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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07471/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con il quale veniva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre addizionali, sanzioni e interessi, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in seguito, dopo un giudizio di rinvio conseguente a precedente cassazione, la CTR della Campania ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'originario ricorso del contribuente. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha chiesto l'estinzione del giudizio perché la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022, producendo la domanda di definizione e la prova del pagamento del 20% del valore della lite; è emerso inoltre che non era stato notificato alcun diniego dell'istanza da parte dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha preso atto della regolare definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell'art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022 e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della medesima legge, e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, l. n. 130 del 2022

    La definizione agevolata della controversia, se richiesta e perfezionata con il pagamento dovuto e in assenza di diniego notificato, comporta l'estinzione del giudizio tributario.

  • art. 5, comma 5, l. n. 130 del 2022

    Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata; esso consegue solo a statuizioni di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è stata validamente definita in via agevolata secondo la disciplina speciale applicabile, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto, senza esame del merito dell'impugnazione.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata richiede la prova della domanda e del versamento dell'importo dovuto nei termini previsti; in difetto di un diniego notificato dall'Amministrazione, l'estinzione va pronunciata.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché tale effetto è previsto solo per l'esito sfavorevole nel merito o per l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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