Provvedimento del 29/07/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina gli adempimenti dell’Amministrazione del Senato della Repubblica verso l’Agenzia delle Entrate: invio telematico degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto relativi al 2009, entro il 30 settembre 2010, e consegna delle buste con i modelli 730-1 degli assistiti cui è stata prestata assistenza fiscale nel 2010. Sono richiamate le basi normative e la possibilità di concordare termini e modalità diverse su richiesta del Senato.
Trasmissione dati fiscali/previdenziali e modelli 730-1 del Senato all’Agenzia delle Entrate
Trasmissione dei dati fiscali e consegna dei modelli 730-1 da parte del Senato della Repubblica
Il provvedimento definisce contenuto, termini e modalità degli adempimenti che l’Amministrazione del Senato della Repubblica deve effettuare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, disciplina sia l’invio degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo d’imposta 2009, sia la consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relativi ai soggetti assistiti fiscalmente nel 2010.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano:
- i soggetti ai quali l’Amministrazione del Senato ha corrisposto, nell’anno 2009, somme e valori assoggettati a ritenuta d’acconto;
- i soggetti ai quali l’Amministrazione ha prestato assistenza fiscale nell’anno 2010, con riferimento alle buste contenenti i modelli 730-1.
Il provvedimento precisa che le comunicazioni interessano i dati fiscali e previdenziali dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto.
Trasmissione telematica degli elenchi dei percipienti
L’Amministrazione del Senato della Repubblica deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono corrisposte somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
La trasmissione:
- deve avvenire in via telematica;
- deve includere i dati fiscali e i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria;
- deve essere effettuata entro il 30 settembre 2010;
- deve essere eseguita utilizzando le specifiche tecniche approvate con provvedimento del 16 febbraio 2010, pubblicato il 17 febbraio 2010 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, come successivamente modificate dal provvedimento del 10 maggio 2010.
Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1
L’Amministrazione del Senato deve consegnare le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale nell’anno 2010.
La consegna deve avvenire:
- con le modalità previste per la generalità dei sostituti d’imposta; oppure
- secondo le modalità definite dall’articolo 3 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004.
Disposizioni finali e flessibilità operativa
Su richiesta dell’Amministrazione del Senato della Repubblica, possono essere concordati con l’Agenzia delle Entrate termini e modalità di trasmissione diversi da quelli indicati nel provvedimento.
Motivazioni e base normativa
Il provvedimento è emanato in base all’art. 4, comma 6-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, tramite appositi elenchi, dei dati fiscali dei percipienti e dei dati previdenziali degli iscritti all’assicurazione obbligatoria da parte dei soggetti che corrispondono compensi soggetti a ritenuta alla fonte.
Viene inoltre richiamata la necessità di disciplinare la comunicazione dei dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui all’art. 19 del DM 31 maggio 1999, n. 164.
Il provvedimento è adottato previa intesa con l’Amministrazione del Senato della Repubblica, acquisita con nota del 21 luglio 2010, prot. n. 993/2010.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i riferimenti richiamati figurano:
- DPR 22 luglio 1998, n. 322, art. 4, comma 6-bis;
- DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 29, terzo comma;
- DPR 29 settembre 1973, n. 605;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 37;
- DM 31 luglio 1998 e successive modifiche;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 febbraio 2004;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2010;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2010.
Pubblicazione
Il documento precisa che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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