L.R. Umbria 5/2007
Modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria l’affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali non gestiti direttamente, privilegiando associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti sportivi. Per gli impianti a rilevanza economica richiede procedure di evidenza pubblica; per quelli privi di rilevanza economica consente l’affidamento diretto in casi tassativi. Prevede convenzione, piano di utilizzo, piano tecnico, vigilanza dell’ente proprietario e salvezza delle convenzioni già in corso.
Affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici degli enti locali
Affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici
La legge regionale dell’Umbria disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali non gestiti direttamente. L’obiettivo è favorire la massima fruibilità degli impianti, valorizzare l’associazionismo sportivo dilettantistico e promuovere la funzione sociale, educativa e informativa dell’attività sportiva.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica agli impianti sportivi di proprietà di enti locali territoriali realizzati per un uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività motorio-sportive, eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
Le finalità indicate dalla legge sono, in sintesi:
- garantire l’uso dell’impianto da parte di cittadini, associazioni, società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva e scuole;
- valorizzare gli impianti pubblici e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro;
- riconoscere il ruolo formativo delle attività motorie e sportive;
- promuovere informazioni sui rischi del doping.
Soggetti destinatari dell’affidamento
Quando l’ente locale non gestisce direttamente l’impianto, né tramite convenzione con altri enti locali, il servizio è affidato in via preferenziale a:
- società sportive dilettantistiche;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- enti di promozione sportiva;
- associazioni di discipline sportive associate;
- federazioni sportive.
Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e, nella denominazione sociale, indicare la finalità sportiva e la natura dilettantistica. Esse possono assumere le forme previste dalla normativa statale richiamata dalla legge regionale.
Criteri di affidamento e distinzione tra impianti a rilevanza economica e privi di rilevanza economica
Per gli impianti di rilevanza economica, l’affidamento avviene con procedure ad evidenza pubblica. La selezione deve valorizzare:
- profili economici e tecnici della gestione, qualificazione professionale ed esperienza del soggetto;
- qualità della proposta sportiva in rapporto alle caratteristiche dell’impianto;
- qualità della proposta gestionale, con attenzione all’utilizzo pieno dell’impianto e alla fruizione da parte di giovani, persone con disabilità e anziani;
- radicamento territoriale dei soggetti sportivi dilettantistici.
Gli enti locali possono introdurre ulteriori criteri di valutazione.
Per gli impianti privi di rilevanza economica, l’affidamento diretto può essere previsto solo in casi tassativi:
- presenza sul territorio di un solo soggetto che promuove la disciplina praticabile nell’impianto;
- affidamento a società a capitale interamente pubblico o a maggioranza pubblica costituite nelle forme previste dalla normativa statale richiamata;
- presenza sul territorio di un unico soggetto sportivo formato dai soggetti operanti nell’area.
Per gli impianti a rilevanza economica, alla procedura pubblica possono partecipare anche i soggetti sportivi richiamati dalla legge statale e i loro raggruppamenti; sono ammesse anche società di capitali, anche in aggregazione con associazioni sportive dilettantistiche nei limiti previsti.
Convenzione di gestione, piano di utilizzo e piano di conduzione tecnica
L’ente locale proprietario stipula con il gestore una convenzione che disciplina la gestione dell’impianto.
La convenzione deve definire:
- i criteri d’uso dell’impianto;
- le condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
- le modalità di monitoraggio di costi e benefici;
- le operazioni necessarie al funzionamento e all’erogazione dei servizi.
La convenzione deve perseguire, in ogni caso:
- la salvaguardia dell’impianto;
- il rispetto degli standard tariffari differenziati per tipologia e livello di utenza;
- la promozione sportiva sul territorio e l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.
Alla convenzione sono allegati:
- il piano di utilizzo, che individua utenza, destinazioni e orari d’uso; può essere modificato o aggiornato annualmente dal gestore previa approvazione dell’ente proprietario;
- il piano di conduzione tecnica, che descrive manutenzione, approvvigionamento, custodia, vigilanza e funzionamento tecnologico dell’impianto.
Vigilanza e regime transitorio
La vigilanza e il controllo sulla gestione degli impianti spettano all’ente locale territoriale proprietario.
Le convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore della legge restano valide fino alla loro scadenza naturale.
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