L.R. TAA 1/2025
Integrazione della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 (Intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la l.r. 4/2020 sul sostegno previdenziale agli artisti, introducendo nuove previsioni nell’art. 3 e nell’art. 4 della disciplina vigente. Non prevede nuovi o maggiori oneri rispetto alle risorse già autorizzate. È efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale (6 marzo 2025).
Integrazione della disciplina previdenziale regionale a favore degli artisti
Integrazione della disciplina previdenziale a favore degli artisti
La legge regionale 26 febbraio 2025, n. 1 interviene sulla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, che disciplina un intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti. Il provvedimento si applica nel territorio della Regione e aggiorna la normativa già vigente mediante integrazioni puntuali.
Contenuto dell’intervento normativo
La legge apporta modifiche alla disciplina del 2020 senza riscriverla integralmente, inserendo nuove disposizioni negli articoli dedicati all’intervento previdenziale.
- Viene integrato l’articolo 3 della l.r. 4/2020 con l’inserimento di un comma 1-bis.
- Viene modificato l’articolo 4 della medesima legge con l’inserimento di un comma 4-bis.
Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto letterale dei nuovi commi, ma indica espressamente che l’atto opera come integrazione della disciplina previdenziale esistente per gli artisti.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria. Essa stabilisce che l’intervento non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto a quanto già autorizzato dall’articolo 5 della l.r. 4/2020.
Entrata in vigore e applicabilità temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla nota pubblicata, la pubblicazione è avvenuta nel B.U. n. 10 del 6 marzo 2025, Supplemento n. 3; pertanto l’efficacia decorre dal 7 marzo 2025.
Obsolescenza
Il provvedimento non appare deprecato: integra una disciplina previdenziale ancora riferita a una normativa regionale vigente e può avere utilità applicativa attuale.
Testo integrale
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