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Legge

L.R. Molise 52/2005

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" come modificata dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003

Normativa regionaleL.R. Molise 52/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina molisana sulle concessioni per la pesca nelle acque interne, fissando nuovi limiti percentuali e dimensionali per i tratti concedibili, distanze minime tra concessioni e percentuali di area/lunghezza da lasciare alla libera pesca. Introduce anche un limite massimo specifico per associazioni nazionali e locali e regole particolari per laghi e bacini con perimetro inferiore a 6 km.

Modifiche ai limiti delle concessioni di pesca nelle acque interne

Modifiche ai limiti delle concessioni di pesca nelle acque interne

La legge regionale del Molise interviene sulla disciplina della pesca nelle acque interne, aggiornando il regime delle autorizzazioni/concessioni rilasciabili alle associazioni per l’esercizio della pesca in tratti di corpi idrici, laghi e bacini naturali o artificiali.

Limiti quantitativi e territoriali delle concessioni

La disciplina risultante stabilisce che l’ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna Provincia non può superare, complessivamente, il 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico. Sono inoltre previsti limiti massimi specifici:

  • fino a 8 km per le associazioni riconosciute a livello nazionale e operanti nella regione;
  • fino a 4 km per le associazioni locali organizzate nel Molise.

Distanze minime e tutela della libera pesca

Tra due tratti di corpi idrici concessi deve essere garantita una distanza minima di almeno 1 km. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre associazioni o organizzazioni.

Per i laghi e i bacini naturali o artificiali:

  • le concessioni non possono superare il 50% della lunghezza perimetrale complessiva;
  • in caso di più autorizzazioni, tra le aree concesse deve essere mantenuta una distanza minima non inferiore al 10% della lunghezza perimetrale complessiva, da destinare alla libera pesca.

Regola speciale per bacini di piccole dimensioni

Per i bacini naturali o artificiali con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a 6 km, fermo restando quanto sopra, può essere rilasciata non più di una concessione. Anche in questo caso la restante superficie deve rimanere destinata alla libera pesca.

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