R.R. TAA 1/2025
Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e s.m.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale modifica il DPR 4 giugno 2008, n. 3/L in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale. Le nuove disposizioni si applicano, in parte, anche alle domande già presentate e non definite alla data di entrata in vigore; alcune valgono solo per le domande dal 1° gennaio 2025.
Modifiche al regolamento regionale sul pacchetto famiglia e previdenza sociale
Modifiche al regolamento su pacchetto famiglia e previdenza sociale
Il provvedimento della Regione disciplina alcune modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, relativo al pacchetto famiglia e previdenza sociale. La disciplina interessa la normativa regionale già vigente ed è destinata a operare nel territorio della Regione, con regole transitorie specifiche per le domande pendenti e per quelle presentate dal 1° gennaio 2025.
Contenuto delle modifiche
Il regolamento interviene sul decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni, apportando modifiche all’articolo 1 e all’articolo 2 del testo regolamentare previgente.
In particolare:
- è inserita una nuova lettera d-bis) dopo la lettera d) del comma 5 dell’articolo 1;
- sono modificate le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell’articolo 2;
- è modificato il comma 1-quater dell’articolo 2;
- è modificato il comma 11 dell’articolo 2.
Il testo fornito non riporta il contenuto analitico delle singole modifiche, ma solo l’ambito degli interventi normativi.
Regime transitorio e applicazione alle domande
Il regolamento detta una disciplina transitoria espressa per evitare vuoti applicativi e regolare l’impatto sulle istanze già presentate.
Le nuove disposizioni si applicano come segue:
- le modifiche di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, comma 1, lettera a), si applicano anche alle domande già presentate e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore del regolamento;
- le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano anche alle domande già presentate in provincia di Trento e non ancora liquidate o respinte alla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Poiché la pubblicazione è avvenuta nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 30 gennaio 2025, l’entrata in vigore è differita di 15 giorni dalla pubblicazione.
Rilevanza pratica
L’atto ha natura di modifica regolamentare e si coordina con la disciplina già esistente sul pacchetto famiglia e previdenza sociale. Non appare obsoleto, perché introduce regole ancora potenzialmente rilevanti per la gestione delle domande e per l’applicazione della disciplina regionale vigente.
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