Salta al contenuto
accordo

Accordo 23416 del 20/07/2021

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,20/3/58). Supplemento 4 alla Serie 03 di Emendamenti al Regolamento n.18. "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda la loro protezione contro un impiego non autorizzato”.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti23416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La comunicazione del MIT informa dell'entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del supplemento 4 alla serie 03 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 18. Il testo riguarda le prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli in materia di protezione contro l'impiego non autorizzato. Viene inoltre precisato che, trattandosi di un supplemento, non si aggiorna l'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione, e si fornisce l'elenco aggiornato dei Paesi adottanti il regolamento.

Entrata in vigore del supplemento 4 alla serie 03 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 18 sulla protezione contro l'impiego non autorizzato dei veicoli

Supplemento 4 alla serie 03 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 18

La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili informa dell'entrata in vigore del supplemento 4 alla serie 03 di emendamenti del Regolamento n. 18 dell'Accordo di Ginevra del 1958. Il provvedimento riguarda le prescrizioni uniformi per l'omologazione dei veicoli con riferimento alla protezione contro l'impiego non autorizzato.

Base normativa e ambito internazionale

Il richiamo è all'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958. Il testo dell'emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/23 ed è consultabile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione dedicata alle proposte adottate della sessione di marzo 2021.

Decorrenza ed effetti pratici

Il MIT comunica che il supplemento entra in vigore il 30 settembre 2021. Viene altresì chiarito che, essendo un "supplemento", non comporta l'aggiornamento dell'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione, circostanza rilevante per operatori, costruttori e uffici competenti in materia di omologazione.

Paesi adottanti il Regolamento n. 18

La nota aggiorna l'elenco dei Paesi aderenti o adottanti il Regolamento n. 18, includendo numerosi Stati europei e non europei, oltre all'Unione europea e a San Marino. L'elenco è funzionale alla circolazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni nei rispettivi ordinamenti, secondo il quadro dell'Accordo UNECE.

Punti principali

Oggetto e contenuto tecnico del regolamento

La nota riguarda l'Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni. In particolare, si riferisce al Regolamento n. 18 e al relativo supplemento 4 alla serie 03 di emendamenti, intitolato "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda la loro protezione contro un impiego non autorizzato".

Decorrenza dell'entrata in vigore

Il MIT comunica che il supplemento 4 entra in vigore il 30 settembre 2021. Il testo dell'emendamento ECE/TRANS/WP29/2021/23 è reso disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione delle proposte adottate della sessione di marzo 2021.

Effetti sul numero di omologazione

La comunicazione precisa che, poiché si tratta di un supplemento, non è necessario aggiornare l'indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Si tratta quindi di un aggiornamento tecnico che incide sul contenuto del regolamento, ma non sulla struttura formale della numerazione delle omologazioni.

Paesi adottanti il Regolamento n. 18

A titolo di aggiornamento, la nota elenca i Paesi che hanno adottato il Regolamento n. 18, tra cui Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Herzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Unione europea, Ucraina, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneomologazione veicolinormativa internazionalesicurezza stradale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.