LEGGE 27 gennaio 1968, n. 37
Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 27/01/1968: l'art.9 consente al militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio pensionabile di cessare dal servizio continuativo e ottenere un'indennità una tantum pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili; l'art.10 disponeva uno stanziamento (Lire 29.900.000) con riduzioni di capitoli di bilancio per il 1967 e anni successivi. Gli artt.1-8 sono stati abrogati dal D.Lgs. 15/03/2010, n.66. Testo datato e con riferimenti finanziari in lire, in gran parte obsoleto.
Cessazione servizio militare e indennità; stanziamento finanziario (legge 1968)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 2 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 27 gen 1968LEGGE 27 gennaio 1968, n. 35
- Legge · 17 feb 1968LEGGE 17 febbraio 1968, n. 107
- Legge · 17 feb 1968LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108
- Legge · 8 mar 1968LEGGE 8 marzo 1968, n. 221
- Legge · 12 mar 1968LEGGE 12 marzo 1968, n. 478
- Legge · 14 mar 1968LEGGE 14 marzo 1968, n. 157
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →