Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 20/2002

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Normativa regionaleL.R. Toscana 20/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’atto disciplina per la Regione Toscana la stagione venatoria, gli orari, le forme di caccia, i periodi per specie, il tesserino venatorio, l’addestramento cani e alcune deroghe, oltre a modificare la l.r. 3/1994. È una norma storica, riferita alla stagione venatoria 2002-2003 e con disposizioni poi in larga parte superate o dichiarate illegittime.

Calendario venatorio della Toscana e modifiche alla disciplina regionale sulla caccia

Calendario venatorio della Toscana e modifiche alla disciplina regionale sulla caccia

Il provvedimento detta il calendario venatorio per la Regione Toscana, regolando stagione di caccia, orari, specie cacciabili, tesserino, allenamento dei cani, deroghe e sanzioni. Contiene inoltre modifiche alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, ma la sua funzione è legata a una disciplina stagionale ormai storica.

Stagione venatoria e giornate di caccia

La stagione venatoria decorre dalla terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. Durante l’intera stagione la caccia è consentita per tre giorni a settimana, scelti tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Nel periodo 1 ottobre-30 novembre, fermo il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, il cacciatore può utilizzare anche in modo continuativo le proprie giornate di caccia per la selvaggina migratoria da appostamento.

Nelle zone di protezione speciale individuate dalla Regione Toscana l’attività venatoria e l’allenamento/addestramento cani sono consentiti nel rispetto della normativa regionale di attuazione delle misure di conservazione; nel mese di gennaio, nelle ZPS, la caccia è ammessa solo la domenica e il giovedì, salvo la caccia agli ungulati.

Orari di esercizio venatorio

L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Per il periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio il testo stabilisce orari differenziati per sottoperiodi, con scansione tra settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio.

Sono previste due eccezioni:

  • la caccia di selezione agli ungulati termina un’ora dopo il tramonto;
  • la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo gli orari ordinari.

Modalità e forme di caccia

La caccia può svolgersi, anche con l’ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo. La Giunta regionale può disciplinare la caccia vagante e l’uso del cane nel mese di gennaio, nonché l’uso del cane da seguita nel periodo 8 dicembre-31 gennaio.

Per gli appostamenti temporanei è vietato usare materiale fresco proveniente da colture arboree agricole o forestali e da piante destinate alla produzione agricola; è ammessa solo vegetazione spontanea arbustiva o erbacea non tutelata. Gli appostamenti temporanei vanno rimossi al termine della giornata o quando abbandonati; le postazioni per gli ungulati possono restare con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. L’installazione è consentita un’ora prima dell’orario di caccia.

L’accesso ad appostamenti fissi o temporanei in zone dove non è consentita la caccia vagante, o quando si fruisce in modo continuativo delle giornate di caccia alla migratoria, è ammesso solo con fucile smontato o in involucro idoneo e scarico.

Il cacciatore deve raccogliere i bossoli delle cartucce sparate. È vietata la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino. Per la beccaccia il calendario può prevedere esclusivamente la forma vagante con cane da ferma o da cerca. La caccia alla lepre in battuta è limitata a un massimo di 7 partecipanti.

Carniere giornaliero e sicurezza

Il carniere giornaliero complessivo non può superare 2 capi di selvaggina stanziale e 20 capi di selvaggina migratoria. Per singola specie il limite è:

  • lepre: 1 capo;
  • palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
  • beccaccia: 3 capi;
  • tortora: 10 capi.

Tali limiti non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, dove valgono i piani annuali di abbattimento approvati dalla struttura regionale competente. Per gli ungulati prelevati nell’ambito di piani di abbattimento non valgono i limiti del carniere complessivo, con registrazione sui relativi schemi.

Per le battute al cinghiale tutti i partecipanti devono indossare indumenti ad alta visibilità e avere formazione adeguata sulle regole di sicurezza.

Allenamento e addestramento dei cani

L’allenamento e l’addestramento dei cani sono consentiti nei giorni previsti dall’articolato regionale di riferimento, dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 6.00 alle 11.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 (ora legale), sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.

L’attività è riservata ai cacciatori iscritti all’ATC e non è consentita nelle aree agricole soggette a danneggiamento, anche se non tabellate.

Tesserino venatorio e tesserino per la selezione

Il cacciatore deve essere munito di tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza previa esibizione della licenza di caccia valida e della ricevuta di restituzione del tesserino della stagione precedente. Chi ha cambiato residenza dopo l’inizio della precedente stagione ritira il tesserino dal Comune di provenienza.

All’inizio della giornata venatoria il cacciatore deve segnare sul tesserino data, ATC o istituto privato, eventuale mobilità e fruizione continuativa; dopo l’abbattimento vanno annotati i capi di stanziale e beccaccia, mentre per la migratoria si indicano i capi a fine giornata. Il tesserino serve a controllare quantità e specie prelevate e deve essere riconsegnato al Comune entro il termine stabilito nel calendario venatorio regionale. È prevista anche la possibilità di tesserino digitale su supporto informatizzato, secondo regole tecniche regionali.

Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi la Regione rilascia ai cacciatori abilitati un apposito tesserino per annotare giornate e abbattimenti fino al completamento del piano assegnato; nel periodo 3ª domenica di settembre-31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio ordinario.

Periodi di caccia e specie cacciabili

Il calendario individua specie cacciabili per diversi periodi, tra cui:

  • dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora;
  • dalla terza domenica di settembre all’8 dicembre: lepre comune, con possibilità per le Province di posticipare la chiusura al 31 dicembre per motivate ragioni faunistiche;
  • dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: numerose specie di migratoria e altra fauna, tra cui alzavola, beccaccia, beccaccino, colombaccio, fagiano, germano reale, tordi, volpe, ecc.;
  • dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre: combattente.

Sono inoltre previsti piani di abbattimento selettivo per gli ungulati, approvati dalla Giunta regionale su indicazione del piano faunistico-venatorio e previo parere ISPRA, con distinzione per sesso, classi di età e periodo di prelievo. Per i cacciatori che hanno optato per la forma esclusiva di cui alla l.r. 3/1994 era consentito il prelievo selettivo per cinque giorni alla settimana, esclusi i giorni di silenzio venatorio.

Deroghe e prelievi in aziende venatorie

La Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico-venatorio, la caccia da appostamento nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva per alcune specie, tra cui tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia. Può inoltre consentire la caccia da appostamento fisso in laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente ad alzavola, germano reale e marzaiola.

Nei giorni di apertura anticipata valgono limiti specifici: colombaccio massimo 5 capi al giorno, merlo da appostamento temporaneo massimo 4 capi, palmipedi massimo 4 capi complessivi.

Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito il prelievo, secondo i piani approvati, di selvaggina di allevamento come germano reale, pernice rossa, starna, quaglia e lepre in aree recintate fino al 31 gennaio. Per gli ungulati in aree recintate il prelievo è consentito dal 1 agosto al 15 marzo anche con neve.

La Regione può vietare la caccia al fagiano dal 1° al 31 gennaio, salvo nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie. È inoltre previsto l’impegno regionale all’eradicazione della minilepre, mentre durante la stagione venatoria le Province possono consentirne l’abbattimento.

Immissioni di selvaggina

Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla chiusura della caccia alla specie interessata fino al 15 agosto di ogni anno. Restano escluse le strutture di ambientamento o le zone di rispetto appositamente predisposte, nelle quali la caccia è vietata.

Sanzioni, norme finali e abrogazione

Per le violazioni non già sanzionate dalla l.r. 3/1994 o dalla legge statale sulla fauna selvatica si applicano le sanzioni previste dalla lettera q) dell’articolo 58 della l.r. 3/1994. La mancata riconsegna del tesserino venatorio comporta una sanzione amministrativa da 5 a 30 euro.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni vigenti in materia. La Giunta regionale, negli accordi relativi agli ATC, determina forme e modalità di caccia tenuto conto della reciprocità.

È abrogata la l.r. 26 giugno 2001, n. 27, recante il calendario venatorio 2001-2002.

Profili di attualità

Il testo reca il calendario venatorio per la stagione 2002-2003 e contiene disposizioni legate a periodi ormai conclusi; inoltre varie norme riportano modifiche successive e alcune disposizioni del calendario sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Nel suo complesso, il provvedimento ha oggi valore prevalentemente storico e non risulta normalmente utile per applicazione pratica corrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.