L.R. Molise 50/2005
Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina in Molise le Strade del vino, dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori, per valorizzare territorio, produzioni tipiche e turismo enogastronomico. Prevede riconoscimento regionale, comitati di gestione, segnaletica, centri di accoglienza, musei e contributi pubblici. Le disposizioni finanziarie operano dall’esercizio 2006.
Istituzione delle Strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise
Istituzione e disciplina delle Strade del vino, dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise
La legge regionale del Molise disciplina la creazione di percorsi enogastronomici e turistici finalizzati alla valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche locali e dell’accoglienza dei visitatori. La normativa si applica esclusivamente nel territorio molisano e attua il quadro della legge statale n. 268/1999 sulle strade del vino e dei prodotti agricoli tipici.
Finalità della legge
Il provvedimento mira a promuovere il territorio e i prodotti di qualità attraverso l’istituzione delle Strade del vino, dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise. Le finalità comprendono la valorizzazione delle produzioni tipiche, lo sviluppo dell’ospitalità e della ricezione turistica, la promozione di attività culturali, didattiche e ricreative, nonché la formazione professionale, le indagini di mercato e le iniziative tecnico-scientifiche e commerciali per gli operatori del settore. La Regione intende inoltre favorire ricerca, centri sperimentali o di eccellenza e valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale lungo i percorsi.
Definizione delle Strade
Le Strade sono percorse viarie segnalate, differenziate per tipologia di prodotto, lungo le quali insistono aree di produzione, coltivazioni e strutture produttive. Vi operano aziende, produttori e trasformatori che si rendono disponibili ad accogliere visitatori, consentendo la divulgazione dei territori e delle produzioni e la commercializzazione dei prodotti in forma di offerta turistica.
Disciplina della Strada del vino
La Strada del vino del Molise è configurata come itinerario enoturistico segnalato, lungo il quale sono presenti vigneti, cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico e valori naturali, culturali e ambientali. Può riguardare uno o più vini a denominazione di origine controllata o a indicazione geografica tipica. La Regione prevede anche, con successiva legge regionale, la possibile istituzione dell’Enoteca regionale del Molise per promuovere vini e prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.
Competenze della Giunta regionale
Entro 120 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale deve emanare una direttiva che definisca:
- la strategia di comunicazione e di immagine coordinata della Strada del vino, con segnaletica omogenea da installare su tutto il territorio regionale;
- il simbolo identificativo regionale, d’intesa con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
- l’istituzione di corsi di formazione per gli operatori della Strada del vino e dei relativi servizi;
- i criteri di finanziamento della legge.
Costituzione e riconoscimento della Strada del vino
La Strada del vino nasce su iniziativa di un comitato promotore composto da aziende vitivinicole, organizzazioni agricole rappresentative ed enti locali. La maggioranza relativa del comitato deve essere costituita da titolari di aziende vitivinicole che rappresentino almeno il 30% della superficie vitata riferita alla denominazione della Strada; il presidente è scelto tra tali titolari.
Il comitato presenta alla Giunta un disciplinare per la realizzazione e gestione della Strada, corredato dalle sottoscrizioni di impegno dei soggetti aderenti. La Giunta, entro 60 giorni dall’istanza, approva il disciplinare e riconosce la Strada. In caso di più comitati promotori, ha priorità quello con la maggiore superficie vitata riferita al tipo di vino interessato.
Comitato di gestione e obblighi successivi al riconoscimento
Entro 90 giorni dal riconoscimento, il comitato promotore deve trasformarsi, a pena di decadenza del riconoscimento, in comitato di gestione aperto anche a soggetti esterni al comitato originario. Rimane però necessario che la maggioranza relativa sia detenuta dagli imprenditori vitivinicoli rappresentanti almeno il 30% della superficie vitata di riferimento.
Il comitato di gestione realizza e gestisce la Strada nel rispetto del disciplinare, promuove e diffonde l’iniziativa con le organizzazioni agricole e con il consorzio di tutela dei vini D.O.C. del Molise, collabora con Regione, Camere di commercio ed enti locali per l’inserimento nei strumenti di promozione turistica e vigila sulla corretta attuazione delle iniziative.
Attività agrituristiche e degustazione
Le attività di ricezione, ospitalità, degustazione dei prodotti aziendali e organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell’ambito delle Strade del vino sono equiparate alle attività agrituristiche secondo la legge statale n. 268/1999. Inoltre, cantine ed enoteche aderenti al disciplinare possono effettuare degustazione e mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende produttrici.
Requisiti di qualità
Per la disciplina si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi della legge n. 268/1999. La Giunta regionale può aggiungere ulteriori requisiti con propria direttiva.
Strade dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise
Le regole previste per la Strada del vino si applicano anche alle Strade finalizzate alla valorizzazione dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise. Tali Strade possono comprendere anche percorsi congiunti che valorizzino contemporaneamente vino, olio, tartufo, latte e sapori locali.
Musei regionali della vite, dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori
La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità di istituzione dei musei dedicati ai diversi prodotti. Ogni museo deve avere una collezione unica nella Strada e originale a livello regionale, con funzione anche didattica ed educativa sulla produzione vitivinicola, olivicola, tartufigena, lattiero-casearia e sui sapori del Molise. Non può essere finanziato più di un museo per ciascuna Strada.
Gli enti locali possono concedere gratuitamente immobili idonei al soggetto gestore; la gestione può essere finanziata anche con i proventi delle attività espositive e dei servizi collegati.
Centri di informazione e di accoglienza
I comitati di gestione di ciascuna Strada devono istituire un centro di informazione e accoglienza per la formazione e la promozione del prodotto, eventualmente avvalendosi di organismi locali di promozione turistica e culturale. Il centro informa sulle caratteristiche della Strada e sui servizi offerti, può vendere prodotti editoriali e materiale turistico secondo la normativa regionale sul commercio e può offrire pacchetti turistici di breve durata secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. L’attività può essere svolta anche in forma congiunta tra diverse Strade.
Segnaletica
I Comuni e le Province curano la localizzazione e la posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di propria competenza. La realizzazione materiale della segnaletica spetta ai comitati di gestione, sulla base della strategia di comunicazione e immagine definita dalla Giunta regionale.
Contributi regionali
La Giunta regionale può concedere contributi fino ai seguenti massimali:
- strategia di comunicazione e segnaletica: 150.000 euro;
- istituzione dei musei: 80.000 euro;
- centri di informazione e di accoglienza: 100.000 euro.
Per la realizzazione strutturale dei musei e dei centri di informazione e accoglienza i contributi sono concessi limitatamente a un solo intervento.
Copertura finanziaria e decorrenza
Gli oneri della legge sono coperti, a partire dall’esercizio finanziario 2006, nell’ambito della manovra finanziaria annuale. Con tali risorse l’Assessore regionale per l’agricoltura può cofinanziare gli interventi previsti dalla legge statale n. 268/1999.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 16 dic 2005L.R. Molise 51/2005
- Legge · 16 dic 2005L.R. Molise 52/2005
- Legge · 6 dic 2005L.R. Molise 45/2005
- Legge · 6 dic 2005L.R. Molise 46/2005
- Legge · 6 dic 2005L.R. Molise 47/2005
- Legge · 6 dic 2005L.R. Molise 48/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →