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Legge

L.R. Umbria 8/2007

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese (1)

Normativa regionaleL.R. Umbria 8/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge collega alla manovra di bilancio 2007 interventi su indebitamento delle aziende sanitarie, contributi per usi civici, limiti a compensi e composizione degli organi di società ed enti regionali, partecipazioni societarie e società strumentali. Contiene anche una modifica per la ricostruzione post-sisma e norme transitorie su adeguamento degli statuti, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Misure su bilancio 2007, partecipazioni regionali, organi di enti e società strumentali

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007

La legge regionale dell’Umbria interviene su contabilità e organizzazione di enti, società partecipate e aziende regionali, con misure economiche e di governance. La disciplina è riferita al territorio della Regione Umbria e, per alcune previsioni, produce effetti limitati al 2007 o a termini transitori espressamente indicati.

Indebitamento delle aziende sanitarie regionali

La legge modifica la disciplina dell’indebitamento delle aziende sanitarie regionali. Le aziende possono ricorrere, previa autorizzazione della Giunta regionale, a mutui o altre forme di indebitamento di durata non superiore a venti anni, entro il limite del 15% delle entrate proprie correnti o dei ricavi netti e proventi di esercizio previsti nel bilancio preventivo economico dell’anno in corso. Nel calcolo sono escluse le quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente e le sopravvenienze, insussistenze e plusvalenze attive. È inoltre previsto il controllo preliminare del collegio sindacale sulla compatibilità economico-finanziaria della proposta di indebitamento.

Usi civici e riparto dei contributi

Per la materia degli usi civici, la Giunta regionale approva il programma annuale di riparto dei contributi previsti dalla normativa richiamata. La disposizione attribuisce quindi alla Giunta il ruolo di approvazione del riparto annuale.

Limiti a compensi e composizione degli organi delle società partecipate

Per le società totalmente o parzialmente maggioritarie partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali o da società controllate dalla Regione, la legge fissa limiti ai compensi e alla composizione degli organi. Il compenso lordo annuo omnicomprensivo dell’amministratore unico, del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione non può superare, rispettivamente, il 50% e il 30% dell’indennità di carica dei consiglieri regionali. Il consiglio di amministrazione non può superare complessivamente 5 componenti; per le società costituite con legge regionale il limite è di 3 componenti. Nelle società con partecipazione privata inferiore al 50%, i componenti di nomina pubblica non possono essere più di 3. Le regole non si applicano alle società con presenza dello Stato o di enti pubblici nazionali, alle società quotate e a quelle in cui il socio privato supera il 50% del capitale. Le società devono adeguare statuti ed eventuali patti parasociali entro 3 mesi dall’entrata in vigore.

Indennità di enti, agenzie e aziende regionali

Per gli organi degli enti, agenzie e aziende indicati dalla legge regionale n. 17/2006, le indennità di presidenti, consiglieri di amministrazione e amministratori unici sono stabilite dalla Giunta regionale in base a dimensione, rilevanza strategica e ambito territoriale. I limiti massimi sono pari al 50% per il presidente, al 30% per i componenti del consiglio di amministrazione e all’80% per l’amministratore unico dell’indennità dei consiglieri regionali. Per i direttori, ove previsti, il trattamento economico è determinato dalla Giunta tra il 60% e il 90% di quello dei direttori regionali, oppure di quello dei direttori generali delle ASL se applicato il contratto sanità.

Partecipazioni regionali in società di capitali

La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto della programmazione generale e di settore e, per le società istituite con legge regionale, previo atto di indirizzo consiliare, a compiere operazioni per costituire, sciogliere, fondere, assumere o alienare partecipazioni in società di capitali, anche tramite aumenti di capitale. La finalità è lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione e la razionalizzazione della strumentazione regionale per l’offerta di servizi. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio nella sessione di bilancio. Per il 2007 è autorizzata una spesa di 120.000 euro; per gli anni successivi l’importo è determinato annualmente con la legge finanziaria regionale.

Ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 1997

In materia di ricostruzione post-sisma, si consente, per il prosieguo di attività industriali in esercizio al momento del sisma, la ricostruzione in altro sito dello stesso comune o dei comuni confinanti di edifici danneggiati anche se non classificati in stato di danno-crollo, quando lo strumento urbanistico vigente preveda la dismissione di tali attività e la riqualificazione dell’area. Gli edifici devono essere demoliti e il contributo è calcolato sulla consistenza e sul livello di danno di ciascun edificio.

Società strumentali e affidamenti diretti

La Regione può affidare direttamente forniture di beni e servizi a società a capitale totalmente pubblico che abbiano tale oggetto sociale e in cui la Regione detenga una quota azionaria, nel rispetto dei requisiti del decreto-legge n. 223/2006. Anche aziende sanitarie, altre aziende o agenzie regionali di diritto pubblico possono affidare direttamente, tramite convenzioni specifiche, forniture di beni e servizi alle società strumentali regionali. La Regione esercita il controllo analogo tramite nomine, approvazione degli indirizzi, verifica dello stato di attuazione, approvazione del piano industriale e del bilancio; le modalità operative sono definite con deliberazione della Giunta. Nelle società a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previa intesa tra i soci.

Modifiche alla società informatica regionale Webred S.p.A.

La disciplina della società CRUED/Webred viene aggiornata: è soppressa la previsione della natura “privata”, viene stabilita la sostituzione delle denominazioni CRUED o CRUED S.p.A. con “Webred S.p.A.” e si prevede che la società possa svolgere per la Regione le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per forniture informatiche. La Regione esercita il controllo analogo anche per conto degli altri enti locali partecipanti o affidanti, verificando obiettivi e risultati in assemblea del Consorzio SIR. Sono fissati specifici poteri di controllo, tra cui la partecipazione minima regionale non inferiore al 20%, la nomina di amministratori proporzionali alla quota, la nomina di 2/3 del collegio sindacale e l’approvazione di indirizzi, piano industriale e bilancio. Il controllo si estende anche a favore di aziende sanitarie e di altre aziende o agenzie regionali che affidino direttamente a Webred forniture informatiche.

Limitazioni all’attività di un’azienda regionale

Alla disciplina dell’azienda regionale richiamata dalla legge sul riordino amministrativo si aggiunge il divieto di svolgere, a favore della Regione, attività diverse da quelle previste dalla norma di riferimento, in coerenza con i requisiti del decreto-legge n. 223/2006.

Norme transitorie, abrogazioni e pubblicità degli incarichi

Sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con le nuove regole su società partecipate e organi. Non può essere nominato amministratore delle società di cui alla legge chi, nei cinque anni precedenti, abbia ricoperto incarichi analoghi e abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Le società strumentali devono adeguare gli statuti alle regole sui servizi strumentali entro 6 mesi dall’entrata in vigore. Infine, si modifica la disciplina sulla pubblicità di nomine, designazioni e compensi, imponendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico regionale, con aggiornamento semestrale e diffusione agli organi di informazione.

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