Accordo 23417 del 20/07/2021
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,20/3/58). Supplemento 23 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento n.30. " Prescrizioni uniformi relative alla omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del MIT informa che il 30 settembre 2021 entrerà in vigore il supplemento 23 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 30, relativo alle prescrizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi. Il testo dell’emendamento è richiamato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE. La nota precisa inoltre che, trattandosi di un supplemento, non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione e aggiorna l’elenco dei Paesi aderenti al regolamento.
Entrata in vigore del supplemento 23 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 30 sugli pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi
Supplemento 23 alla serie 02 di emendamenti al Regolamento UNECE n. 30
La comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà notizia dell’entrata in vigore, dal 30 settembre 2021, del supplemento 23 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento n. 30. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’armonizzazione delle omologazioni e sul riconoscimento reciproco delle stesse.
Oggetto tecnico del regolamento
Il Regolamento UNECE n. 30 riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi. Il documento richiama l’emendamento identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/2, disponibile in lingua inglese sul sito UNECE nella sezione delle proposte adottate.
Decorrenza ed effetti amministrativi
Il MIT precisa che il supplemento 23 entrerà in vigore il 30/09/2021. Viene inoltre chiarito che, essendo qualificato come supplemento, non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione, elemento rilevante per gli operatori del settore e per gli uffici di motorizzazione.
Aggiornamento dei Paesi adottanti
A fini informativi, la nota aggiorna anche l’elenco dei Paesi che hanno adottato il Regolamento n. 30. Tra questi sono indicati, tra gli altri, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Spagna, Serbia, Austria, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Repubblica di Moldavia, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Macedonia del Nord, Unione europea, Giappone, Australia, Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
Il MIT comunica l’entrata in vigore del supplemento 23 alla serie 02 di emendamenti del Regolamento n. 30, nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni di accessori e parti di veicoli a motore.
Contenuto tecnico dell’emendamento
Il regolamento interessato riguarda le prescrizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi. Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2021/2 e viene indicato come disponibile in lingua inglese sul sito UNECE.
Decorrenza ed effetti sull’omologazione
La data di entrata in vigore indicata è il 30/09/2021. La nota chiarisce che, essendo un supplemento alla serie di emendamenti, non determina l’aggiornamento della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Paesi adottanti il regolamento n. 30
La comunicazione riporta l’elenco aggiornato dei Paesi che adottano il regolamento n. 30, includendo tra gli altri Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Spagna, Unione europea, Giappone, Australia, Ucraina, Nuova Zelanda, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria e Pakistan.
Come è indicizzato
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