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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 21 novembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modalità di attestazione dell'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Decreti del MEFCod. G.U. 24A06370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce come i soggetti ammessi o già richiedenti l’accesso al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 221/2023 attestano l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale. Devono acquisire una certificazione entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del decreto e poi almeno ogni tre anni, sulla base di test dei controlli.

Attestazione dell’efficacia operativa dei sistemi di controllo del rischio fiscale nel regime di adempimento collaborativo

Attestazione dell’efficacia operativa dei sistemi di controllo del rischio fiscale

Il decreto definisce le modalità con cui i soggetti già ammessi, o che avevano presentato istanza di adesione, al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 221/2023 attestano l’efficacia operativa del proprio sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Soggetti e adempimento richiesto

I soggetti interessati sono tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema adottato. A tal fine acquisiscono una certificazione che documenti lo svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test dirette a verificare che i controlli implementati abbiano operato con continuità e siano stati effettivamente eseguiti in modo corretto.

Termini e periodicità

La prima certificazione deve essere acquisita entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del decreto. In seguito, l’acquisizione deve avvenire con cadenza almeno triennale.

Rilascio della certificazione e linee guida

La certificazione è rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione prevista dall’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 128/2015, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nelle linee guida richiamate dall’art. 4, comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo.

Controlli e conseguenze

Se l’Agenzia delle entrate accerta che la certificazione è infedele, comunica la condotta del professionista incaricato al Consiglio nazionale dell’ordine professionale di appartenenza, affinché assuma le determinazioni di competenza. La verifica dell’efficacia operativa del sistema rientra inoltre tra gli impegni previsti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 128/2015 per i soggetti aderenti al regime.

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