Provvedimento del 29/07/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento dispone la pubblicazione del codice disciplinare dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e ne richiama l’applicazione in base al CCNL dell’area VI della dirigenza. L’allegato riporta l’articolo 9 del contratto collettivo, con criteri generali, sanzioni disciplinari, ipotesi di sospensione e licenziamento, obblighi di pubblicità e decorrenza dell’efficacia.
Pubblicazione del codice disciplinare dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate
Pubblicazione del codice disciplinare dei dirigenti
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone la pubblicazione del codice disciplinare del personale dirigente sui siti internet e intranet dell’Agenzia. L’atto richiama il CCNL dell’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle Agenzie fiscali e ne rende conoscibile il contenuto disciplinare tramite l’allegato 1.
Oggetto del provvedimento e finalità
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che, ai sensi dell’art. 9 del CCNL dell’area VI della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009, il codice disciplinare del personale dirigente sia pubblicato sul sito internet e sul sito intranet dell’Agenzia. Il provvedimento precisa inoltre che la pubblicazione sul sito internet avviene anche ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli effetti previsti dal contratto collettivo.
Motivazioni e decorrenza
Il documento richiama la sottoscrizione definitiva del CCNL avvenuta il 21 luglio 2010. In base all’art. 9, comma 12, del contratto, il codice disciplinare deve essere reso pubblico, in prima applicazione, entro 15 giorni dalla stipulazione del CCNL e diventa applicabile dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento elenca i principali riferimenti normativi su cui si fonda, tra cui:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 66, 67, comma 1, e 68, comma 1;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1;
- CCNL dell’area VI della dirigenza degli enti pubblici non economici e delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 55, comma 2.
Contenuto del codice disciplinare: criteri generali
L’articolo 9 del CCNL, riportato in allegato, stabilisce innanzitutto i criteri di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. La misura della sanzione deve essere determinata tenendo conto di:
- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza o imperizia, gravità dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- responsabilità connesse all’incarico dirigenziale, gravità della lesione del prestigio dell’Amministrazione o dell’ente e dell’entità del danno provocato a cose o persone, compresi gli utenti;
- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, anche legate al comportamento complessivo del dirigente o al concorso di più persone nella violazione.
Il contratto prevede inoltre che:
- la recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, se già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione più grave tra quelle previste nei medesimi commi;
- in caso di più mancanze commesse con un’unica azione od omissione, o con più azioni od omissioni collegate e accertate con unico procedimento, si applica la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Sanzione pecuniaria
La sanzione disciplinare pecuniaria è prevista da un minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro. Essa si applica, graduandone l’entità in base ai criteri generali, nei casi di:
- inosservanza di direttive, provvedimenti e disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia e di presenza in servizio, salvo le fattispecie dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001;
- condotta non conforme ai principi di correttezza verso gli organi di vertice, gli altri dirigenti, i dipendenti, gli utenti o i terzi;
- alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
- mancata comunicazione tempestiva all’ente o all’agenzia del rinvio a giudizio o della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale nei propri confronti;
- violazione del divieto di chiedere o accettare compensi, regali o altre utilità in connessione con le funzioni svolte, salvo relazioni di cortesia e usi di modico valore;
- inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni o sicurezza sul lavoro, anche senza danno o disservizio;
- violazione del segreto d’ufficio ai sensi delle norme richiamate dall’art. 24 della legge n. 241/1990, anche senza danno all’ente o all’agenzia;
- violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies del D.Lgs. n. 165/2001.
Le somme trattenute a titolo di sanzione pecuniaria sono introitate nel bilancio dell’ente o dell’agenzia.
Sospensioni dal servizio
Il codice disciplina diverse ipotesi di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione:
- fino a 15 giorni, nei casi previsti dall’art. 55-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;
- fino a 3 mesi, con mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio della durata della sospensione, nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, e dall’art. 55-septies, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- da 3 giorni a 3 mesi, nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- da 3 giorni a 6 mesi, per una serie di condotte particolarmente gravi, tra cui recidiva nel biennio, minacce, ingiurie, calunnie o diffamazioni, manifestazioni ingiuriose, tolleranza di irregolarità o abusi gravi, assenza ingiustificata o abbandono arbitrario del servizio, occultamento di fatti relativi a uso illecito o sottrazione di beni o somme, comportamenti da cui derivi grave danno, condotte aggressive o persecutorie, molestie anche sessuali e grave e ripetuta inosservanza dei termini di provvedimento.
Per l’assenza ingiustificata o l’abbandono arbitrario del servizio, la sanzione va graduata in relazione alla durata dell’assenza, al disservizio, alla gravità della violazione, e agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi.
Licenziamento con preavviso e senza preavviso
L’art. 9 disciplina anche il licenziamento, distinguendo tra ipotesi con preavviso e senza preavviso.
Con preavviso, il licenziamento si applica:
- nei casi richiamati dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 165/2001;
- in caso di recidiva plurima in una delle mancanze previste dai commi 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di natura diversa, oppure di recidiva nel biennio in una mancanza già sanzionata con la massima sospensione di sei mesi.
Senza preavviso, il licenziamento si applica:
- nei casi richiamati dall’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 165/2001;
- per la commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, inclusi quelli che possono comportare la sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 10 sul procedimento penale, salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 1;
- in caso di condanna, anche non definitiva, per specifiche categorie di delitti richiamati dal testo contrattuale, tra cui quelli indicati nell’art. 58 e nell’art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000, gravi delitti commessi in servizio e delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- in caso di recidiva plurima di atti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o persecuzione psicologica;
- in caso di recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche sessuali, lesivi della dignità della persona.
Ipotesi non espressamente previste
Il contratto stabilisce che le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri generali del comma 1. Per l’individuazione dei fatti sanzionabili si fa riferimento agli obblighi del dirigente di cui all’art. 7 del CCNL, mentre per il tipo e la misura delle sanzioni si applicano i principi desumibili dai commi precedenti.
Pubblicità del codice e applicazione delle sanzioni
Il comma 11 impone la massima pubblicità del codice disciplinare mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente o dell’agenzia, in conformità all’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001.
Il comma 12 ribadisce che, nella prima applicazione del CCNL, il codice disciplinare deve essere pubblicato entro 15 giorni dalla stipulazione e si applica dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Resta inoltre fermo che le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 150/2009 si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Dati finali dell’atto
Il provvedimento è datato Roma, 29 luglio 2010, ed è sottoscritto da Attilio Befera. È inoltre indicato che la firma autografa è sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.
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