Circolare numero 213 del 18-12-2000
I minori possono essere considerati a carico dell'ascendente anche in presenza di uno o entrambi genitori impossibilitati al mantenimento del figlio poiché non svolgono alcuna attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare la sentenza n. 180/1999 ai fini dei trattamenti di famiglia e delle pensioni ai superstiti. Ribadisce che i nipoti in linea diretta, minori e a carico dell’ascendente, sono equiparati ai figli legittimi anche se non formalmente affidati. Precisa inoltre che, se il minore non è orfano, la presenza dei genitori non esclude il diritto alla prestazione purché sia dimostrata la loro impossibilità a provvedere al mantenimento perché privi di attività lavorativa e di altre entrate. Le Agenzie devono svolgere accurati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e resta ferma la necessità di autorizzazione annuale per l’assegno per il nucleo familiare.
Applicazione della sentenza Corte Costituzionale n. 180/1999 su trattamenti di famiglia e pensioni ai superstiti per i nipoti minori a carico
Applicazione della sentenza n. 180/1999 su nipoti minori a carico e prestazioni familiari
La circolare interviene per chiarire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999 in materia di trattamenti di famiglia e pensioni ai superstiti. In particolare, definisce i criteri per riconoscere il diritto alle prestazioni in favore dei nipoti in linea diretta, minori e a carico dell’ascendente, e ribadisce gli obblighi di verifica in capo alle Agenzie.
Equiparazione dei nipoti ai figli legittimi
La circolare afferma che, ai fini delle prestazioni interessate, i nipoti in linea diretta, minori e viventi a carico dell’ascendente, devono essere equiparati ai figli legittimi anche se non risultano formalmente affidati. Tale equiparazione discende direttamente dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999.
Requisito della vivenza a carico
Viene richiamato quanto già precisato con la circolare n. 195 del 4 novembre 1999: la vivenza a carico costituisce condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. Essa si considera sussistente quando il minore non è economicamente autosufficiente, tenuto conto delle sue fonti di reddito e dell’eventuale contributo di altri familiari, e quando l’ascendente provvede abitualmente al suo mantenimento.
Minore non orfano e assenza di ostacolo da parte dei genitori
La circolare chiarisce che, se il minore non è orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non impedisce il riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia in capo all’ascendente, né quello alla pensione ai superstiti in favore del minore. La condizione decisiva è che sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, circostanza che ricorre quando essi non svolgono alcuna attività lavorativa e non dispongono di altre fonti di reddito.
Obbligo di accertamento e controlli
Le Agenzie devono svolgere ogni accertamento utile per verificare che il minore sia effettivamente a carico dell’ascendente e che non possa essere considerato a carico dei genitori, i quali devono risultare incapaci di provvedere al suo sostentamento. Devono inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti le prestazioni e dai loro familiari, compresi gli eventuali genitori del minore, secondo quanto previsto dalla circolare n. 182 del 29 settembre 1999.
Autorizzazione annuale dell’assegno per il nucleo familiare
La circolare ribadisce infine che le richieste di assegno per il nucleo familiare devono essere sottoposte ad autorizzazione annuale, come già stabilito dalla circolare n. 195/1999.
Punti principali
Equiparazione dei nipoti minori ai figli legittimi
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, i nipoti in linea diretta, minori e viventi a carico dell’ascendente, sono trattati come figli legittimi ai fini dei trattamenti di famiglia e delle pensioni ai superstiti, anche in assenza di formale affidamento.
Nozione di vivenza a carico
La circolare richiama quanto già stabilito con la circolare n. 195 del 4 novembre 1999: la vivenza a carico, requisito essenziale per il diritto alle prestazioni, sussiste quando il minore non è economicamente autosufficiente, considerando le sue fonti di reddito e l’eventuale concorso di altri familiari, e quando l’ascendente provvede abitualmente al suo mantenimento.
Minore non orfano e ruolo dei genitori
Se il minore non risulta orfano, la presenza di uno o entrambi i genitori non impedisce il riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia all’ascendente o alla pensione ai superstiti in favore del minore, purché sia accertato che i genitori non possono provvedere al mantenimento perché non svolgono alcuna attività lavorativa e non dispongono di altre fonti di reddito.
Accertamenti e controlli sulle dichiarazioni
Le Agenzie devono effettuare ogni opportuno accertamento per verificare che il minore sia effettivamente a carico dell’ascendente e non possa essere posto a carico dei genitori, i quali non devono essere in grado di provvedere al suo sostentamento. Devono inoltre svolgere adeguati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e dai familiari, secondo la circolare n. 182 del 29 settembre 1999.
Autorizzazione annuale per assegno al nucleo familiare
Viene ribadita la necessità, già indicata nella circolare n. 195/1999, di sottoporre ad autorizzazione annuale le richieste dell’assegno per il nucleo familiare.
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