Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03644/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ai ricorsi principale e incidentale, intervenuta con relativa accettazione della controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata svolta alcuna decisione nel merito sui motivi di ricorso o sulla revocatoria.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società cessionaria di credito, asseritamente titolare di un credito verso una società poi fallita in forza di fideiussione omnibus, aveva agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita dell'8 aprile 2011 con cui il debitore aveva trasferito la nuda proprietà di un immobile a un terzo acquirente; in subordine aveva chiesto accertarsi simulazione, nullità o inefficacia dell'atto. Il Tribunale aveva rigettato la revocatoria ritenendo sussistenti credito, eventus damni e scientia damni, ma non la prova della partecipazione del terzo acquirente alla frode. La Corte d'appello, in riforma, aveva invece accolto l'azione revocatoria e dichiarato inefficace l'atto di vendita. Il terzo acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il venditore ha proposto ricorso incidentale con tre motivi. La controricorrente ha resistito ad entrambi. Prima della decisione, tuttavia, sono pervenuti atti di rinunzia sottoscritti dai ricorrenti e dai rispettivi difensori, con accettazione della controricorrente; la Corte ha quindi rilevato la rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento della domanda revocatoria ordinaria, volta a dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore.

  • art. 2901 e ss. c.c.

    richiamo complessivo alla disciplina dell'azione revocatoria ordinaria utilizzata dalla Corte d'appello per dichiarare inefficace la compravendita.

  • art. 390 c.p.c.

    norma che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte la richiama per dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    norma che disciplina gli effetti processuali della rinuncia e la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione, in presenza di accettazione della controparte.

Massime di principio

  • Quando tutti i ricorrenti rinunciano al ricorso per cassazione e la controparte accetta la rinuncia, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • La rinuncia al ricorso, una volta validamente formulata e accettata, assorbe ogni questione di merito già prospettata con il ricorso principale o incidentale.
  • In presenza di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, resta impregiudicata la soluzione delle questioni sostanziali affrontate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.