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Legge

L.R. Veneto 3/2019

Istituzione del nuovo Comune denominato "Valbrenta" mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza.

Normativa regionaleL.R. Veneto 3/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Veneto, provincia di Vicenza, il nuovo Comune di Valbrenta dalla fusione di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta. La sede municipale è rinviata allo statuto del nuovo ente; fino ad allora resta a Palazzo Guarnieri a Carpenè di San Nazario. La legge è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Istituzione del Comune di Valbrenta mediante fusione di quattro comuni vicentini

Istituzione del Comune di Valbrenta

La legge regionale del Veneto istituisce il nuovo Comune denominato “Valbrenta” mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta, tutti in provincia di Vicenza. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale veneto e produce gli effetti connessi alla soppressione degli enti originari e alla nascita del nuovo comune.

Sede municipale e organizzazione territoriale

La sede municipale del nuovo Comune deve essere stabilita nello statuto di Valbrenta. In via transitoria, fino a tale determinazione, la sede è fissata presso Palazzo Guarnieri a Carpenè di San Nazario (VI). Lo statuto deve inoltre assicurare alle comunità di origine prive della sede adeguate forme di decentramento, commisurate allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

Successione nei rapporti giuridici e patrimoniali

I rapporti derivanti dalla fusione sono definiti secondo l’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, dalla Provincia di Vicenza. Il criterio espressamente richiamato è quello della successione del Comune di nuova istituzione in:

  • tutti i beni mobili e immobili dei comuni di origine;
  • tutte le situazioni giuridiche attive e passive;
  • i rapporti relativi al personale dipendente.

Regime finanziario

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Si tratta quindi di una disciplina a efficacia immediata dalla pubblicazione, senza un diverso termine differito indicato nel testo.

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