L.R. Veneto 2/2019
Istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve del Grappa" mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa della provincia di Treviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in provincia di Treviso il nuovo Comune di Pieve del Grappa mediante fusione di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Veneto. Disciplina sede municipale provvisoria, rinvia allo statuto per quella definitiva e per il decentramento, e regola il subentro nei rapporti giuridici dei comuni soppressi.
Istituzione del Comune di Pieve del Grappa per fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa
Istituzione del Comune di Pieve del Grappa
La legge regionale del Veneto istituisce, in provincia di Treviso, il nuovo Comune denominato “Pieve del Grappa” mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa. Si tratta di un intervento di riordino comunale limitato al territorio regionale veneto.
Sede municipale e assetto organizzativo iniziale
La sede municipale del nuovo Comune è rimessa allo statuto del nuovo ente. Fino a quando tale sede non sia stabilita, il Comune ha sede presso l’attuale sede di Crespano del Grappa (TV). Lo statuto deve inoltre prevedere adeguate forme di decentramento per la comunità che eventualmente perda la sede, in relazione allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.
Esito della consultazione popolare
La legge dà atto degli esiti del referendum consultivo svolto tra la popolazione interessata, che ha registrato prevalenza dei voti favorevoli in entrambi i comuni coinvolti. I risultati sono riportati come base conoscitiva della fusione.
Successione nei rapporti giuridici e patrimoniali
I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Treviso ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25. La legge stabilisce comunque un criterio generale di successione: il nuovo Comune subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine, compresi i rapporti relativi al personale dipendente.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non contiene limiti temporali ulteriori, ma la sua funzione è esaurita con l’istituzione del nuovo Comune e con la disciplina transitoria conseguente alla fusione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 gen 2019L.R. Veneto 1/2019
- Legge · 24 gen 2019L.R. Veneto 3/2019
- Legge · 24 gen 2019L.R. Veneto 4/2019
- Legge · 24 gen 2019L.R. Veneto 5/2019
- Legge · 8 feb 2019L.R. Veneto 9/2019
- Legge · 8 feb 2019L.R. Veneto 8/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →