il modello grafico della simbologia;
- modalità, criteri e condizioni di utilizzo del logo.
Il logo può essere utilizzato da:
- strutture ricettive per il cicloturismo;
- attività turistiche connesse al settore primario;
- qualsiasi altra attività connessa al settore “bike”.
Formazione degli operatori e elenco regionale degli accompagnatori
La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie della legge, con particolare attenzione a:
- chi accompagna singoli o gruppi in itinerari cicloturistici;
- chi presta servizi di manutenzione e custodia delle biciclette.
La Giunta regionale stabilisce i programmi dei corsi, che possono essere inseriti nella programmazione della formazione professionale e finanziati anche con fondi europei. I corsi organizzati da organismi di formazione accreditati possono essere riconosciuti secondo la normativa vigente.
Per garantire informazione al turista è istituito l’elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici, definito dalla Giunta sentita la commissione consiliare competente. L’elenco ha finalità esclusivamente informative e conoscitive: l’iscrizione non è condizione per esercitare l’attività. Possono iscriversi, su richiesta:
- i partecipanti ai corsi di formazione previsti dalla legge;
- in sezioni distinte, i soggetti che hanno ottenuto le attestazioni previste dalla normativa statale sulle professioni non organizzate.
Disposizioni transitorie e tempi di attuazione
In prima applicazione, il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo deve essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Ulteriori termini espressi sono:
- 180 giorni per l’istituzione del Registro dei percorsi cicloturistici;
- 180 giorni per l’istituzione del Registro degli itinerari delle “Grandi salite”;
- 60 giorni per i criteri regionali sugli immobili da concedere in uso come punti di sosta e ristoro.
Abrogazioni e norme finanziarie
Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogato l’articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3.
La copertura finanziaria è prevista per gli esercizi 2019 e 2020 con oneri in conto capitale pari a 200.000 euro per ciascun esercizio; gli oneri correnti sono quantificati in 200.000 euro per il solo esercizio 2019. La legge individua le corrispondenti variazioni di missioni, programmi e titoli del bilancio regionale 2019-2021.
Valutazione di attualità normativa
La legge disciplina una materia ancora attuale per la Regione del Veneto, ma contiene anche disposizioni finanziarie riferite agli esercizi 2019-2020 e un termine di prima attuazione già scaduto. Nel complesso, tuttavia, il testo resta utile come quadro normativo di settore e non appare obsoleto.
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