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Legge

L.R. Toscana 28/2019

Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità.

Normativa regionaleL.R. Toscana 28/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana disciplina accordi tra amministrazioni pubbliche e, se necessario, soggetti privati per coordinare interventi su sicurezza del lavoro, salute, ambiente, paesaggio e legalità. Prevede cabina di regia e tavoli tecnici, programmi annuali e monitoraggio periodico, possibilità di distacco/assegnazione di personale, relazione annuale alla Giunta e al Consiglio. Nessun onere per il bilancio regionale.

Collaborazione interistituzionale su sicurezza del lavoro, ambiente, salute e legalità

Collaborazione interistituzionale in materia di sicurezza, ambiente, salute e legalità

La legge disciplina, per la Regione Toscana, forme stabili di collaborazione tra soggetti pubblici e, ove necessario, soggetti privati per attuare azioni coordinate in alcune materie di interesse regionale. La finalità è rafforzare la cooperazione istituzionale su sicurezza del lavoro, tutela della salute, ambiente, patrimonio paesaggistico e cultura della legalità.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

La collaborazione riguarda le competenze regionali e si estende in particolare a:

  • sicurezza dei luoghi di lavoro, compresi i rischi connessi all’esposizione dei lavoratori a temperature estreme;
  • diritto alla salute dei cittadini e dei consumatori, anche tramite la salvaguardia della produzione agroalimentare toscana;
  • tutela dell’ambiente;
  • tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

Tra i soggetti rilevanti sono compresi:

  • le pubbliche amministrazioni competenti nelle materie indicate, incluse le strutture impegnate nella salvaguardia della legalità, con coinvolgimento di forze dell’ordine e uffici giudiziari inquirenti e giudicanti;
  • i soggetti privati associativi che, per statuto, perseguono finalità di tutela e sviluppo delle medesime materie, incluse organizzazioni datoriali e sindacali.

Strumento della collaborazione e coordinamento

La collaborazione si realizza mediante accordi, che possono riguardare anche materie diverse da quelle elencate purché entro le competenze legislative e in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale. Gli accordi devono inoltre rispettare le competenze, anche territoriali, di ciascun aderente.

Cabina di regia e tavoli tecnici

Gli accordi devono prevedere forme stabili di consultazione per definire e attuare le politiche condivise. Di regola sono istituiti, con partecipazione gratuita:

  • una cabina di regia, composta dai rappresentanti degli aderenti o loro delegati;
  • tavoli tecnici, anche a composizione variabile, con dirigenti o funzionari dei soggetti aderenti.

La cabina di regia elabora gli indirizzi e ne verifica periodicamente l’attuazione. I tavoli tecnici definiscono e realizzano le azioni operative necessarie per attuare tali indirizzi. Gli accordi disciplinano il funzionamento di entrambi gli organismi.

Programmazione annuale, controlli e monitoraggio

Gli accordi prevedono normalmente:

  • un programma annuale di attività;
  • un controllo almeno semestrale sull’attuazione;
  • rapporti periodici sulle attività svolte.

Gli accordi possono anche specificare in modo più analitico i compiti della cabina di regia e dei tavoli tecnici, nonché il contenuto dei documenti di programmazione e rendicontazione.

Impiego di personale e risorse operative

Per rafforzare l’operatività amministrativa degli uffici giudiziari toscani, la Regione può, nell’ambito degli accordi:

  • distaccare proprio personale;
  • dare indirizzi agli enti del servizio sanitario regionale affinché dispongano il distacco di proprio personale;
  • assegnare giovani del servizio civile agli uffici giudiziari, secondo la disciplina regionale sul servizio civile.

Il distacco e l’assegnazione avvengono, per il personale regionale e sanitario, tramite adesione volontaria a bandi, per periodi definiti e rinnovabili, con oneri a carico dell’ente di provenienza.

Relazione annuale al Consiglio regionale

Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte tramite gli accordi disciplinati dalla legge. Il Consiglio regionale può poi formulare indirizzi per le attività da svolgere nell’anno successivo.

Regime finanziario

La legge prevede espressamente che non comporti oneri a carico del bilancio regionale.

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