LEGGE 5 ottobre 1993, n. 409
Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra l’intesa Stato-Tavola valdese del 1984 e disciplina deducibilità delle erogazioni liberali, ripartizione dell’8 per mille IRPEF, rendicontazione e possibile revisione degli importi. Le disposizioni operano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione; la legge sostituisce e integra il precedente assetto anche per il periodo successivamente modificato nel 2009.
Rapporti finanziari Stato-Tavola valdese e quota IRPEF 8 per mille
Rapporti finanziari tra Stato e Tavola valdese
La legge disciplina i rapporti finanziari tra la Repubblica italiana e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, in attuazione dell’intesa del 25 gennaio 1993 che integra l’intesa del 21 febbraio 1984. Il testo regola sia la deduzione delle offerte liberali sia la partecipazione alla ripartizione dell’otto per mille dell’IRPEF, oltre agli obblighi di rendicontazione e alla possibilità di revisione degli importi.
Deduzione delle erogazioni liberali ai fini IRPEF
Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro destinate alla Tavola valdese entro il limite di lire 2.000.000. La deduzione riguarda le somme versate per i fini di culto, istruzione e beneficenza propri della Tavola valdese e delle Chiese ed enti che fanno parte dell’ordinamento valdese.
La norma precisa che il mantenimento del culto e il sostentamento dei ministri sono affidati unicamente alle offerte volontarie. Le modalità applicative della deduzione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la Tavola valdese.
Ripartizione dell’otto per mille dell’IRPEF
La Tavola valdese partecipa alla ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, insieme allo Stato e agli altri soggetti indicati dalla normativa richiamata, nonché agli enti che stipuleranno analoghi accordi. La ripartizione avviene sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione annuale dei redditi.
Nel modulo dichiarativo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono indicate con la denominazione “Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)”. Le somme attribuite alla Tavola valdese devono essere utilizzate esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, in Italia e all’estero, direttamente o tramite:
- enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
- organismi associativi ed ecumenici;
- altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale.
Le somme relative ai contribuenti che non esprimono alcuna preferenza sono attribuite alla Tavola valdese in proporzione alle scelte espresse.
Decorrenza dei versamenti statali
A decorrere dal terzo anno successivo a quello iniziale di applicazione, lo Stato corrisponde annualmente alla Tavola valdese, entro il mese di giugno, l’importo risultante dall’applicazione del meccanismo dell’otto per mille, calcolato dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni relative al terzo periodo d’imposta precedente. La destinazione è a favore delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
Rendicontazione e controlli
Entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, la Tavola valdese trasmette al Ministro dell’interno un rendiconto sull’utilizzazione delle somme ricevute e ne diffonde adeguata informazione. Il rendiconto deve indicare gli interventi effettuati in Italia e all’estero, i soggetti tramite cui sono stati eventualmente svolti e le somme assegnate a ciascun intervento.
Il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette copia del rendiconto, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Revisione degli importi
Su richiesta di una delle due parti può essere costituita una commissione paritetica, nominata dall’autorità governativa e dalla Tavola valdese, per valutare eventuali modifiche dell’importo deducibile e dell’aliquota IRPEF collegata alla ripartizione dell’otto per mille.
Regime temporale e aggiornamenti
Le disposizioni della legge operano, quanto a deduzione e riparto dell’otto per mille, dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. L’aggiornamento riportato nel testo indica inoltre che una modifica introdotta nel 2009 decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge del 2009, senza alterare la struttura fondamentale della disciplina.
Copertura finanziaria
L’attuazione della deduzione comporta un onere coperto mediante parziale utilizzo di specifici accantonamenti di bilancio del Ministero del tesoro, con autorizzazione al Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
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