Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 25/2016

DISPOSIZIONI A FINI UMANITARI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DISMESSO DALLE AZIENDE SANITARIE, DALLE STRUTTURE OSPEDALIERE E DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 25/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata disciplina la raccolta, pubblicazione e assegnazione gratuita, a fini umanitari e soprattutto verso Paesi in via di sviluppo, dei beni mobili dismessi dalle aziende sanitarie, ospedaliere e, se convenzionato, dalle strutture private accreditate. Stabilisce destinatari, tempi di conservazione dei beni, termini di istruttoria e obbligo di relazione annuale. La disciplina è ancora vigente, salvo la lettera abrogata sui soggetti beneficiari.

Utilizzo umanitario dei beni mobili dismessi dalle strutture sanitarie lucane

Utilizzo umanitario del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie lucane

La legge della Regione Basilicata disciplina il riutilizzo, a fini umanitari e con priorità verso i Paesi in via di sviluppo, del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e, tramite eventuale convenzione, dalle strutture sanitarie private accreditate operanti nel territorio regionale. Il provvedimento si coordina con la normativa statale in materia di cooperazione internazionale e tutela l’autonomia gestionale e contabile delle strutture coinvolte.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina riguarda i beni mobili dismessi dalle Aziende sanitarie, dalle Aziende ospedaliere e, se vi è convenzione, dalle strutture sanitarie private accreditate della Basilicata. La finalità è favorire la destinazione dei beni all’estero per usi umanitari, con priorità ai Paesi in via di sviluppo, nell’ambito delle strategie regionali di cooperazione allo sviluppo.

Procedura di individuazione e pubblicazione dei beni

All’inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, tramite i propri dipartimenti, acquisisce dagli enti sanitari l’elenco dei beni dismessi, comprensivo di una sommaria descrizione, e ne cura la pubblicazione. L’elenco deve essere aggiornato almeno ogni sei mesi sulla base delle segnalazioni provenienti dalle strutture interessate.

Conservazione dei beni, presentazione delle richieste e istruttoria

Le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le strutture private accreditate devono conservare i beni per sei mesi dalla trasmissione dell’elenco alla Regione o dalla successiva iscrizione del bene nell’elenco.

I soggetti beneficiari presentano domanda al dipartimento competente, allegando una dichiarazione sull’utilizzo e sulla destinazione dei beni. Il dipartimento valuta le istanze tenendo conto:

  • dell’eventuale emergenza di carattere umanitario;
  • della coerenza con le strategie e la programmazione regionale di cooperazione allo sviluppo;
  • dell’ordine cronologico di presentazione.

L’esito deve essere comunicato alla struttura sanitaria interessata e al richiedente entro sessanta giorni.

Assegnazione gratuita, oneri di trasporto e smaltimento

La struttura sanitaria interessata assegna gratuitamente i beni secondo le modalità previste dalla contabilità vigente. I soggetti assegnatari devono documentare al dipartimento regionale l’avvenuta consegna del bene.

Le spese e le modalità di prelievo e trasporto restano a carico del richiedente.

Se decorre il termine di conservazione di sei mesi senza una valida richiesta, la struttura sanitaria procede allo smaltimento dei beni secondo la normativa vigente.

Soggetti ammessi a richiedere i beni

Possono presentare richiesta:

  • il comitato regionale e i comitati provinciali della Croce Rossa Italiana;
  • la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lucane;
  • le ONLUS, gli enti morali, gli enti ecclesiastici riconosciuti e le associazioni senza fini di lucro operanti nel territorio regionale, purché svolgano documentate attività connesse a interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

La previsione relativa alle organizzazioni non governative idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 è stata abrogata nel testo coordinato.

Regime finanziario e adempimenti finali

La legge è dichiarata a neutralità finanziaria: non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale e le amministrazioni interessate devono operare con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

La Giunta regionale deve trasmettere annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sull’utilizzazione dei beni disciplinati dalla legge.

Entrata in vigore

La legge è qualificata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.