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Legge

LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37

Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.

Normativa italiana068U0037Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge del 27/01/1968: l'art.9 consente al militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio pensionabile di cessare dal servizio continuativo e ottenere un'indennità una tantum pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili; l'art.10 disponeva uno stanziamento (Lire 29.900.000) con riduzioni di capitoli di bilancio per il 1967 e anni successivi. Gli artt.1-8 sono stati abrogati dal D.Lgs. 15/03/2010, n.66. Testo datato e con riferimenti finanziari in lire, in gran parte obsoleto.

Cessazione servizio militare e indennità; stanziamento finanziario (legge 1968)

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