R.R. TAA 3/2025
Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2025-2030 (art. 67 e 68.1.1.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, misure, condizioni di spettanza, cumuli e decorrenze delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali nel quinquennio 2025-2030. Vale secondo le decorrenze indicate dall’art. 24 e sostituisce il DPReg. 18 novembre 2022, n. 26 e s.m. nelle medesime decorrenze; è inoltre cessato di efficacia dal 1° gennaio 2026.
Indennità di carica e gettoni di presenza degli amministratori locali per il quinquennio 2025-2030
Indennità di carica e gettoni di presenza per gli amministratori locali nel quinquennio 2025-2030
Il regolamento disciplina, per il territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la misura e le regole di corresponsione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali nel quinquennio 2025-2030. La disciplina è costruita in attuazione del Codice degli enti locali regionale e, per espressa indicazione, ha sostituito il precedente assetto del DPReg. 18 novembre 2022, n. 26 e s.m. secondo le decorrenze previste.
Ambito applicativo e criteri generali
La disciplina riguarda sindaci, vicesindaci, assessori, presidenti dei consigli comunali, consiglieri comunali e circoscrizionali, consultori dei municipi, nonché gli organi delle forme collaborative sovracomunali e delle comunità trentine e bolzanine, nei limiti e secondo le differenze previste tra Provincia di Trento e Provincia di Bolzano. Il regolamento fissa le misure delle indennità e dei gettoni, ma in alcuni casi rinvia a tabelle allegate o a fonti provinciali competenti.
Indennità di carica dei sindaci, vicesindaci e assessori
La misura dell’indennità di carica dei sindaci è determinata dalle tabelle distinte per la Provincia di Trento e per la Provincia di Bolzano. La medesima logica vale per vicesindaci e assessori, con importi definiti nelle tabelle dedicate per ciascuna provincia.
Per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l’indennità indicata nelle tabelle si applica solo se l’incarico è svolto a tempo pieno. In tal caso:
- l’impegno deve essere almeno di 1.200 ore annue;
- l’interessato dichiara di svolgere l’incarico a tempo pieno;
- ogni anno deve autocertificare di avere raggiunto il minimo di ore.
Se l’incarico non è svolto a tempo pieno, l’indennità è ridotta di un quinto. Se l’amministratore aveva dichiarato il tempo pieno ma non raggiunge il minimo di 1.200 ore, oppure autocertifica un numero inferiore, si applica la riduzione con recupero mensile, nell’anno successivo, dell’eccedenza già corrisposta. Le ore di permesso retribuito non si computano nel monte ore richiesto.
Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 5.001 abitanti e fino a 10.000 abitanti, di classe segretarile superiore alla terza, le regole sul tempo pieno si applicano ai soli sindaci; per vicesindaci e assessori l’indennità è determinata sulla base dell’indennità piena del sindaco.
Per i comuni della provincia di Trento con più di 10.000 abitanti è previsto anche un importo specifico pari a euro 5.913 nei casi indicati dal regolamento, in relazione alla popolazione e alla classificazione della sede segretarile.
Cessazione dalla carica di sindaco e riflessi sull’indennità
In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sospensione, decadenza o decesso del sindaco, l’indennità del sindaco passa al vicesindaco o, se necessario, all’assessore anziano quando anche il vicesindaco versi nelle stesse condizioni. La cessazione dalla carica del sindaco non altera invece l’indennità spettante agli assessori, compreso l’assessore anziano.
Presidenti dei consigli comunali, circoscrizioni e municipio di Ledro
L’indennità dei presidenti dei consigli comunali è fissata da tabelle distinte: per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 10.000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Per i consigli circoscrizionali, il consiglio comunale può attribuire, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, un gettone di presenza ai consiglieri di circoscrizione per le sole sedute del consiglio circoscrizionale e un’indennità ai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il tetto massimo è pari al 6% dell’indennità del sindaco nei comuni bolzanini e al 10% nei comuni trentini; la quantificazione deve tenere conto di ampiezza del territorio, consistenza demografica e funzioni attribuite.
Per il Comune di Ledro, con la stessa maggioranza qualificata dei due terzi, il consiglio comunale può attribuire:
- un gettone di presenza ai consultori per la partecipazione alle sedute del comitato di gestione, fino alla metà del gettone dei consiglieri comunali;
- un’indennità ai prosindaci fino all’8% dell’indennità del sindaco.
Forme collaborative sovracomunali e comunità
Per associazioni e unioni di comuni, al presidente e ai componenti degli organi esecutivi spetta un’indennità mensile pari a quella prevista per il comune avente maggiore popolazione tra i partecipanti.
Per i consorzi obbligatori di funzione, l’assemblea può attribuire al presidente e ai componenti degli organi esecutivi un’indennità mensile non superiore al 30% di quella prevista per il comune più popoloso dell’ambito territoriale di competenza, con esclusione dei comuni oltre 10.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.
Per i consorzi-azienda, al presidente dell’assemblea spetta un’indennità mensile determinata dall’assemblea entro il limite massimo dell’indennità del sindaco del comune più popoloso fra quelli partecipanti.
Per le comunità costituite ai sensi della legge provinciale trentina n. 3 del 2006, l’indennità mensile del presidente e dei componenti degli organi esecutivi è quella prevista dalla tabella allegata L. Per le comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano, la misura delle indennità degli amministratori è invece fissata dalla provincia autonoma di Bolzano, salvo i limiti al cumulo.
Gettoni di presenza per consiglieri e componenti di organi collegiali
Ai consiglieri comunali che non percepiscono l’indennità mensile di carica spetta un gettone di presenza per ogni seduta del consiglio a cui partecipano effettivamente, nella misura della tabella I. Se lo statuto comunale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, prevedeva un importo superiore, resta fermo quest’ultimo.
Nei comuni trentini con popolazione da 3.000 a 10.000 abitanti, i presidenti dei consigli comunali hanno diritto a un gettone pari a tre volte quello dei rispettivi consiglieri.
Per le forme collaborative sovracomunali:
- i componenti dell’assemblea del consorzio-azienda e i consiglieri delle unioni e associazioni di comuni, se privi di indennità mensile, percepiscono un gettone pari a quello dei consiglieri del comune più popoloso;
- i componenti dell’assemblea dei consorzi obbligatori di funzione, se privi di indennità mensile, percepiscono un gettone di euro 30,00, sempre che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio.
Per le comunità trentine, ai componenti dell’assemblea che non percepiscono l’indennità mensile spetta un gettone di euro 40,00. Per i componenti del consiglio delle comunità comprensoriali bolzanine, il gettone è quello stabilito dalla giunta provinciale di Bolzano.
Commissioni consiliari e altre commissioni
Gli enti locali possono prevedere un gettone per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste da leggi o regolamenti, entro il limite del 50% del gettone spettante ai componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni. La remunerazione può essere anche basata su tariffe o maggiorata rispetto ai gettoni ordinari quando la partecipazione costituisca attività professionale o prestazione occasionale.
Condizioni di effettiva partecipazione e regole di corresponsione
Il gettone di presenza è subordinato alla effettiva partecipazione alla seduta. Gli enti locali devono stabilire con propria disciplina regolamentare il tempo minimo di partecipazione necessario. Il gettone non spetta se la seduta va deserta. Se la seduta si prolunga oltre la mezzanotte, spetta un solo gettone.
Regime di invarianza rispetto a riclassificazioni e variazioni demografiche
La modifica della classificazione della sede segretarile o la sua riqualificazione, così come le variazioni in aumento o diminuzione della popolazione residente durante la vigenza del regolamento, non incidono sulla misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza.
Divieti e limiti di cumulo
Ai titolari di indennità di carica non spetta alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali del medesimo ente. Inoltre, le indennità del capo II per cariche contemporaneamente rivestite non sono cumulabili: l’amministratore deve optare per una sola indennità. È anche vietato il cumulo tra indennità di carica e gettoni di presenza.
Per i rapporti tra organi comunali e comunità trentine, si applica la disciplina della legge provinciale. Per la provincia di Bolzano è invece ammesso il cumulo dell’indennità di sindaco, vicesindaco e assessore con il 60% dell’indennità prevista per presidente, vicepresidente e assessore delle comunità comprensoriali della medesima provincia, oltre che con i gettoni di presenza dei consiglieri di tali comunità.
I gettoni di presenza per sedute di consigli e commissioni dello stesso ente tenute nella medesima giornata sono cumulabili fino a un massimo di due. Restano inoltre cumulabili, salvo diversa disciplina provinciale, i gettoni dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi.
Decorrenza ed efficacia del regolamento
La disciplina si applica:
- ai comuni i cui organi sono rinnovati nel 2025, dalla data di proclamazione per sindaci, consiglieri comunali e circoscrizionali e consultori dei municipi; dalla nomina o elezione per gli assessori; dalla data di elezione per presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali e per il prosindaco del municipio;
- dal 1° giugno 2025 per sindaci, assessori, presidenti del consiglio comunale e consiglieri comunali dei comuni rinnovati nel 2024;
- dalla prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale delle amministrazioni comunali per gli organi di unioni, associazioni di comuni, consorzi obbligatori di funzioni, consorzi-azienda, comunità della provincia di Trento e comunità comprensoriali della provincia di Bolzano.
Dalla medesima decorrenza cessano di avere efficacia le disposizioni del DPReg. 18 novembre 2022, n. 26 e s.m. Il provvedimento è inoltre espressamente indicato come privo di efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo stato sostituito dal successivo decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22 gennaio 2026.
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