L.R. Molise 42/2006
Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Molise detta misure di contenimento dei costi della politica e rafforza il rispetto del patto di stabilità per la Regione e gli enti dipendenti/controllati. Per il 2007 fissa inoltre nuove aliquote per addizionale IRPEF, IRAP, imposta regionale sulla benzina e addizionale sul gas metano. Alcune misure sul patto e sulle anticipazioni sono riferite al 2008-2009 e risultano oggi sostanzialmente esaurite.
Misure di contenimento della spesa regionale e aumento di alcuni tributi regionali
Misure di contenimento della spesa regionale e interventi sui tributi regionali
La legge interviene sull’organizzazione della spesa della Regione Molise, sul rispetto del patto di stabilità interno e sulla misura di alcuni tributi regionali. Accanto a disposizioni di contenimento finanziario, introduce anche aumenti di aliquote con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
Contenimento dei costi della politica
La Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro 90 giorni, linee di indirizzo, misure e proposte da sottoporre al Consiglio regionale per ridurre la spesa pubblica, anche attraverso la diminuzione dei costi degli organi politici e amministrativi della Giunta e del Consiglio.
Patto di stabilità interno della Regione
Per l’esercizio finanziario 2009 la Regione concorre agli obiettivi di finanza pubblica rispettando la disciplina statale sul patto di stabilità interno. Il rispetto del patto diventa un obiettivo primario nell’attività dirigenziale e incide sulla valutazione del risultato.
Sono previsti obblighi organizzativi e di monitoraggio:
- i Direttori generali devono adottare misure organizzative per un sistema efficace di monitoraggio e verifica;
- il risultato di tali iniziative rileva ai fini dell’indennità di risultato;
- prima di assumere impegni o disporre pagamenti, salvo quelli obbligatori per legge, contratto o altra disposizione vincolante, i dirigenti devono verificare l’esigibilità della relativa entrata;
- per le spese continuative finanziate con risorse proprie regionali provvede il dirigente preposto alla riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali e diverse.
Ai fini del controllo, i Direttori generali e i Dirigenti delle strutture speciali devono trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese al Servizio Politiche finanziarie e tributarie e al Servizio Bilancio e controllo finanziario e di gestione della DG1 l’ammontare degli impegni e dei pagamenti attivati e da attivare nel mese successivo. Se tali operazioni incidono negativamente sul saldo di riferimento, il Direttore generale della DG1 attiva le procedure necessarie per mantenere il saldo entro i limiti statali. Il mancato rispetto comporta il blocco dell’emissione del mandato di pagamento.
Per l’anno 2009 è inoltre vietato erogare anticipazioni o acconti oltre il 10% ai beneficiari di finanziamenti pubblici regionali, salvo alcune eccezioni. La disciplina non incide su stati di avanzamento di lavori e forniture né sulla liquidazione di spese rendicontate. Le anticipazioni già concesse devono essere utilizzate prima di ulteriori accrediti. Per i beneficiari privati è richiesta polizza fideiussoria a prima richiesta. Restano fuori dalla limitazione le erogazioni di fondi comunitari 2000/2006 certificabili, quelle relative a bandi e procedure attuative già in corso all’entrata in vigore e gli importi inferiori a 100.000 euro.
Le delibere e determinazioni di impegno relative a fondi vincolati devono essere accompagnate da una scheda con gli elementi necessari a individuare le entrate corrispondenti e la loro esigibilità. Il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo è oggetto di segnalazione al Nucleo di valutazione ai fini della retribuzione di risultato.
Estensione del patto di stabilità agli enti dipendenti o controllati
Per l’esercizio finanziario 2008 gli enti dipendenti o controllati dalla Regione sono tenuti a rispettare gli obblighi del patto di stabilità interno nei limiti previsti dalla normativa statale per la Regione. Per il monitoraggio devono trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sulla gestione di competenza e di cassa secondo un prospetto e modalità stabilite dalla Giunta.
L’obbligo è esteso anche agli enti e organismi comunque dipendenti dalla Regione. I Collegi dei revisori devono segnalare alla Presidenza della Giunta eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa; la mancata segnalazione può comportare azioni di responsabilità fino alla revoca dell’incarico.
Tributi regionali
A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono fissate nuove aliquote massime o uniche per i tributi regionali:
- addizionale regionale IRPEF: 1,4% massimo;
- IRAP: 5,25% sul valore della produzione netta svolta nel territorio della Regione Molise, salvo l’esenzione prevista dalla legge regionale n. 5/2005;
- imposta regionale sulla benzina per autotrazione: Euro 0,0258227 per litro;
- addizionale regionale sul gas metano: Euro 0,030987 per gli usi civili ed Euro 0,0062 per gli usi industriali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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