L.R. Campania 1/2023
Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania n. 1/2023 modifica l’art. 29 della l.r. n. 25/1975 sul referendum popolare, precisando il quorum di validità: la consultazione è valida solo se vota oltre il 50% degli aventi diritto; se il quorum non è raggiunto, il referendum è invalido. Per il calcolo non si considerano gli iscritti AIRE che non votano. Nessun onere finanziario; vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della disciplina sul quorum del referendum popolare regionale
Modifica della disciplina sul referendum popolare regionale
La legge regionale Campania 20 febbraio 2023, n. 1 interviene sulla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 in materia di referendum popolare, ridefinendo in modo espresso il quorum di validità della consultazione e il criterio di calcolo degli aventi diritto al voto. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Campania.
Quorum di validità del referendum
Il testo novellato stabilisce che il referendum è valido solo se la percentuale dei votanti interessati alla consultazione referendaria supera il cinquanta per cento. La formulazione chiarisce quindi che non è sufficiente raggiungere la metà degli aventi diritto, ma occorre superarla.
Esito in caso di mancato raggiungimento del quorum
Se non vengono raggiunte le percentuali richieste, la consultazione non è valida. La norma conferma dunque la necessità di verificare preliminarmente la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, quale passaggio funzionale all’accertamento della validità del referendum.
Criterio di calcolo degli elettori
Ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all’AIRE che non esercitano il diritto di voto. La previsione incide sul denominatore utile per il calcolo del quorum, limitatamente ai soggetti che risultano iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero ma non votano.
Profili finanziari
L’attuazione della legge non comporta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Non sono previsti regimi transitori o limiti temporali ulteriori di applicazione.
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