L.R. Toscana 26/2019
Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche alla l.r. 19/2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 19/2019 per autorizzare un trasferimento annuo di 8.820.000 euro alle aziende sanitarie, destinato a ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011. La spesa è prevista dal 2019 al 2037; per il 2019-2021 copertura nel bilancio vigente, dal 2022 con legge di bilancio. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie toscane
Ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie toscane
La legge regionale interviene sulla l.r. Toscana 19/2019 per autorizzare un sostegno finanziario pluriennale alle aziende sanitarie, finalizzato alla ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati maturati nel periodo 2001-2011. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e si inserisce nel quadro degli adempimenti concordati in sede di Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.
Finalità dell’intervento
L’obiettivo è consentire alla Regione di assegnare alle aziende sanitarie una somma annua destinata a coprire gli ammortamenti non sterilizzati relativi al periodo 2001-2011. Il provvedimento dà quindi copertura normativa a un trasferimento finalizzato al ripiano/ricapitalizzazione di tali poste contabili presso gli enti del Servizio sanitario regionale.
Misura finanziaria e durata
La legge autorizza la spesa di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037. La somma deve essere trasferita annualmente agli enti del SSR.
Copertura finanziaria
Per gli anni 2019, 2020 e 2021 la copertura è assicurata mediante gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021, in particolare:
- Missione 13 “Tutela della salute”
- Programma 04 “Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”
- Titolo 2 “Spese in conto capitale”
Per gli esercizi successivi, dal 2022 al 2037, la copertura è rinviata alla legge di bilancio, ai sensi della disciplina regionale in materia di programmazione economico-finanziaria.
Natura delle risorse
Gli oneri sono coperti con risorse regionali di natura corrente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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