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Legge

L.R. Veneto 36/2019

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale ed agroalimentare della canapa (Canapa sativa L.).

Normativa regionaleL.R. Veneto 36/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto promuove coltivazione, ricerca, formazione e trasformazione della canapa (Canapa sativa L.) ammessa dalla normativa statale, con contributi per progetti sperimentali, campi dimostrativi, meccanizzazione, impianti e informazione. Prevede beneficiari specifici e copertura finanziaria solo per gli esercizi 2019-2021, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Sostegno alla coltivazione e alla filiera della canapa in Veneto

Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa in Veneto

La legge disciplina interventi della Regione del Veneto a favore della coltivazione e della filiera agroindustriale e agroalimentare della canapa, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. L’obiettivo è favorire la multifunzionalità e la competitività delle imprese agricole, oltre a valorizzare gli impieghi ambientali, industriali ed energetici della coltura.

Finalità e ambiti di interesse

La Regione riconosce la canapa come risorsa strategica non solo per la filiera agricola e agroindustriale, ma anche per:

  • bonifica dei terreni;
  • contrasto al dissesto idrogeologico;
  • fitodepurazione di siti inquinati;
  • bioedilizia;
  • bioenergia.

L’impianto della legge è quindi duplice: sostegno economico-organizzativo alla filiera e valorizzazione delle applicazioni ambientali e industriali della canapa.

Ambito di applicazione e condizioni per la coltivazione

La disciplina si applica alle coltivazioni di canapa di varietà escluse dall’ambito del D.P.R. n. 309/1990 e ammesse dall’art. 1, comma 2, della legge n. 242/2016.

La coltivazione è consentita alle seguenti condizioni:

  • utilizzo esclusivo di seme certificato della varietà ammessa;
  • assenza di necessità di autorizzazioni preventive;
  • uso della canapa come biomassa a fini energetici solo secondo le modalità previste dalla legge statale n. 242/2016;
  • assoggettamento ai controlli previsti dall’art. 4 della legge n. 242/2016.

La legge regionale rinvia dunque integralmente al quadro statale per i profili di liceità della coltivazione, dei controlli e degli usi energetici.

Interventi regionali e tipologie di contributo

Per perseguire le finalità indicate, la Regione promuove:

  • sperimentazione e ricerca per l’espansione della coltura in chiave di sostenibilità ambientale ed economica;
  • formazione degli operatori della filiera;
  • adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli operatori della filiera produttiva.

Sono previsti contributi per:

  • progetti sperimentali su scelte varietali e tecniche agronomiche più adatte all’areale veneto;
  • campi dimostrativi realizzati da aziende agricole per mostrare i vantaggi agronomici e ambientali della canapa;
  • progetti di formazione e informazione per gli operatori;
  • meccanizzazione di coltivazione, raccolta, movimentazione, stoccaggio e trasformazione;
  • impianti di lavorazione e trasformazione;
  • ricerca sugli usi della canapa, con particolare attenzione ai settori alimentare, cosmetico e della bioedilizia;
  • attività informative per diffondere la conoscenza delle proprietà e degli impieghi agroalimentari e industriali della canapa.

Criteri attuativi e priorità

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve definire modalità, criteri e priorità per l’erogazione dei contributi, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

La legge prevede una priorità per le imprese agricole condotte da giovani agricoltori, secondo la definizione della normativa europea di settore.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi:

  • imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS come coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, anche in forma associata;
  • cooperative agricole di trasformazione e loro consorzi;
  • aggregazioni tra imprese o tra imprese e soggetti pubblici, purché vi sia almeno un soggetto tra quelli agricoli indicati;
  • enti pubblici;
  • organismi di formazione accreditati dalla Regione del Veneto.

Copertura finanziaria e durata della spesa

La norma finanziaria quantifica gli oneri e li copre con stanziamenti già iscritti nel bilancio regionale 2019-2021, mediante riduzione di corrispondenti risorse del Fondo e accantonamenti.

Sono previsti:

  • oneri correnti: 30.000 euro per il 2019, 70.000 euro per il 2020, 100.000 euro per il 2021;
  • oneri in conto capitale: 75.000 euro per il 2020 e 75.000 euro per il 2021.

Per gli esercizi successivi, gli interventi sono finanziati nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalle future leggi di bilancio regionali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La disciplina finanziaria espressamente prevista riguarda però i soli esercizi 2019, 2020 e 2021, mentre la quantificazione degli interventi è ancorata a quel triennio di bilancio.

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