LEGGE 5 ottobre 1993, n. 402
Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 5 ottobre 1993 che sostituisce l'art. 135 c.p. stabilendo che, per il ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, si considerano 75.000 lire (o frazioni di essa) di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva. Normativa formulata in lire e promulgata nel 1993; la sua applicazione pratica è stata resa obsoleta da successivi interventi normativi e dalla sostituzione della lira con l'euro.
Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive (tasso di conversione 75.000 lire/giorno)
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