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Sentenza

Sentenza n. 494/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 93/2025 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, (R.G. 89/2025) depositata in data 20.05.2025 e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché dalla documentazione risultava che il Ministero aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione del ricorso. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in € 1.000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, n. 93/2025, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 93/2025 del Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, depositata il 20 maggio 2025 e passata in giudicato, deducendo la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Il testo non specifica il contenuto delle statuizioni del giudice ordinario né le misure di ottemperanza richieste.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    L'adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'ottemperanza sopravvenuta alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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