Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 22/2002

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Normativa regionaleL.R. Toscana 22/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce le regole per l’informazione e la comunicazione istituzionale della Regione Toscana, il coordinamento con enti locali e soggetti pubblici/privati, e l’organizzazione del CORECOM. Prevede programmi annuali, strumenti di comunicazione, formazione e sostegno agli enti locali; molte misure sul sostegno all’informazione locale sono però abrogate. Alcune previsioni transitorie erano limitate al 2002 e ad avvii successivi.

Disciplina dell’informazione e comunicazione regionale e del CORECOM Toscana

Disciplina dell’informazione, della comunicazione e del CORECOM in Toscana

La legge regionale disciplina l’attività di informazione e comunicazione della Regione Toscana, il sostegno all’informazione pubblica locale e l’organizzazione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), in attuazione della legge statale n. 150 del 2000 e della normativa statale sulle comunicazioni.

Finalità e oggetto

La legge è finalizzata a rendere effettivo il diritto dei cittadini a essere informati sull’attività e sul funzionamento delle istituzioni regionali, a qualificare il sistema dell’informazione toscana, a promuovere il pluralismo e a favorire la condivisione dei sistemi informativi. L’ambito materiale comprende:

  • l’informazione e comunicazione della Regione e degli enti dipendenti;
  • il coordinamento con gli enti locali;
  • la disciplina del CORECOM;
  • il sostegno alle imprese e agli altri soggetti dell’informazione e comunicazione.

Informazione e comunicazione istituzionale della Regione

Le attività informative e comunicative regionali mirano a:

  • far conoscere leggi, programmi, atti e iniziative regionali;
  • informare su attività istituzionali, servizi e opportunità, garantendo diritti di informazione, accesso e intervento;
  • acquisire conoscenze sui bisogni della comunità e sugli effetti delle politiche regionali;
  • rafforzare la partecipazione dei cittadini e il rapporto con le istanze sociali e istituzionali;
  • mantenere una comunicazione costante con i toscani residenti all’estero;
  • favorire semplificazione e funzionalità interna;
  • promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo;
  • collaborare ai processi partecipativi regionali.

La Giunta regionale è tenuta a favorire la collaborazione con gli enti locali e a coordinare la propria attività con quella degli enti dipendenti. Gli strumenti utilizzabili comprendono mezzi di massa, testate online e multimediali, sistemi informatici e telematici, pubblicità, affissioni, attività editoriali, sportelli, relazioni pubbliche e comunicazione integrata.

Programmazione annuale delle attività di informazione e comunicazione

Giunta regionale e Consiglio regionale approvano ogni anno, entro novembre dell’anno precedente, i rispettivi programmi annuali di informazione e comunicazione, nei limiti delle risorse di bilancio. I programmi devono contenere:

  • indirizzi e previsioni di intervento;
  • indirizzi per gli enti dipendenti;
  • una sintesi dell’attività svolta nell’anno precedente;
  • previsioni di verifica dell’efficacia degli interventi più rilevanti.

Le due istituzioni collaborano nella redazione dei programmi per ottenere sinergie e un uso efficiente delle risorse. I programmi devono inoltre prevedere adeguate forme di informazione ai cittadini sull’attività regionale in materia di sicurezza stradale.

Il piano triennale previsto originariamente dalla legge risulta abrogato.

Attività di informazione: uffici stampa e personale

L’attività di informazione è affidata agli uffici stampa degli enti, con compiti di:

  • rapporti con i media;
  • diffusione delle informazioni sull’attività degli organi regionali;
  • produzione di contenuti informativi anche a supporto della comunicazione integrata e interna.

Per il personale degli uffici stampa di Consiglio e Giunta regionale si prevedeva l’applicazione del contratto giornalistico al ricorrere delle condizioni di legge; la disciplina transitoria richiedeva, in prima applicazione, l’utilizzo dei contratti collettivi vigenti fino all’attuazione del modello organizzativo previsto. Gli addetti agli uffici stampa devono essere iscritti all’albo dei giornalisti; i responsabili devono essere iscritti nell’elenco professionisti. In assenza dei titoli richiesti, la conferma nelle funzioni è subordinata alla frequenza di corsi teorico-pratici qualificati.

Attività di comunicazione: URP, contenuti e personale

Le attività di comunicazione sono svolte dagli URP e dalle altre strutture competenti dell’ente. Rientrano in tale ambito:

  • relazioni con il pubblico;
  • comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;
  • organizzazione di eventi e partecipazione a fiere, rassegne e congressi;
  • iniziative editoriali;
  • carta dei servizi;
  • gestione dei reclami.

Il personale dirigenziale e quello immediatamente inferiore assegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione deve possedere specifici titoli di studio in comunicazione, relazioni pubbliche o discipline assimilabili, oppure titoli post-laurea equivalenti. In mancanza, la conferma nelle funzioni è subordinata a formazione teorico-pratica; per il restante personale non sono richiesti titoli specifici, ma sono previsti corsi adeguati.

Comunicazione normativa, interventi settoriali e modalità pubblicitarie

Per gli atti normativi di maggiore interesse la Regione affianca alla pubblicazione sul BURT specifiche azioni di comunicazione legislativa integrata, individuando in sede di approvazione le leggi e i regolamenti da comunicare in modo mirato.

Ogni provvedimento regionale che comporti stanziamenti di risorse per piani, programmi o interventi deve essere corredato da uno schema con le attività di informazione e comunicazione necessarie. Tali attività sono finanziate con una quota dei fondi del relativo piano o programma; in mancanza, si attinge ai fondi regionali destinati alla comunicazione.

Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunità regionale, la spesa pubblicitaria deve essere ripartita con quote minime:

  • almeno 12% su emittenti radiofoniche locali;
  • 20% su emittenti televisive locali;
  • 20% su quotidiani e periodici con cronaca locale e regionale. La scelta dei media deve essere orientata alle finalità dell’iniziativa, con priorità per le imprese dell’informazione che possiedano i requisiti di legge. Le quote sono calcolate sullo stanziamento complessivo dell’esercizio di riferimento.

Collaborazioni, messaggi di pubblica utilità e studi

La Regione può:

  • promuovere e sostenere iniziative di comunicazione integrata con enti pubblici, in particolare con gli enti locali;
  • realizzare iniziative con soggetti privati e partecipare a iniziative private;
  • stipulare convenzioni per programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici con emittenti locali pubbliche e private;
  • realizzare servizi di informazione su giornali e periodici tramite rapporti convenzionali con editori.

Il Presidente della Giunta regionale può richiedere alla concessionaria pubblica e alle emittenti private toscane la diffusione di messaggi di utilità sociale. La Regione promuove inoltre ricerche e sondaggi, anche con il supporto di istituti specializzati e associazioni dei consumatori; la diffusione dei risultati sui mezzi di massa è sottoposta alla vigilanza del CORECOM.

Sostegno all’informazione e alla comunicazione degli enti locali

La Regione considera lo sviluppo dei servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico degli enti locali come obiettivo fondamentale per attuare il diritto all’informazione. È previsto il coordinamento e l’integrazione in rete degli URP toscani e delle altre strutture analoghe.

La Giunta regionale può sostenere, anche mediante progetti specifici:

  • forme di collaborazione tra enti locali;
  • gestione associata dei servizi di informazione e comunicazione;
  • iniziative di innovazione dei servizi ai cittadini;
  • attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale addetto ai servizi informativi e di relazione con il pubblico;
  • iniziative di educazione all’uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione, proposte da scuole, Parlamento degli studenti e soggetti della società civile.

La Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento tra banche dati e reti civiche locali tramite interconnessione telematica, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. I programmi applicativi sviluppati o commissionati dalla Regione per servizi informatici in materia di informazione e comunicazione sono messi gratuitamente a disposizione degli enti locali per attivare servizi analoghi. È inoltre possibile prevedere stage di formazione o aggiornamento del personale degli enti locali presso le strutture regionali.

CORECOM: natura, composizione, incompatibilità e durata

Il CORECOM, istituito presso il Consiglio regionale, è organo di consulenza e gestione della Regione in materia di comunicazioni e organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

È composto da cinque membri, compreso il Presidente, scelti tra persone con requisiti di competenza ed esperienza nel settore. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale; gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale. I componenti restano in carica cinque anni e possono essere rinominati per un secondo mandato, anche consecutivo. Il rinnovo deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza.

Sono previste incompatibilità politiche ed economico-professionali, tra cui incarichi elettivi o di governo, ruoli esecutivi nei partiti, partecipazioni o rapporti con imprese operanti nei settori radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria e rilevazione ascolti, oltre al rapporto di lavoro con la Regione Toscana. I componenti candidati a elezioni nazionali, europee o locali sono sospesi dall’incarico e dall’indennità dalla presentazione delle liste fino alla proclamazione degli eletti.

La decadenza interviene, tra l’altro, per assenze ingiustificate a un numero significativo di sedute o per sopravvenuta incompatibilità non rimossa. Sono previste regole procedimentali di contestazione, osservazioni, archiviazione o proposta di decadenza. Le dimissioni sono presentate tramite il Presidente del Comitato, salvo quelle del Presidente, che sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio regionale.

Funzionamento interno e trattamento economico del CORECOM

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca le sedute, ne determina l’ordine del giorno, le presiede e cura i rapporti con gli organi regionali, l’Autorità e gli altri organi statali. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Il CORECOM adotta un regolamento interno, approvato con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, per disciplinare organizzazione, funzionamento e criteri di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati.

Al Presidente e ai componenti spetta un’indennità mensile di funzione commisurata all’indennità dei consiglieri regionali, con rimborso delle spese di missione documentate secondo il trattamento previsto per i dirigenti regionali. L’assenza alle sedute comporta una riduzione dell’indennità, salvo assenza giustificata da attività istituzionale delegata.

Funzioni proprie del CORECOM

Il CORECOM svolge funzioni di consulenza, proposta, analisi e promozione in materia di comunicazione e informazione. In particolare:

  • formula proposte e orientamenti a Consiglio e Giunta regionali;
  • può presentare osservazioni e chiedere audizione sui disegni di legge in materia;
  • esprime proposte sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze e sui bacini di utenza;
  • effettua ricerche e monitoraggi sulle programmazioni radiofoniche e televisive locali;
  • formula proposte di collaborazione con servizio pubblico, istituzioni culturali e operatori della comunicazione;
  • promuove formazione, consultazione con operatori e utenti, premi per produzioni di qualità e iniziative per il pluralismo e l’indipendenza dell’informazione;
  • promuove il rispetto dei principi contro discriminazioni e hate speech;
  • svolge analisi e monitoraggi sulla cultura della sicurezza stradale;
  • sottoscrive protocolli con la Giunta regionale per i dati sulle imprese iscritte al ROC;
  • predispone un rapporto triennale sullo stato delle imprese di informazione toscane;
  • realizza azioni di prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo.

Sul piano gestionale, il CORECOM regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale e cura il censimento periodico dell’emittenza radiotelevisiva, dell’editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali delle telecomunicazioni. Le funzioni proprie possono essere svolte anche tramite accordi di collaborazione e procedure ad evidenza pubblica.

Funzioni delegate e rapporti con l’Autorità

Il CORECOM esercita anche funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di gestione, garanzia e controllo. Tali funzioni sono attribuite mediante convenzioni sottoscritte dall’Autorità, dalla Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM, con specifica indicazione delle attività delegate e delle risorse assegnate.

Le funzioni delegate devono essere svolte nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall’Autorità, potendo il Comitato avvalersi degli organi periferici dell’amministrazione statale quando consentito dal regolamento dell’Autorità.

Programmazione, rendicontazione, struttura e risorse del CORECOM

Entro il 30 settembre di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità il programma di attività per l’anno successivo, distinto tra funzioni proprie e delegate e corredato dai fabbisogni finanziari. Entro il 31 marzo presenta la relazione consuntiva dell’anno precedente, anch’essa distinta tra funzioni proprie e delegate, con la relativa rendicontazione; le due autorità approvano le parti di rispettiva competenza.

Il CORECOM si avvale di una struttura apposita istituita presso il Consiglio regionale, con dotazione organica definita nell’ambito dell’organico del Consiglio, previo parere dell’Autorità. Per le funzioni proprie dispone della dotazione finanziaria iscritta nel bilancio del Consiglio regionale; per le funzioni delegate utilizza le risorse previste dalle convenzioni con l’Autorità e trasferite nel bilancio regionale, confluite poi nel bilancio del Consiglio regionale.

Interventi per il sistema dell’informazione locale e disciplina sopravvenuta

Il titolo dedicato agli interventi di sostegno agli investimenti, alle condizioni di accesso alle agevolazioni, alle procedure e alla formazione professionale risulta abrogato. Rimane la previsione per cui la Giunta regionale promuove ricerche sui consumi mediali, sulla diffusione dei prodotti editoriali e sugli ascolti radiotelevisivi, anche tramite il CORECOM, in collaborazione con gli operatori del settore.

Disposizioni finanziarie, abrogazioni e transitorio

Gli oneri iniziali erano coperti con specifiche risorse di bilancio, anche per la formazione del personale e per gli interventi di comunicazione a partire dall’esercizio 2003. La legge abroga la normativa regionale previgente sul sostegno alle imprese televisive e all’editoria locale e sulla disciplina originaria del CORECOM.

Nel regime transitorio:

  • l’elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale ha continuato a operare fino alla costituzione del registro degli operatori della comunicazione;
  • per il 2002 i procedimenti di finanziamento e garanzia per l’innovazione tecnologica restavano disciplinati dalla normativa previgente;
  • i componenti del CORECOM già nominati restavano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Attualità della disciplina

La parte relativa all’organizzazione del CORECOM e alle funzioni istituzionali di informazione e comunicazione conserva ancora utilità applicativa; invece risultano espressamente abrogate le disposizioni sul piano triennale e sull’intero titolo dedicato agli interventi di sostegno all’informazione locale. La disciplina va quindi letta come testo consolidato, con numerose modifiche successive e con alcune previsioni ormai non più operative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.