L.R. Toscana 29/2012
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto di manutenzione normativa della Regione Toscana che aggiorna numerose leggi regionali su organizzazione, agricoltura, ambiente, diritti di cittadinanza, trasporti e personale. Introduce rinvii a nuovi strumenti di pianificazione (PAER, PRQA, PRAF), adegua organi e procedure, sostituisce ARSIA con strutture regionali e interviene su termini e competenze. Non contiene una disciplina autonoma, ma modifiche puntuali oggi in gran parte confluite nei testi vigenti.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2012
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale toscano 2012
La legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 interviene come atto di manutenzione normativa sull’ordinamento della Regione Toscana. Non introduce una disciplina organica autonoma, ma modifica numerose leggi regionali in materia istituzionale, agricola, ambientale, sociale, organizzativa e finanziaria, aggiornando riferimenti, competenze, termini procedurali e strumenti di pianificazione.
Interventi in materia istituzionale e di partecipazione
Il provvedimento modifica la disciplina dell’IRPET, del Bollettino ufficiale, dei referendum regionali e dell’iniziativa popolare, oltre alle norme sulla partecipazione.
Per l’IRPET viene attribuita alla Giunta regionale l’approvazione del programma annuale di attività entro il 31 gennaio di ogni anno, previo parere del Consiglio regionale reso secondo la procedura prevista dalla legge. Viene inoltre eliminato un rinvio alla preventiva deliberazione della Giunta e approvazione del Consiglio per alcune attività.
Per la Raccolta normativa regionale viene previsto che il Consiglio regionale curi la banca dati giuridica sul proprio sito, con testi storici e testi vigenti coordinati, accesso libero e gratuito, collegamento tra testi ufficiali pubblicati sul BURT e testi coordinati, pubblicazione dei lavori preparatori e redazione affidata alle strutture consiliari o della Giunta secondo competenza.
In materia referendaria, diversi termini sono qualificati come “lavorativi” e viene corretto un rinvio terminologico da “interruzione” a “sospensione”.
Quanto all’iniziativa popolare delle leggi, viene ribadito l’obbligo per il Consiglio regionale di verificare l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione, e vari termini procedimentali sono resi espressi in giorni lavorativi.
La normativa sulla partecipazione vede sostituita una formula di calcolo del contributo economico con il riferimento al 17 per cento.
Nomine, designazioni e autonomia consiliare
La legge interviene sulla disciplina delle nomine regionali e sull’autonomia dell’Assemblea legislativa.
Per il procedimento di nomina o designazione è previsto che l’avviso indichi anche il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, eventualmente in deroga alla disciplina generale. Viene inoltre rafforzato il divieto di nuova nomina o designazione dopo due mandati consecutivi presso lo stesso ente o organismo, anche considerando mandati precedenti all’entrata in vigore della legge e mandati conferiti da soggetti diversi dalla Regione. Per incarichi con durata naturale pari o inferiore a tre anni, il divieto opera dopo mandati consecutivi per una durata complessiva pari o superiore a sei anni. Le nuove regole si applicano dal primo avviso successivo all’entrata in vigore della legge.
Nell’ambito dell’autonomia del Consiglio regionale viene ricompresa la disciplina delle modalità di svolgimento e del rimborso spese forfettario dei tirocini curriculari e non curriculari presso le strutture consiliari.
Sistema delle autonomie locali e funzioni associate
La legge aggiorna in modo esteso la disciplina delle autonomie locali, con particolare attenzione all’esercizio associato delle funzioni comunali e alle unioni di comuni.
Per i comuni fino a 5.000 abitanti, esclusi Capraia Isola e Isola del Giglio, le funzioni associate in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono svolte negli ambiti indicati nell’allegato A; in tali territori i comuni obbligati osservano i medesimi limiti dimensionali previsti dalla legge regionale. Vengono inoltre aggiornati alcuni ambiti territoriali con l’inserimento di nuovi ambiti riferiti ai comuni di Grosseto/Scansano, Lucca/Pescaglia e Casole d’Elsa/Colle Val d’Elsa/Poggibonsi/San Gimignano.
Sono modificati diversi aspetti relativi al personale delle unioni di comuni, includendo anche chi presta servizio in comando o distacco, e si precisa che, in caso di trasferimento di personale dai comuni all’unione, trovano applicazione le disposizioni del trasferimento di personale in quanto compatibili.
I comuni devono trasmettere atti associativi e modifiche entro quindici giorni dalla stipulazione alla Giunta regionale e alle prefetture competenti. Sono inoltre prorogati alcuni termini del sistema delle autonomie locali, tra cui date fissate al 30 agosto 2013 e al 1° settembre 2013.
In caso di procedure di estinzione di enti, il Presidente della Giunta può disporre con decreto il trasferimento di funzioni, beni, risorse strumentali e personale per assicurare continuità amministrativa; sono fatti salvi i provvedimenti regionali già adottati. È inoltre stabilito che attività e passività derivanti dalla successione siano neutre ai fini del patto di stabilità per gli anni 2012 e 2013, con obbligo di comunicazione al MEF.
Competitività, agricoltura e sviluppo rurale
Una parte rilevante della legge aggiorna la normativa agricola, soprattutto per effetto della soppressione o sostituzione dei riferimenti all’ARSIA e del passaggio di funzioni alla Giunta o alle sue strutture competenti.
Nella disciplina dei tartufi, dei disciplinari di produzione integrata, delle varietà e razze locali, della tutela degli alberi monumentali, dei diserbanti, dell’agricoltura sociale, dell’acquacoltura, degli OGM, dei servizi di sviluppo agricolo e rurale e di altri settori analoghi, le competenze tecniche e amministrative vengono ricondotte alla competente struttura della Giunta regionale. In più punti sono eliminati riferimenti all’ARSIA.
Per i controlli sulle produzioni biologiche, la Regione Toscana assume direttamente la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati; la struttura regionale competente programma annualmente i sopralluoghi, effettua verifiche su un campione di operatori biologici pari almeno al 3 per cento degli iscritti, può imporre correttivi entro trenta giorni e propone al MIPAAF la revoca dell’autorizzazione in caso di irregolarità.
Per l’agricoltura sociale, l’elenco dei poderi sociali è disciplinato da deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. Per l’acquacoltura, la programmazione è ricondotta al PRAF.
La legge sostituisce ovunque il riferimento al “piano agricolo regionale” e al “PAR” con il “piano regionale agricolo forestale” e “PRAF”.
Competitività, commercio e imprese
Nel settore commerciale e dell’artigianato sono presenti varie modifiche puntuali. Vengono aggiornate disposizioni sul commercio, sulle strade della ceramica, sulla partecipazione di Sviluppo Toscana e sugli adempimenti artigianali.
In materia di commercio, alcune disposizioni risultano poi abrogate da leggi successive, ma il testo del 2012 aveva introdotto modifiche a specifici articoli del codice del commercio regionale.
Per Sviluppo Toscana s.p.a. si sostituisce il riferimento a protocolli organizzativi con quello a convenzioni.
Nel settore delle discipline del benessere e bio-naturali, la legge istituisce presso la direzione generale competente in materia sanitaria un Comitato regionale di consulenza della Giunta, composto da direttori generali regionali, rappresentanti dei consumatori e degli artigiani ed esperti di settore. Entro 180 giorni dall’insediamento, il Comitato propone alla Giunta i contenuti delle discipline, l’elenco delle scuole, i requisiti di qualità e i criteri per l’elenco regionale. La Giunta presenta poi al Consiglio una proposta di deliberazione. È prevista anche una disciplina transitoria: entro 180 giorni dall’entrata in vigore del comma, l’Amministrazione regionale approva lo schema regionale di riferimento per corsi almeno triennali; fino alla conclusione del primo corso e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono iscriversi gli operatori che autocertifichino adeguata preparazione e due anni di attività continuativa.
Tutela della salute, veterinaria e sicurezza dei lavoratori
La legge interviene su alcuni istituti di cittadinanza sociale, sanità, benessere animale e sicurezza dei lavoratori agricoli.
Nelle norme sul sistema integrato degli interventi e servizi sociali viene aggiornato il rinvio alla legge regionale in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie. Nella disciplina dell’estetica, il lavoro svolto ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista è accertato dalla camera di commercio territorialmente competente.
Per la tutela degli animali viene soppressa una specifica formula nel divieto relativo alle aree interessate.
Nella legge sulla sicurezza stradale sono ampliati e corretti gli assetti dell’Osservatorio: alcuni componenti possono essere sostituiti da loro sostituti, l’Osservatorio si considera comunque costituito quando sia stato designato almeno metà più uno dei membri, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
Per i lavoratori agricoli vengono soppressi i riferimenti all’ARSIA nei compiti di tutela della sicurezza e della salute.
Ambiente, aria, rifiuti, acque, energia e mobilità
La legge opera un rilevante aggiornamento delle discipline ambientali, adeguandole soprattutto al piano ambientale ed energetico regionale (PAER) e al quadro normativo statale sopravvenuto.
In materia di rifiuti e bonifica, la pianificazione regionale è resa coerente con il PAER. Anche la disciplina dell’inquinamento acustico viene raccordata al PAER, con una modifica importante: nei comuni che hanno coordinato pianificazione territoriale e piani di classificazione acustica, la relazione previsionale di clima acustico può essere sostituita, per gli edifici a uso abitativo e per il rilascio del permesso a costruire o per l’esercizio dell’attività edilizia, da una certificazione rilasciata da un tecnico competente. La Giunta definisce i contenuti di tale certificazione.
Per l’energia, viene abrogato l’articolo 9 della legge regionale 39/2005 e si precisa che, per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree e relativi impianti, non si applicano alcune disposizioni del testo unico dell’edilizia regionale.
La legge regionale sulla qualità dell’aria è profondamente aggiornata: si sostituiscono numerosi riferimenti al PRAA con il PAER, si recepisce il d.lgs. 155/2010, si ridefiniscono zonizzazione, classificazione, rete di rilevamento, inventari e contenuti del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA). Il PRQA è qualificato come strumento di programmazione per una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria e sulla riduzione delle emissioni climalteranti, in raccordo con il PAER e con la zonizzazione del territorio. Vengono inoltre aggiornate le regole sui valori obiettivo e sulle soglie di allarme e abrogati alcuni commi e articoli non più coerenti con il nuovo quadro normativo.
Nel settore delle acque minerali e di sorgente si sostituiscono i riferimenti ai decreti legislativi del 1992 e 1999 con il d.lgs. 176/2011, si chiarisce il titolo del permesso di ricerca ai fini del riconoscimento delle acque, si aggiornano le regole su denominazione commerciale, modifiche del decreto di riconoscimento, confezionamento e impianti in contatto con l’acqua, richiedendo la conformità alla normativa sui materiali a contatto con i prodotti alimentari.
Anche per la VAS e la VIA sono introdotte correzioni puntuali, mentre nella disciplina degli impianti di radiocomunicazione viene corretto un rinvio al capo III.
Nel settore dei piani e delle infrastrutture viene corretta una disposizione del PRIIM per ricollegare alcune procedure alla deliberazione della Giunta regionale. Nella disciplina dell’autorità idrica e dell’autorità rifiuti sono aggiornate varie disposizioni organizzative e statutarie, con uno specifico termine al 30 giugno 2012 per lo schema tipo di statuto dell’autorità servizio rifiuti.
Organizzazione amministrativa, personale e risorse
La legge interviene anche sull’organizzazione regionale, sulla contabilità e sui tributi.
Viene abrogata una disposizione della normativa sui tributi speciali per il deposito in discarica. Nella disciplina del demanio e patrimonio regionale è introdotta una norma sui beni ex ETSAF: il pagamento integrale da parte dell’acquirente di beni alienati con patto di riservato dominio e ipoteca legale è titolo idoneo per la cancellazione dei vincoli nei registri immobiliari; la struttura regionale competente in materia contabile rilascia l’attestazione di avvenuto pagamento.
Nel testo unico del personale, la facoltà di designare dipendenti regionali come esperti in commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica è attribuita ai direttori generali competenti per materia. Sono inoltre aggiornate le norme sulle azioni positive, con raccordo con il Comitato unico di garanzia, il Consigliere regionale di parità e la Commissione regionale per le pari opportunità; gli atti di approvazione e il rapporto annuale devono essere trasmessi ai soggetti interessati e portati a conoscenza del personale.
Regime di vigenza, abrogazioni e obsolescenza
La legge del 2012 è una legge di manutenzione, quindi oggi rileva soprattutto come fonte di modifica storica confluita nei testi consolidati delle leggi toscane citate. Molte delle sue singole disposizioni hanno natura meramente novellistica, e alcune parti risultano espressamente abrogate da successive leggi regionali oppure legate a scadenze ormai trascorse, come i termini transitori sul primo corso delle discipline del benessere e bio-naturali o le proroghe riferite agli anni 2012-2013.
Per questa ragione, come atto autonomo è in larga misura superato nella pratica applicativa, pur avendo inciso sul diritto vigente regionale al momento dell’adozione delle modifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 giu 2012L.R. Toscana 30/2012
- Legge · 18 giu 2012L.R. Toscana 31/2012
- Legge · 19 giu 2012L.R. Toscana 32/2012
- Legge · 6 giu 2012L.R. Toscana 25/2012
- Legge · 6 giu 2012L.R. Toscana 26/2012
- Legge · 6 giu 2012L.R. Toscana 27/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →