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Provvedimento

Provvedimento del 28/07/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva gli allegati con le avvertenze da inserire nelle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate per diverse tipologie di ruoli. Le avvertenze disciplinano informazioni al contribuente, modalità e termini di ricorso, sospensione del pagamento e, per i contributi, il calcolo di somme aggiuntive e interessi.

Approvazione delle avvertenze per il nuovo modello di cartella di pagamento

Approvazione delle avvertenze per il nuovo modello di cartella di pagamento

Il provvedimento approva gli allegati da 1 a 8 contenenti le "Avvertenze" relative alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, in integrazione del nuovo modello di cartella di pagamento approvato con il provvedimento direttoriale del 20 marzo 2010. L’obiettivo dichiarato è fornire al contribuente informazioni più dettagliate e comprensibili sulle facoltà esercitabili dopo la notifica della cartella.

Contenuto e finalità delle avvertenze

Le avvertenze sono parte integrante della cartella di pagamento e vengono differenziate in base alla natura del ruolo. In generale, esse illustrano:

  • le modalità per richiedere informazioni e il riesame in autotutela del ruolo;
  • i termini e le modalità per presentare ricorso o opposizione;
  • le condizioni per chiedere la sospensione del pagamento;
  • nei casi dei contributi e premi, le modalità di calcolo di somme aggiuntive e interessi di mora.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama come base normativa:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, comma 1, 62, commi 1 e 2, e 68, comma 1;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 4;
  • la legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c);
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010, relativo alla cartella di pagamento.

Allegato 1 - Ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate in materia tributaria generale

L’allegato riguarda ruoli relativi a imposte sui redditi e imposte sostitutive, IVA, INVIM, imposta di registro, successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, IRAP, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche e altri tributi indiretti.

Per queste cartelle:

  • le informazioni possono essere richieste al Call Center dell’Agenzia delle Entrate (848.800.444) o alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo;
  • è possibile presentare istanza di riesame in autotutela alla stessa Direzione/Ufficio;
  • l’istanza di riesame non interrompe né sospende i termini per ricorrere.

Ricorso

Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ai sensi degli articoli 18-22 del d.lgs. n. 546/1992. I termini sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, ai sensi della legge n. 742/1969.

Se prima della cartella è stato notificato un atto autonomamente impugnabile, il ruolo e/o la cartella possono essere impugnati solo per vizi propri.

Il ricorso deve essere:

  • intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
  • notificato alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo;
  • notificato all’Agente della Riscossione se si contestano vizi a lui imputabili, ad esempio quelli relativi alla notificazione della cartella.

Nel ricorso devono comparire:

  • commissione competente;
  • generalità del ricorrente;
  • codice fiscale;
  • rappresentante legale, se società o ente;
  • residenza, sede legale o domicilio eletto;
  • Direzione/Ufficio e/o Agente della Riscossione contro cui si ricorre;
  • numero della cartella;
  • motivi del ricorso;
  • richiesta alla Commissione tributaria provinciale;
  • sottoscrizione del ricorrente o del difensore.

È opportuno allegare la documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato. L’importo contestato coincide con il tributo, esclusi interessi e sanzioni; se si controvertono solo sanzioni, si considera il loro ammontare.

Costituzione in giudizio

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, depositando o spedendo il fascicolo alla segreteria della Commissione tributaria provinciale. Il fascicolo deve contenere:

  • l’originale del ricorso, se notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la copia se consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità;
  • la ricevuta del deposito o della spedizione;
  • la fotocopia della cartella di pagamento.

Chi perde in giudizio può essere condannato alle spese.

Sospensione del pagamento

Il contribuente può chiedere:

  • la sospensione amministrativa, con istanza in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo;
  • la sospensione giudiziale, se il pagamento può causare danno grave e irreparabile, mediante istanza motivata alla Commissione tributaria provinciale.

L’istanza giudiziale può essere contenuta nel ricorso o proposta con atto separato, da notificare alla controparte e depositare con le stesse modalità del ricorso. Se la sospensione è concessa e il ricorso viene poi respinto, sono dovuti gli interessi maturati nel periodo di sospensione.

Allegato 2 - Canone di abbonamento alla televisione

L’allegato disciplina i ruoli relativi al canone TV.

Le informazioni possono essere richieste alla RAI - Radiotelevisione Italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all’indirizzo indicato nel prospetto allegato, oppure alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo. Allo stesso indirizzo può essere inviata l’istanza di riesame, che deve essere intestata alla Direzione/Ufficio competente. Anche in questo caso, l’istanza non interrompe né sospende i termini di ricorso.

Le regole su ricorso, contenuto dell’atto, assistenza tecnica, costituzione in giudizio e sospensione del pagamento sono sostanzialmente le stesse previste nell’allegato 1.

Allegato 3 - Sanzioni amministrative

Per i ruoli relativi a sanzioni amministrative:

  • le informazioni vanno richieste alla Direzione che ha emesso il ruolo;
  • può essere presentata istanza di riesame per l’annullamento del ruolo;
  • l’istanza non sospende né interrompe i termini di ricorso.

Se prima della cartella è stata notificata un’ordinanza-ingiunzione ex articolo 18 della legge n. 689/1981, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni ex articolo 16 del d.lgs. n. 472/1997, la cartella può essere impugnata solo per vizi propri.

Restano invariati:

  • il termine di 60 giorni per il ricorso;
  • la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre;
  • la proposizione alla Commissione tributaria provinciale competente;
  • le modalità di notifica alla Direzione/Ufficio e, se del caso, all’Agente della Riscossione;
  • l’obbligo di assistenza tecnica oltre la soglia di 2.582,28 euro;
  • la costituzione in giudizio entro 30 giorni;
  • la possibilità di sospensione amministrativa o giudiziale del pagamento.

Allegato 4 - Recupero di crediti sorti in un altro Stato membro dell’Unione Europea

L’allegato riguarda i ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate in attuazione del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 69, per il recupero di crediti tributari sorti in altri Stati membri UE.

Per tali cartelle:

  • la Direzione/Ufficio italiano può fornire solo informazioni sull’Autorità fiscale estera, come indirizzo e recapiti telefonici;
  • eventuali chiarimenti e istanze di riesame per l’annullamento del ruolo vanno rivolti all’Autorità estera competente.

Impugnazione

Chi contesta il merito della pretesa tributaria deve rivolgersi all’organo competente dello Stato estero secondo la normativa di quello Stato. Chi invece impugna il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali deve proporre ricorso entro 60 giorni, con le stesse modalità processuali previste per gli altri ruoli tributari italiani.

Sospensione e dilazione

Se il contribuente ha già proposto opposizione allo Stato estero, può chiedere la sospensione del pagamento in carta semplice alla Direzione/Ufficio italiano; la sospensione può essere concessa se l’Autorità estera esprime parere favorevole, fino alla decisione dell’organo competente.

Per i vizi formali, è ammessa la sospensione giudiziale davanti alla Commissione tributaria provinciale, con le modalità ordinarie.

È inoltre prevista la possibilità di presentare istanza di dilazione del pagamento al competente Agente della Riscossione, secondo le modalità indicate nelle comunicazioni dell’Agente; la dilazione può essere concessa se l’Autorità fiscale estera la prevede.

Allegato 5 - Recupero di crediti non tributari

Per i ruoli relativi a crediti non tributari, le informazioni e l’eventuale istanza di riesame vanno presentate alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo.

L’impugnazione segue però il rito dell’Autorità giudiziaria ordinaria:

  • opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., se si contestano fatti originari o sopravvenuti che incidono sul diritto a procedere ad esecuzione forzata;
  • opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., se si contestano vizi formali o di notifica.

In caso di impugnazione, il contribuente può chiedere in carta semplice la sospensione del pagamento alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo. Se la sospensione viene concessa e l’opposizione viene respinta, sono dovuti gli interessi maturati nel periodo di sospensione.

Allegato 6 - Recupero aiuti di Stato

L’allegato riguarda i ruoli per recupero di aiuti di Stato. Le informazioni possono essere richieste al Call Center dell’Agenzia delle Entrate o alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo; può essere presentata istanza di riesame, senza effetti sui termini di ricorso.

Ricorso

Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Non si applica la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre.

Se prima della cartella è stato notificato un avviso di accertamento, un atto di recupero, una comunicazione-ingiunzione o altro atto autonomamente impugnabile, la cartella è impugnabile solo per vizi propri.

Il ricorso va proposto alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, notificandolo alla Direzione/Ufficio emittente e, se del caso, all’Agente della Riscossione per vizi a lui imputabili.

Restano previsti:

  • i dati essenziali da indicare nel ricorso;
  • l’allegazione della prova della notifica della cartella;
  • l’assistenza tecnica obbligatoria sopra 2.582,28 euro;
  • la costituzione in giudizio entro 30 giorni;
  • la condanna alle spese per la parte soccombente.

Sospensione o dilazione del pagamento

Non sono applicabili la dilazione del pagamento e la sospensione in sede amministrativa. La sospensione giudiziale è ammessa solo se ricorrono tutte le condizioni previste dall’art. 47-bis, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 546/1992, secondo le modalità ivi stabilite.

Allegato 7 - Recupero dei crediti derivanti da sentenze o ordinanze esecutive di condanna della Corte dei Conti

Per queste cartelle si può chiedere informazione alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo e presentare istanza di riesame per l’annullamento del ruolo.

Le eventuali ragioni di opposizione si propongono davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria:

  • con opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., per contestazioni che incidono sul diritto di procedere a esecuzione forzata;
  • con opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., per vizi formali o di notifica.

Il testo precisa inoltre che, se si intende proporre un’azione di accertamento negativo del debito, l’opposizione ex articolo 615 c.p.c. è di competenza della Corte dei Conti.

Allegato 8 - Contributi e premi ex art. 32-bis d.l. n. 185/2008

L’allegato riguarda i ruoli emessi per contributi e premi ai sensi dell’art. 32-bis del d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.

Le informazioni possono essere richieste al Call Center dell’Agenzia delle Entrate o alla Direzione/Ufficio emittente, e può essere presentata istanza di riesame in autotutela.

Opposizione

L’opposizione contro l’iscrizione a ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva deve essere proposta contro l’INPS entro 40 giorni dalla notifica della cartella, con ricorso al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro territorialmente competente, ai sensi degli articoli 442 e seguenti c.p.c. e dell’art. 24, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 46/1999.

Sospensione del pagamento

È possibile chiedere la sospensione:

  • in via amministrativa, con istanza in carta semplice alla Sede INPS competente o alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo;
  • in via giudiziale, nel corso del giudizio di primo grado, con provvedimento del Giudice del Lavoro per gravi motivi.

Se la sospensione viene concessa e il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare le ulteriori somme aggiuntive e/o gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Calcolo degli ulteriori oneri accessori

Il testo disciplina il calcolo degli oneri accessori per ritardato pagamento in tre ipotesi.

1) Regime sanzionatorio legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. a)

  • si calcola il numero di giorni tra la notifica della cartella e il pagamento;
  • si moltiplica tale numero per il T.U.R. maggiorato del 5,5%, per l’importo del contributo, e si divide per 36500;
  • l’importo ottenuto non deve superare la voce "ulteriore somma aggiuntiva";
  • una volta raggiunto il tetto massimo, si passa al calcolo degli interessi di mora sull’importo dovuto per contributi.

Se la voce "ulteriore somma aggiuntiva" non è presente perché il tetto è già raggiunto, oppure se è presente solo la voce "interessi di mora", si applica direttamente il calcolo degli interessi di mora.

2) Regime sanzionatorio legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)

  • si calcola il numero dei giorni tra la notifica della cartella e il pagamento;
  • si moltiplica per il 30% annuo, per l’importo del contributo, e si divide per 36500;
  • anche qui si confronta il risultato con la voce "ulteriore somma aggiuntiva";
  • raggiunto il tetto, si calcolano gli interessi di mora sull’importo del contributo.

3) Calcolo degli interessi di mora, legge n. 388/2000, art. 116, comma 9

  • si calcola il numero di giorni tra il momento in cui è stato raggiunto il tetto massimo delle somme aggiuntive e il pagamento;
  • si moltiplica il numero di giorni per il tasso di mora annuo, per l’importo del solo contributo, e si divide per 36500;
  • l’importo così ottenuto si somma a quelli richiesti in cartella.

Per il tasso vigente delle somme aggiuntive occorre fare riferimento al provvedimento del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea che determina il T.U.R.; per il tasso degli interessi di mora si deve fare riferimento all’apposito atto normativo.

Data e sottoscrizione dell’atto

Il provvedimento è del 28 luglio 2010 ed è firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Il testo richiama anche la sostituzione della firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993.

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